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Data Aggiornamento: Giugno 2021

Canapa: boom produttivo e commerciale!

Il Regolamento Delegato n. 1155/2017 della Commissione Europea, regola la coltivazione della canapa e le culture azotofissatrici.

L’articolo 1 del suddetto regolamento regola la gestione della canapa, dei terreni a riposo e delle colture azotofissatrici, stabilendo nel suo primo comma che: “l’ammissibilità delle superfici investite a canapa è subordinata all’utilizzo di sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole”. Questo “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” fissa un totale di n.68 differenti tipologie di semi.

L’Art. 32 del Regolamento Europeo n. 1307-2013, regola invece il limite di tetraidrocannabinolo (THC) tollerato: “le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %”. Qualora all’esito del controllo, il contenuto complessivo di tetraidrocannabinolo della coltivazione risulti superiore allo 0,2 % ed entro il limite dello 0,6 %, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge”.

La coltivazione di queste tipologie di canapa è consentita quindi, senza obbligo di autorizzazione, richiesta invece, per la coltivazione di canapa ad alto contento di tetraidrocannabinolo, per gli usi consentiti dalla legge.

L’Art. 1 della L. 242-2016, recepisce quanto constatato a livello comunitario, sottolineando come non sia possibile coltivare semi diversi da quelli del “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole”.

In capo al coltivatore sussiste l’obbligo di “conservazione dei cartellini della sementa acquistata per un periodo non inferiore ai dodici mesi” oltre che alla “conservazione delle fatture di acquisto della sementa”. Il cartellino costituisce la prova per determinare la liceità della coltivazione. La coltivazione di semi non rientranti nel novero del Catalogo, con susseguente mancanza del cartellino di certificazione, equivale alla coltivazione di canapa illegale.

SEMENTI DI CANAPA AMMESSE

A seguito vengono riportate le 68 differenti qualità di semi ufficialmente registrate nel Catalogo:

1)Adzelviesi
2)Antal
3)Armanca
4)Asso
5)AustaSK
6)Beniko
7)BialobrzeskieCZ1067
8)BialobrzeskiePL893
9)Cannakomp
10)Carma
11)Carmagnola
12)Carmaleonte
13)Chamaeleon
14)Codimono
15)CS
16)DaciaSecuieni
17)Delta405
18)Deltailosa
19)Denise
20)Diana
21)Dioica88
22)Elettacampana
23)Epsilon68
24)Fedora17
25)Felina32
26)FérimonDE4668
27)FérimonFR8194
28)Fibranova
29)Fibrante
30)Fibrol
31)Fibrol79
32)Finola
33)Futura75
34)Glecia
35)Gliana
36)Glyana
37)Henola
38)Ivory
39)KCBonusz
40)KCDora
41)KCVirtus
42)KCZuzana
43)KCBorana
44)KompoltihibridTC
45)Kompolti
46)Lipko
47)Lovrin110
48)Marcello
49)Markant
50)Monoica
51)Rajan
52)Ratza
53)Santhica23
54)Santhica27
55)Santhica70
56)Secuienijubileu
57)Silvana
58)Succesiv
59)Szarvasi
60)Tiborszallasi
61)Tisza
62)Tygra
63)UnikoB
64)Uso–31
65)Villanova
66)Wielkopolskie
67)Wojko
68) Zenit

In grassetto si riportano le tipologie di semi maggiormente utilizzate in Italia.

Per commercializzare tali prodotti, è necessario certificarli. La certificazione è posta a carico del coltivatore, il quale dovrà rivolgersi a laboratori di analisi autorizzati, anche privati.

L’effettiva provenienza del prodotto, sempre a fini commerciali, deve essere garantita dalla presenza di un’etichetta, posta sul retro della busta sigillata contenente il prodotto da vendere, con l’indicazione dell’area geografica di provenienza del prodotto (o la nazione), e l’indicazione del lotto o del ceppo originario di appartenenza.

L’art. 2 L. 242-2016 inoltre, individua e regola le categorie di prodotti ottenibili dalla canapa industriale:

  1. “alimenti e cosmetici, i quali dovranno essere prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
  2. semilavorati quali fibra, oli o carburanti;
  3. materiali destinati alla pratica del sovescio;
  4. materiale organico destinato a lavori di bioingegneria;
  5. materiali finalizzati alla bonifica di siti inquinanti;
  6. coltivazioni con scopo didattico e dimostrativo;
  7. coltivazioni destinate al florovivaismo”.

USO MEDICO DELLA CANAPA

Con riferimento all’uso della canapa industriale per la produzione di prodotti farmaceutici “si può affermare che l’uso medico della cannabis non può essere considerato una terapia propriamente detta, bensì un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard” a norma di quanto affermato dall’ “Allegato tecnico per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale e di cannabis” al decreto 9.11.2015 del Ministero della Salute. Il suddetto continua col riportare che “la produzione farmaceutica di cannabis per uso medico è realizzata esclusivamente utilizzando piante riprodotte mediante sistemi di riproduzione agamica, per garantire la massima uniformità e standardizzazione dei prodotti ottenuti.  Il materiale vegetale deve provenire da piante in ottimo stato di sviluppo, sempre mantenute allo stato vegetativo ed esenti da patogeni e parassiti.  Questa condizione si ottiene allevando un numero adeguato di piante in vasi di elevate dimensioni   e mantenute rinnovate costantemente e con metodi di riproduzione agamici tra i quali la micropropagazione in vitro.” Viceversa, se la coltivazione di cannabis per uso terapeutico a contenuto di THC superiore al 2% “deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, specificando il nome specifico della pianta, le linee genetiche/chemotipo, nonché le parti della pianta destinate alla produzione della sostanza attiva a base di cannabis”.

Il Ministero della Salute promuove la diffusione e la conoscenza delle informazioni, per un impiego appropriato delle preparazioni a base di cannabis, con riguardo ai pareri dell’AIFA e dell’Istituto Superiore della Sanità.

USO ALIMENTARE DELLA CANAPA

L’uso alimentare della canapa industriale invece, viene regolato dalla circolare del Ministero della Salute n. 15314/2009. Viene consentito con riferimento esclusivo ai semi della pianta dato che “un uso alimentare di altri componenti della cannabis potrebbe non risultare ammissibile a livello nazionale perché la presenza di THC, sia pure in tracce, lo farebbe ricadere nei disposti del D.P.R. 309/90”. La possibilità di rilevare tracce di sostanze psicoattive nei prodotti della lavorazione dei semi (farine ed oli) sarebbe dovuta esclusivamente all’ accidentale contaminazione degli organi florali, quali le brattee, che possono avvolgere il seme anche a maturazione completa.”In conclusione, si ritiene lecito l’uso alimentare della canapa se basata su semi e non su brattee floreali. Il coltivatore dovrà garantire la sicurezza dei prodotti tramite appositi piani di autocontrollo.Infine, nei confronti di questo genere alimentare sussiste il divieto di propaganda pubblicitaria anche se indiretta, imposto dall’art. 84 del D.P.R. n. 309/90.

Per approfondimento, leggere anche “Cannabis legale in italia, ma a quali condizioni?

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