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Data Aggiornamento: Aprile 2022

il Codice del Consumo e la nuova disciplina applicabile ai contratti conclusi dopo il 1° gennaio 2022

Dal 1° gennaio 2022 sono in vigore alcune modifiche intercorse sul Codice del Consumo.

Infatti, il D. Lgs. n. 170/2021, attuando una Direttiva UE, ha aggiornato il Codice del Consumo (di cui al D. Lgs. n. 206/2005), apportando importanti modifiche in materia di vendita di beni tra venditore e consumatore.

La nuova disciplina ha ampliato il concetto di bene ricomprendendo anche i “beni con elementi digitali”, e gli “animali vivi”.

Tra le modifiche più rilevanti si segnala la disciplina che stabilisce la presunzione di sussistenza del difetto di conformità già al momento della consegna del bene qualora lo stesso si manifesti entro il termine di un anno, mentre nella disciplina previgente il termine era pari a 6 mesi.

Il legislatore della riforma lascia inalterate le quattro soluzioni del ripristino del bene, della sostituzione del bene, della riduzione proporzionale del prezzo e della risoluzione del contratto.

La nuova disciplina ha eliminato l’obbligo del consumatore di denunziare i vizi entro due mesi dalla scoperta.

Le nuove definizioni di beni e venditore previsti dal Codice del Consumo come novellato.

L’art. 128 Codice del Consumo modifica le definizioni relative alla vendita di beni, che non vengono più qualificati “di consumo” bensì unicamente “beni”.

Nella definizione di “venditore” compare anche l’espressione “il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali”.

Inoltre, in ordine ai contratti di fornitura di contenuti, ovvero servizi, digitali, le nuove norme sono operative nei confronti dei contenuti digitali o dei servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, e forniti col bene stesso in forza del contratto di vendita, e a prescindere dalla circostanza che tali contenuti o servizi digitali siano forniti dal venditore, ovvero da soggetti terzi.

Ancora, all’interno della nozione di bene, quale “bene mobile materiale”, anche da assemblare, vengono ricompresi finanche gli animali vivi, come pure l’acqua, il gas e l’energia elettrica, nelle ipotesi in cui debbano essere confezionati per la vendita in un volume delimitato, oppure in quantità determinata.

La disciplina ha modificato anche la definizione di produttore, inteso quale fabbricante di un bene, importatore di un bene nel territorio dell’UE, ovvero qualsiasi altro soggetto che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo.

La nuova normativa si applica anche ai beni usati.

Da segnalare anche per la sua rilevanza l’equiparazione del contratto di vendita a permuta, somministrazione, appalto, contratto d’opera, e a ogni ulteriore contratto indirizzato alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.

Sono esclusi dall’ambito di operatività della norma ogni supporto materiale che funge unicamente da vettore al contenuto digitale e i beni oggetto di vendita forzata.

I requisiti di conformità dei beni

Il bene deve possedere i seguenti requisiti:

  • corrispondenza alla descrizione, alla tipologia, alla quantità e alla qualità contrattuali;
  • funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le ulteriori caratteristiche previste dal contratto di vendita;
  • idoneità ad ogni impiego particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
  • completezza, ossia deve essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione, previsti dal contratto di vendita;
  • aggiornamento, così come previsto dal contratto di vendita;
  • idoneità agli scopi per i quali si utilizzano beni di quella tipologia, tenendo conto di quanto disposto dalla normativa nazionale ed europea, dalle norme tecniche ovvero, in difetto, dai codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore;
  • qualità e la corrispondenza alla descrizione del campione, ovvero modello, che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
  • la completezza, ossia deve essere consegnato unitamente agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione. ovvero ulteriori istruzioni;
  • qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene dello stesso tipo, e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, in base alle dichiarazioni pubbliche rese dal venditore, ovvero da altri, incluso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.

La responsabilità del venditore

Con la novellata disciplina il venditore è responsabile per qualsiasi vizio di conformità del bene sussistente al momento della consegna, e che si manifesta entro due anni.

La regola opera anche verso i beni con elementi digitali.

L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati ad opera della parte venditrice si prescrive in 26 mesi decorrenti dalla consegna e, nell’ipotesi di beni usati, le parti possono convenire un termine di prescrizione non inferiore a un anno. Per l’effetto, risulta soppresso l’obbligo, già posto a carico del consumatore, di denunziare i vizi entro due mesi dalla scoperta.

 

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