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Data Aggiornamento: Agosto 2021

Corruzione tra privati: nuovi orizzonti

La necessità di regolamentare in maniera organica l’ambito della corruzione tra privati ha fatto scaturire la Decisione quadro 2003_568_GAI.  

Al fine di adeguare il nostro ordinamento a tale Decisione, il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un decreto legislativo (di cui si attende la pubblicazione per conoscerne l’entrata in vigore) che incide principalmente sull’articolo 2635 del Codice Civile, norma di diritto penale che sanziona il fenomeno della corruzione tra privati.

Tra le novità di maggior rilievo vi è l’ampliamento della categoria di soggetti coinvolti nel fenomeno corruttivo nonché la previsione di nuovi elementi caratterizzanti la condotta tipica del reato.

Sotto il primo profilo la novella normativa prevede la punibilità anche nel caso in cui i soggetti coinvolti sollecitano o ricevano, per interposta persona, denaro o altre utilità non dovute. La previsione della punibilità della condotta corruttiva “passiva” posta in essere da un intermediario è una novità assoluta in riferimento ai casi di corruzione tra privati. Essa risponde alle esigenze di repressione del fenomeno corruttivo espresse a livello comunitario, tanto che, anche il terzo comma della norma, il quale punisce la corruzione “attiva”, è stato novellato in tal senso.

Rimanendo nell’ambito dei soggetti coinvolti è opportuno soffermarsi sulla nuova formulazione del secondo comma dell’art. 2635 c.c. che prevede la punibilità anche del soggetto il quale, inserito nell’organizzazione della società, esercita funzioni direttive diverse da quelle elencate al primo comma. Tuttavia, la disposizione così novellata non recepisce in pieno l’indicazione del legislatore europeo che auspicava di estende la punibilità della condotta corruttiva a tutti coloro i quali svolgano funzioni di qualsiasi tipo per conto dell’ente e, quindi, non solo a chi ricopra funzioni direttive.

Analizzandola la condotta tipica del reato emerge che quest’ultima, dal punto di vista della corruzione “attiva” non si sostanzierà più nella sola dazione o promessa di denaro o altra utilità, poiché assumerà rilevo penale anche la sola offerta degli stessi. Inoltre, dal punto di vista della corruzione “passiva” sono state introdotte le condotte penalmente rilevanti della sollecitazione e della ricezione poste in essere dai soggetti previsti al primo comma. Pertanto, anche per quanto concerne la condotta punibile si rinviene la volontà del legislatore di dilatare ulteriormente l’ambito di applicazione della norma.

Le modifiche al codice civile conseguenti a tale decreto legislativo hanno portato, inoltre, all’introduzione dell’articolo 2635 bis rubricato “Istigazione alla corruzione tra privati”.

L’obiettivo del legislatore, sia nazionale che europeo, è quello di contrastare e reprimere il fenomeno corruttivo nonostante questo non si concretizzi effettivamente prevedendo anche la punibilità delle condotte meramente istigatrici. Pertanto, risponderà penalmente chiunque offra, prometta o dia denaro o altra utilità non dovuta, ai soggetti previsti dall’articolo 2635 comma 1, affinché essi compiano od omettano un atto in violazione dell’obbligo di fedeltà o di quelli derivanti dal loro ufficio, anche se l’offerta o la promessa non sono accettate. Le stesse considerazioni valgono per la condotta corruttiva passiva, cioè quella posta in essere dai soggetti espressamente previsti dalla norma che sollecitano una promessa o una dazione di denaro, anche se queste non sono accolte.

In conclusione l’Italia sta attuando la Decisione Quadro 2003/568/GAI attenendosi maggiormente ai criteri direttivi della stessa anche se permangono, allo stato attuale, una serie di questioni disciplinate differentemente circa le quali si auspicava una modifica, come ad esempio l’eliminazione della procedibilità a querela di parte di tali reati.

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