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Data Aggiornamento: Giugno 2021

COVID19: ECCEZIONI ALLE RESTRIZIONI

Le imprese che devono sospendere l’attività, possono completare le attività necessarie alla sospensione entro mercoledì 25 marzo 2020.

Il DPCM firmato il 22.3.2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, pone nuove limitazioni all’esercizio dell’attività d’impresa. Viene ulteriormente ristretto il campo delle attività che potranno rimanere aperte, con sospensione di tutte le altre non contenute nell’elenco ALLEGATO. La sospensione vige dal 23.3.2020 al 3.4.2020.

Le attività che potranno svolgersi, anche durante questo ulteriore periodo di restrizione, sono identificate dal Codice Ateco di appartenenza. Infatti, il suddetto Decreto abroga e sostituisce il precedente elenco “allegati 1” del DPCM del 11.3.2020.

ECCEZIONI ALLA SOSPENSIONE

  1. Le Imprese sospese dovranno concludere le lavorazioni entro il 25 marzo 2020:

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.3.2020, all’art. 1, comma 4 disciplina “Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”.

Le imprese che non erano state sospese dai precedenti Decreti, hanno possibilità di concludere – entro il 25.3.2020 – quanto in lavorazione affinché possano poi sospendere la propria attività fino al 3.3.2020, inclusa la spedizione della merce in giacenza.

Sono escluse dalla nuova sospensione tutte le attività produttive che si sono organizzate in modalità “a distanza” o “lavoro agile”.

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Tutte le altre attività che rimarranno operative sono tenute comunque al rispetto del Protocollo tra le parti sociali per tutelare la salute dei lavoratori del 14.3.2020.

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DIVIETO DI SPOSTAMENTO

Le persone fisiche non potranno trasferirsi o spostarsi:

  • Né con mezzi di trasporto pubblici o privati;
  • Né in un Comune diverso da quello in cui si trovano attualmente

ECCEZIONI AL DIVIETO DI SPOSTAMENTO

  • “comprovate esigenze lavorative”:
  • “situazioni di assoluta urgenza”;
  • “motivi di salute”.

In tema di gestione dell’esigenza Corona Virus in azienda leggi anche il nostro contributo: COVID19 IN AZIENDA.

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