Il diritto di esclusiva è disciplinato all’art. 1743 cod. civ. ed è previsto per entrambe le parti ossia vale sia a favore dell’agente sia a favore del preponente.
La norma testualmente recita: “Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.
L’obiettivo è quello di impedire attività concorrenziali e di garantire la leale collaborazione fra i contraenti.
Il divieto di concorrenza non ha una portata assoluta e si riferisce al solo fatto di valersi “contemporaneamente” di più agenti “nella stessa zona” e “per lo stesso ramo di attività”.
Quindi, il preponente non può svolgere abitualmente un’attività organizzata nella zona riservata in esclusiva all’agente se essa compromette sensibilmente quella dell’agente stesso.
Su tale problematica è intervenuta più volte la Cassazione, stabilendo che l’esclusiva viene lesa qualora il preponente per mezzo di procacciatori o ausiliari svolga abitualmente nella zona un’attività organizzata di tale ampiezza da eludere quella dell’agente e da rendere difficile o addirittura impossibile l’assolvimento del proprio incarico (Cass. Civ., 2 dicembre 2000, n. 15410; Cass. Civ., 5 febbraio 1969, n. 382).
Nella prassi può accadere che il preponente adotti dei comportamenti finalizzati a eludere il diritto di esclusiva stabilito dalla legge in favore dell’agente. Sul punto la Corte di cassazione ha assunto una posizione di tutela dell’agente statuendo che nel caso di affari conclusi direttamente dal preponente e da eseguirsi nella zona riservata all’agente, il diritto del secondo alle provvigioni non può essere escluso per il fatto che gli affari siano intercorsi con società collegate economicamente alla preponente e aventi un’unica direzione finanziaria.
In assenza di deroghe operate dai contraenti al diritto di esclusiva, quindi, le parti non possono farsi concorrenza l’un l’altra nella zona di riferimento durante la vigenza del contratto (Cass., 23 luglio 2008, n. 20312. Cass., 27 maggio 1996, n. 4872).
In realtà occorre valutare se l’art. 1743 cod. civ. costituisca una disposizione imperativa:
Secondo l’orientamento della giurisprudenza, gli interessi tutelati dall’art. 1743 cod. civ. sono di tipo privatistico, con la conseguenza che le parti possono derogare al reciproco diritto di esclusiva altrimenti risultante ex lege e tale deroga può essere anche implicita nel comportamento delle parti.
Si ha il caso di deroga espressa quando i contraenti prevedono in modo esplicito, nel testo del contratto, che sia consentito loro farsi reciprocamente concorrenza. Si tratta dell’ipotesi più semplice, in quanto risulta formalizzata per iscritto un’eccezione al diritto di esclusiva, che può risultare più o meno ampia a seconda degli accordi presi tra le parti.
Secondo la Corte di Cassazione il diritto di esclusiva può anche essere derogato dalla volontà delle parti anche in via indiretta, purché in modo chiaro e univoco (cfr. Cass. Civ., n. 5652/1990; Cass. Civ. n. 5083/1992; Cass. civ. n. 5920/2002).
Esiste insomma la possibilità di una deroga tacita, che può desumersi dal comportamento tenuto durante l’esecuzione del contratto.
In tal senso si segnala la sentenza n. 9226 del 26 aprile 2014 della Corte di Cassazione che sancisce, in maniera precisa e chiara, che il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, sicché esso può essere validamente oggetto di deroga ad opera della volontà delle parti, deroga che può desumersi anche in via indiretta, purché in modo chiaro ed univoco, dal regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il detto diritto; pertanto, dalla pattuizione con cui le parti abbiano stabilito che il preponente ha diritto di nominare più agenti nella stessa zona è consentito desumere anche l’esclusione della provvigione per l’agente per le vendite concluse dallo stesso preponente.
A tale conclusione si giunge anche nell’ipotesi in cui sia stato convenuto un regime di esclusiva limitato agli affari trattati dagli agenti con determinati clienti, nominativamente indicati.
Quindi, atteso che il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 cod. civ. è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia, che può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione, la conseguenza relativa fa si che in caso di presenza di comportamento concludente che attesti la volontà di non avvalersi del diritto di esclusiva, all’agente non spetta il diritto, sancito dall’art. 1748 cod. civ., alla provvigione per gli affari conclusi nella zona direttamente dal preponente.
È dunque fondamentale valutare correttamente il comportamento delle parti, che può evitare l’insorgere di costosi contenziosi.
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