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Data Aggiornamento: Giugno 2021

Divorzio: chi paga?

Tra le principali conseguenze a carattere patrimoniale della cessazione degli effetti del matrimonio, vi è la corresponsione dell’assegno divorzile al coniuge che ne faccia richiesta, ex art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970. Si tratta di un contributo economico, a carattere periodico, che l’istante domanda al proprio ex coniuge, in presenza di determinati presupposti.

Quando può essere richiesto l’assegno di divorzio?

Il presupposto necessario per l’attribuzione dell’assegno divorzile è, secondo costante giurisprudenza, la condizione di inadeguatezza economica del coniuge istante, ovvero l’assenza o l’insufficienza di risorse economiche di qualsivoglia tipologia (redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità).

La valutazione dello stato di insufficienza economica del coniuge istante era prevalentemente parametrata, fino alla recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 11504/2017, su di un preciso indicatore: il tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio.

Ciò significa che, il diritto a richiedere l’assegno divorzile sussisteva, almeno fino alla recente evoluzione giurisprudenziale, solo qualora le possibilità economiche del coniuge non fossero da sole sufficienti a garantire il medesimo tenore e stile di vita di cui godeva durante il matrimonio. Lo strumento dell’assegno divorzile aveva, quindi, in tale ottica, una specifica finalità assistenziale che consisteva nel colmare la sproporzione tra lo stile di vita mantenuto durante il matrimonio e quello attuale.

Ma cosa si intende per tenore di vita matrimoniale?

A ben vedere, la citata normativa, non subordina espressamente la possibilità di richiedere l’assegno divorzile alla necessità di mantenere il precedente tenore di vita, ma, al nono comma dell’art. 5 L. 898/1970 stabilisce che “il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”. Il tenore di vita è quindi pensato dal legislatore come un elemento di accertamento a disposizione del Giudice per quantificare il contributo economico eventualmente assegnato al coniuge istante.

Tuttavia, come detto, costante dottrina e giurisprudenza ritengono che, nonostante la formale assenza del requisito del tenore di vita come presupposto del diritto alla prestazione divorzile, questo sia da interpretare come criterio di valutazione alla stregua del quale verificare le attuali condizioni economiche del richiedente e, in caso di sproporzione in senso negativo, accogliere le sue istanze.

Ebbene, tale prospettiva è destinata a cambiare radicalmente a seguito della pronuncia della prima sez. Civile della Corte di Cassazione, n. 11504 del 10 maggio 2017 che ha ridisegnato i confini del diritto all’assegno divorzile.

Cassazione n. 11504/2017: cosa è cambiato?

La Cassazione, al termine di una vicenda giudiziaria avente ad oggetto proprio l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, ha osservato che è “ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile.” Partendo da tali premesse, la Corte ha concluso statuendo che “si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”.

Quindi la Corte, non ritenendo più attuale la visione “assistenzialista” del matrimonio così come fino ad oggi interpretata, ha rielaborato tale concetto ritendendo maggiormente conforme allo spirito assistenzialista il diritto all’assegno divorzile solo quando vi è una effettiva insufficienza economica o uno stato di bisogno, e non più quando tale richiesta è supportata dall’unico presupposto del mantenimento del precedente tenore di vita.

Condizioni di divorzio: come posso modificarle?

La sentenza in commento offre uno straordinario potenziale giuridico. E’ destinata ad avere effetti non soltanto sulle future vicende giudiziarie, ma anche su quelle già decise, che potrebbero, attraverso lo strumento del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, essere riaperte e concludersi nel senso indicato dalla Suprema Corte. Pertanto, lo Studio Legale Salata offre consulenze volte a valutare la possibilità di modificare le condizioni di divorzio.

 

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