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Data Aggiornamento: Giugno 2021

La legge sul “dopo di noi”: prime osservazioni

Martedì 14 giugno 2016, con 312 voti favorevoli, 64 contrari e 26 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato la legge Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nota come legge sul Dopo di noi, proprio perché in tema di assistenza alle persone con disabilità, una delle principali incertezze riguarda il “dopo”, ovvero la fase della vita della persona colpita da una grave disabilità in cui non potrà contare sulle risorse, morali e materiali, provenienti dalla propria famiglia di origine. La legge prevede quindi un “progetto individuale di cura e assistenza” da mettere a punto ancora prima che vengano a mancare i parenti. Questi ultimi, quindi, potranno decidere a chi affidare la gestione e la cura del figlio disabile e del patrimonio che erediterà, destinato al suo sostegno. La legge, al primo comma contiene la ratio cui è ispirata, ovvero “favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità”, in osservanza dei principi costituzionali di uguaglianza, tutela della famiglia, tutela del diritto al lavoro per le persone inabili e dei principi sovranazionali contenuti nella Carta di Nizza e nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006. Una prima particolarità su cui si ritiene opportuno soffermare l’attenzione, attiene alla precisazione che la legge disciplina la protezione e l’assistenza dei disabili in osservanza del “superiore interesse della persona con grave disabilità”. Infatti il riferimento ad un superiore interesse implica la scelta ben precisa del Legislatore di disporre una tutela rafforzata e diffusa di tali soggetti, il cui interesse è superiore ovvero, prevalente su interessi, anche di pari rango.

La legge richiama sia l’ipotesi in cui la persona con disabilità grave sia priva del sostegno morale e materiale della famiglia, sia l’ipotesi in cui ciò possa accadere in futuro, consentendo, in altre parole, una disposizione, anche patrimoniale, pro futuro, da parte della famiglia. Infatti, la legge introduce una serie di misure, volte in primo luogo ad evitare l’istituzionalizzazione, che sono elencate al secondo comma dell’art. 1 ovvero la sottoscrizione di polizze di assicurazione, la costituzione di trust e di vincoli di destinazione ai sensi dell’art. 2645ter c.c.. Viene altresì introdotta la possibilità di realizzare fondi speciali composti “da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. Quest’ultima è ritenuta una delle novità principali della legge in commento, in particolare per l’introduzione del contratto di affidamento fiduciario. Infatti, sia il trust sia il vincolo di destinazione sono strumenti cui si ricorre, nel nostro ordinamento, anche se non di frequente ed entrambi sono dotati di una disciplina specifica. In particolare, il Trust, rappresenta uno strumento basato su un rapporto fiduciario tra i soggetti coinvolti e ha origine anglosassone: nasce infatti negli ordinamenti di “common law”,  L’ingresso del trust nel nostro ordinamento si ha con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, avvenuta con legge 16 ottobre 1989 n° 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Infatti, nell’articolo 2, comma 1 la Convenzione definisce i trust: “per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”. Nell’atto istitutivo di un trust, dunque, un soggetto, definito disponente, trasferisce la titolarità di beni a un altro soggetto di sua fiducia, ovvero il trustee. Quest’ultimo dovrà amministrare i beni a vantaggio di un beneficiario o per realizzare uno scopo, attenendosi alle indicazioni e al programma che il disponente stabilisce nell’atto istitutivo. In Italia, la ratifica della Convenzione permette di applicare il trust senza incorrere nella sanzione di invalidità. L’ordinamento giuridico, tuttavia, riconosce il trust purché esso sia “interno”, ovvero devono essere italiani disponente, trustee e beneficiario, come pure il fondo gestito in trust deve essere nel territorio nazionale. Per quanto riguarda il trustee, poi, gli atti da lui eseguiti in funzione del suo incarico sono sottoposti alla legislazione italiana.

Il trust quindi risulta uno strumento flessibile, “costruito” su misura in base agli scopi e ai soggetti coinvolti. Nell’ambito del “dopo di noi”, è una soluzione che garantisce assistenza ai disabili. Infatti, il disponente – in genere il genitore o un parente – destina propri beni al fondo appositamente istituito, assicurandosi così che il patrimonio verrà usato a beneficio della persona disabile.

Continuando nell’analisi della normativa, all’art.3, la legge introduce importanti novità in materia di facilitazioni per persone disabili, a partire dall’istituzione di un fondo di assistenza presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: per l’anno 2016 la dotazione a disposizione sarà di 90 milioni di euro, per l’anno 2017 saranno 38,3 milioni di euro e 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.  Un ruolo di rilievo è quello assunto dalle Regioni che definiscono i criteri per l’erogazione dei finanziamenti, la verifica dell’attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi. Il fondo è destinato ai sensi del successivo art. 4, alla realizzazione di programmi e interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare, o a interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte a situazioni di carattere emergenziale. Inoltre, ai sensi dell’art. 6, sono previste esenzioni e agevolazioni tributarie per una serie di negozi giuridici, destinati in favore di disabili gravi, tra cui la costituzione di trust o di fondi speciali, la costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante atto in forma pubblica, la costituzione di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. L’affidatario può essere anche un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che operi prevalentemente nel settore della beneficenza. La legge sul “Dopo di noi” eleva il limite di detrazione dall’imposta Irpef da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave.

Studio Legale Salata

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