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Data Aggiornamento: Agosto 2021

Efficacia del decreto penale di condanna nel giudizio civile

L’efficacia vincolante del decreto penale di condanna nel giudizio civile è esclusa dall’articolo 460, quinto comma, c.p.p. La collocazione della disposizione ne evidenzia la natura di norma di favore per il condannato; essa è prevista infatti assieme all’esclusione delle pene accessorie, all’esclusione della condanna alle spese processuali e all’estinzione del reato per decorso del tempo.

Tale opzione ribalta l’opposta affermazione del codice di procedura penale previgente, per il quale il decreto penale faceva stato nel giudizio civile in ordine ai fatti materiali accertati in esso.

La significativa differenza si giustifica in ragione della profonda innovazione che ha portato il codice Vassalli, il quale, in attuazione del principio di separazione e autonomia tra giurisdizione civile e penale, ha disciplinato l’efficacia extrapenale della sentenza penale irrevocabile, in maniera tassativa e residuale. Non v’è spazio per interpretazioni analogiche. Il principio di separazione si pone come garanzia della genuinità del giudizio extrapenale da parte di un giudice tecnico esperto della materia, nonché del pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, poiché le scelte strategiche dell’imputato o del pubblico ministero potrebbero nuocere alle possibilità difensive della persona danneggiata dal reato e viceversa.

D’altra parte, tale assetto è stato confermato dalla Corte costituzionale, investita di una questione di legittimità costituzionale sulla presunta violazione della parità di trattamento in vigenza di una norma transitoria, che rendeva ultrattiva la disciplina precedente (Corte cost. n. 366 del 1990).

La piena valorizzazione del principio del contraddittorio nell’attuale assetto codicistico si pone come baluardo del giusto processo, ma anche come elemento dissuasivo rispetto all’esercizio dell’azione civile nel processo penale, confermato di recente dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1 c.p.p. (Corte cost. n. 25 del 2015), non essendo più ammessa la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l’emissione del decreto penale di condanna.

“Ai fini dell’efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi, il legislatore, nel fare riferimento alla pronuncia della sentenza a seguito di dibattimento, ha inteso escludere la rilevanza della sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato, mentre ha parificato quest’ultima, con disposizione espressa e a determinate condizioni, solo ai fini del giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento, evidentemente in considerazione della corrispondenza dell’oggetto della controversia civile nella sede penale e in quella civile o amministrativa, corrispondenza che non si verifica invece nelle ipotesi di cui all’art. 654 c.p.p.” (Cass., Sez. Un, n. 674 del 2010 e, Cass., Sez. Un., n. 1768 del 2011). Tali principi portano ad escludere la medesima efficacia alla sentenza di patteggiamento, come al decreto penale di condanna, atteso che, in assenza di una qualsiasi attività dibattimentale, la decisione risulterebbe sprovvista di quegli elementi minimi necessari per una esauriente ricostruzione del fatto. Questa conclusione è confermata per implicito anche dalla lettura sistematica degli artt. 651 e ss. del codice di rito, che disciplinano gli effetti della sentenza “pronunciata a seguito di dibattimento”, dove non è fatta menzione della sentenza di patteggiamento.

Tuttavia, pur nel rispetto delle premesse, ove l’attore produca un decreto penale di condanna ovvero una sentenza di patteggiamento, il giudice civile non potrà sottrarsi dal valutare la forza persuasiva di una siffatta allegazione.

Pertanto, essa potrà essere valutata in sede civile come un indizio, ovvero una prova, anche da sola sufficiente a dimostrare l’illiceità penale del fatto, laddove il convenuto non ne contesti ragionevolmente, anche mediante contrapposte allegazioni, la sua attendibilità.

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