Al momento dell’apertura della successione, vale a dire quando muore una persona, prima che la sua eredità venga accettata, si genera una fase di incertezza durante la quale il patrimonio del de cuius rimane “in giacenza”.
Questa fase perdura fino a quanto il primo chiamato all’eredità (quindi gli eredi testamentari in caso di successione testamentaria o gli eredi legittimi in caso di successione legittima) la accetterà o nell’ipotesi di rinuncia da parte del primo vi sia l’accettazione da parte di altro chiamato all’eredità.
Durante questa fase si può ricorrere alla nomina di un Curatore dell’eredità giacente, che si occuperà di amministrare e gestire l’asse ereditario.
Per procedere alla nomina del Curatore dell’eredità giacente, l’art. 528 c.c. prevede espressamente che il chiamato all’eredità non abbia accettato e non sia nel possesso dei beni ereditari.
In merito all’accettazione vale il riferimento sia all’accettazione espressa, che si realizza quando il chiamato all’eredità abbia dichiarato di accettarla, con atto pubblico o scrittura privata sia all’accettazione tacita, che si realizza allorché il chiamato compia un atto che presuppone la volontà di accettare.
La legge dispone che il ricorso per la nomina del Curatore dell’eredità giacente possa essere presentato da chiunque vi abbia interesse o d’ufficio.
La nomina del Curatore può essere richiesta da:
Il ricorso deve essere presentato al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Il Tribunale emette il decreto di nomina che deve essere notificato, a cura del Cancelliere, al Curatore nel termine stabilito dal decreto.
Il decreto è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ed iscritto nel registro delle successioni. Contro tale decreto è ammesso reclamo.
Il Curatore riceve la notifica della nomina ad opera del Cancelliere. Prima d’iniziare l’esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al Giudice di custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità. Con il giuramento si perfeziona la nomina.
Il Curatore è tenuto a procedere all’inventario dell’eredità e ha l’obbligo amministrare l’eredità rendendo conto della propria amministrazione.
Si applicano le disposizioni previste in materia di accettazione con beneficio di inventario. L’inventario è redatto ad opera del Cancelliere o di un Notaio.
Il processo verbale d’inventario deve contenere:
Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, il Curatore deve presentare un ricorso al Tribunale in composizione collegiale che provvede in camera di consiglio (art. 737 c.p.c. e art. 50 bis c. 2 c.p.c.)
Se tra i beni ereditari vi è un’azienda, la continuazione dell’attività d’impresa deve essere autorizzata dal Giudice.
Il Curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del Tribunale. Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità.
Il Curatore ha la legittimazione processuale in nome e per conto dell’eredità.
A seguito della nomina del Curatore, si determina l’impossibilità per il chiamato (o i chiamati) di esperire azioni possessorie o atti conservativi.
Non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore e nel caso di liquidazione concorsuale i creditori non possono promuovere procedure esecutive sui beni dell’eredità.
Per quanto riguarda il compenso del Curatore ed il rimborso delle spese sostenute dovrà essere proposta e notificata l’istanza agli aventi diritto all’eredità atteso che è nel loro interesse che l’amministrazione e la gestione dei beni è stata effettuata dal Curatore.
La curatela cessa non per abbandono dell’ufficio da parte del Curatore (nel qual caso si provvederà alla nomina di altro Curatore) ma nelle seguenti ipotesi:
La cessazione della curatela opera di diritto senza quindi necessità di alcun provvedimento giudiziale e l’erede, automaticamente, subentra al curatore in tutti i rapporti giuridici relativi al patrimonio ereditario.
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