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Data Aggiornamento: Giugno 2021

IL CONTRATTO DI RETE

Il contratto di rete è uno strumento giuridico che consente alle piccole e medie imprese di accrescere la propria attività produttiva attraverso l’instaurazione di una collaborazione organizzata e duratura, garantendo l’autonomia di ciascuna di esse, oltre a permettere la fruizione di rilevanti incentivi e agevolazioni fiscali.

Il contratto di rete viene stipulato tra le imprese che operano in svariati settori (agricoltura, artigianato e commercio) e riveste la forma tipica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Il contratto di rete deve necessariamente contenere l’indicazione dello specifico programma produttivo che le parti intendono conseguire, nonché l’individuazione delle reciproche funzioni. Il programma potrà coincidere con uno o più contratti tipici, ad esempio il contratto d’opera, l’affitto, l’appalto, il consorzio e il deposito, oppure inglobare contemporaneamente i contenuti di più contratti tipici purché finalizzati al conseguimento di un obiettivo comune.

La collaborazione può riguardare sia l’esercizio in comune di una determinata attività produttiva (c.d. rete collaborativa) ma anche il semplice scambio di informazioni di mercato (industriali, commerciali, tecniche e tecnologiche), oppure la condivisione di apparecchiature o strumenti necessari alla realizzazione dell’attività produttiva (c.d. rete strumentale).

Gli imprenditori che aderiscono ad un contratto di rete hanno la facoltà di istituire:

  1. Fondo patrimoniale che rappresenta il patrimonio messo a disposizione da ciascuna impresa per il perseguimento della finalità produttiva comune. Detto fondo non può essere aggredito dai creditori delle singole imprese, ma deve essere impiegato esclusivamente per il soddisfacimento del programma contrattuale. I creditori della rete potranno così rivalersi prima sul patrimonio che costituisce il fondo e solo successivamente su quello appartenente alle singole imprese che aderiscono alla rete. Il fondo può essere sciolto solo al venir meno della rete produttiva.
  2. Organo di gestione è quell’organismo unitario che si occupa di dirigere le attività della rete e si pone, come mediatore, nei rapporti interni tra le imprese e, come rappresentante, nei rapporti che intercorrono con terzi esterni alla rete.

Il contratto di rete attribuisce numerosi vantaggi alle imprese contraenti, tra cui:

  • La possibilità di incrementare l’efficienza produttiva sia come gruppo che come singola impresa, con conseguente abbattimento dei costi e dei tempi di produzione, garantendo al contempo l’autonomia gestionale ed organizzativa di ciascuna attività;
  • La possibilità di fruire di importanti incentivi fiscali. Sul punto è necessario distinguere tra:
  • Rete/soggetto si costituisce quando la rete acquisisce soggettiva giuridica e diviene centro autonomo di imputazione giuridica. È necessaria, in tal caso, l’istituzione del fondo comune e la nomina di organo di gestione che fa le veci dell’ente;
  • Rete/contratto ha ad oggetto, invece, la mera attività che gli imprenditori intendono perseguire con il programma di rete e non origina alcun nuovo ed autonomo ente, per cui saranno le singole imprese ad essere i centri di imputazione delle obbligazioni giuridiche e fiscali che sorgono nell’esecuzione del contratto.

Sulla scorta di questa distinzione sarà la rete-soggetto oppure le singole imprese che hanno stipulato il contratto di rete a poter godere direttamente delle agevolazioni fiscali.

Tra dette agevolazioni la L. n. 122/2010, prevede una sospensione d’imposta per le imprese che conferiscano una parte degli utili nel fondo patrimoniale. Tale agevolazione è subordinata alla “asseverazione” del programma di rete da parte delle competenti associazioni di categoria e organismi pubblici. Inoltre è previsto che l’Agenzia delle Entrate vigili sul reale impiego delle somme conferite nel fondo alle finalità indicate nel programma e sull’esatto svolgimento del programma asseverato.

Sono, inoltre, previsti dei piani di ammortamento agevolati (super-ammortamento) per l’acquisto di particolari macchinari o strumenti utili all’esercizio dell’attività produttiva realizzata dalla rete di imprese.

Infine, il Decreto dignità ed il disegno di Legge di Bilancio 2019, dovrebbero prevedere particolari agevolazioni anche in riferimento all’assunzione di personale che lavori nell’ambito di una rete di impresa. Sul tema è opportuno attendere le ormai imminenti evoluzioni legislative in materia. Relativamente alle problematiche di assunzione dei lavoratori, consigliamo di leggere anche il nostro contributi: Somministrazione di lavoro o di lavoratori?

Un ulteriore vantaggio dalla costituzione di un contratto di rete è l’opportunità di partecipare a gare di appalto pubblico a cui le singole imprese, altrimenti, non potrebbero concorrere per assenza di un assetto organizzativo, strumentale ed economico adeguato.

Lo Studio Legale Salata assiste piccole e medie imprese che si costituiscono in rete. Contattaci per una consulenza preliminare gratuita.

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