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Data Aggiornamento: Luglio 2021

Il Mediatore Europeo

Tra le istituzioni di più recente introduzione nel panorama europeo vi è certamente quella del Mediatore Europeo.

Previsto per la prima volta nel 1992 dal Trattato sull’Unione Europea (Trattato di Maastricht), tale figura istituzionale rappresenta una sorta di difensore civico dei cittadini dell’Unione a cui è affidato il compito di raccogliere le istanze di qualsiasi residente nel territorio dell’Unione aventi ad oggetto casi di cattiva amministrazione.

Chi è il Mediatore Europeo?

Il Mediatore Europeo, ai sensi dell’art. 228 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.), è una carica monocratica, eletta dal Parlamento Europeo per la durata della sua legislatura, con mandato rinnovabile.

È una figura istituzionale dotata di totale indipendenza da qualsiasi istituzione dell’Unione Europea. Non può infatti esser rimosso, nemmeno dal Parlamento che lo ha eletto, ed avverso i suoi provvedimenti è possibile appellarsi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, unico organo ad avere il potere di pronunciarsi sul decadimento dell’incarico.

Di cosa si occupa il Mediatore Europeo?

Nell’ottica di migliorare il funzionamento delle istituzioni europee ed avvicinarle ai cittadini, al Mediatore Europeo è attribuito il delicato ruolo di destinatario delle istanze di tutela dei cittadini dalle quali emergono i difetti di funzionamento del sistema Europa.

Il Mediatore Europeo indaga sulle ipotesi di cattiva amministrazione, tra le quali emergono principalmente:

  1. comportamento sleale
  2. discriminazione
  3. abuso di potere
  4. mancanza di informazioni o rifiuto di fornirle
  5. ritardi ingiustificati
  6. irregolarità amministrative.

Come opera il Mediatore Europeo?

Qualsiasi cittadino, qualsiasi ente, organizzazione, persona fisica o giuridica che abbia la residenza o la propria sede in uno stato membro dell’Unione Europea e che abbia subito una delle suddette ipotesi di cattiva amministrazione da parte di qualsivoglia istituzione europea, può presentare una denuncia al Mediatore Europeo.

Il Mediatore Europeo si caratterizza pertanto per essere una figura istituzionale che agisce esclusivamente su impulso di parte.

Come si presenta la denuncia al Mediatore Europeo?

La denuncia al Mediatore Europeo può essere presentata entro 2 anni dal verificarsi dell’evento di cattiva amministrazione.

La denuncia deve contenere i riferimenti dell’organo Europeo che si presume abbia agito violando i principi della corretta amministrazione, avendo cura di specificare l’accaduto, nonché i propri dati personali (anche se è possibile, per il cittadino, fare esplicita richiesta di mantenere l’anonimato).

Il procedimento di indagine

Ricevuta la denuncia, il Mediatore Europeo da avvio alla fase di indagine.

In tale fase egli, coadiuvato dai membri del suo ufficio, raccoglie gli elementi e la documentazione attinente ai fatti denunciati, presso il cittadino e presso l’istituzione europea. Inoltre, il Mediatore Europeo può effettuare ispezioni presso le istituzioni europee convolte, richiedere pareri alla Commissione Europea e attivare la collaborazione dei difensori civici nazionali.

L’emanazione di un provvedimento è sempre eventuale.

Preliminarmente, infatti, il Mediatore Europeo ricerca una via amichevole di composizione della controversia.

Qualora la composizione amichevole non risulti possibile, il procedimento di indagine termina con una decisione del Mediatore Europeo che determina l’esistenza di un caso di cattiva amministrazione.

Cosa non può fare il Mediatore Europeo?

Restano esclusi dal potere di indagine del Mediatore Europeo:

  1. le denunce contro autorità nazionali, regionali o locali degli stati membri dell’Unione Europea, anche quando le denunce hanno ad oggetto diritti garantiti dall’Unione;
  2. le attività delle autorità giudiziarie dei singoli stati membri dell’Unione e dei difensori civici nazionali;
  3. le denunce contro imprese e privati cittadini.

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