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Data Aggiornamento: Agosto 2021

Il patto commissorio

Alla luce del recente e formale riconoscimento nel nostro ordinamento del patto marciano, è opportuno analizzare l’istituto che da sempre si è a questo contrapposto, cioè il patto commissorio.

Il divieto di patto commissorio è attualmente collocato nell’ambito delle disposizioni sulla responsabilità patrimoniale e disciplinato dall’articolo 2744 del Codice Civile. Tale norma statuisce la nullità del patto con il quale debitore e creditore convengono di trasferire in capo a quest’ultimo la proprietà della cosa data in pegno o sulla quale è stata iscritta ipoteca – indipendentemente dal valore del bene oggetto di trasferimento – nel caso in cui l’obbligazione garantita non sia adempiuta dal debitore nel termine concordato.

Il patto commissorio, prima facie, si presenta come un negozio di alienazione il quale si caratterizza, tuttavia, per la funzione di garanzia a cui è volto. Il creditore grazie ad esso beneficia di una garanzia più ampia a tutela del suo credito, poiché essa esula dalle garanzie tipiche previste dal nostro ordinamento.

La dottrina ritiene che il legislatore, sancendo il divieto di patto commissorio, abbia voluto tutelare non tanto gli specifici interessi del debitore o dei creditori, quanto piuttosto un interesse generale, da indentificarsi, con la necessità di impedire una dilagante diffusione del patto commissorio nella pratica degli affari. Questa, infatti, altererebbe l’adeguata funzione di garanzia svolta dall’assoggettamento del patrimonio del debitore quale garanzia generica, ai sensi dell’articolo 2740 c.c..

Così delineata la ratio del divieto di patto commissorio è possibile comprendere perché l’articolo 2744 c.c. sia stato definito una norma materiale, cioè applicabile indipendentemente dalla tipologia di negozio utilizzato, sanzionando con la nullità qualsiasi pattuizione volta a perseguire il risultato vietato dalla norma.

L’elaborazione di tale definizione ha permesso di ampliare, rispetto al passato, l’ambito di applicazione del divieto di patto commissorio principalmente sotto due profili.

In primis, superata l’interpretazione letterale dell’articolo 2744 c.c., si è riconosciuto che, in virtù del carattere materiale della norma in esame, il divieto di patto commissorio può trovare applicazione anche nei casi in cui sul bene dato in garanzia non sia stato costituito precedentemente un diritto di pegno o iscritta ipoteca. Il patto così strutturato, cioè non addetto ad una garanzia reale tipica, è denominato patto commissorio autonomo.

Una volta riconosciuta la possibilità di sanzionare con la nullità anche tale tipologia di patti, un ulteriore dilatazione applicativa del divieto di cui all’articolo 2744 c.c. si è avuta con la storica sentenza del 1983 n. 3800 della Suprema Corte di Cassazione, con la quale si è superata la tesi secondo cui erano considerate lecite le alienazioni in garanzia ad effetto traslativo immediato risolutivamente condizionate.

Infatti, i giudici di legittimità hanno statuito che, in presenza di un’alienazione sospensivamente o risolutivamente condizionata, il momento dell’effetto traslativo del bene dato in garanzia è del tutto irrilevante per discernere tra alienazioni in garanzia lecite ed illecite. Ciò che deve essere considerato per operare tale distinzione, alla luce dell’interesse tutelato dal legislatore, è lo scopo realmente perseguito dalle parti.

In conclusione, è opportuno rilevare che tali questioni sono sorte in conseguenza dell’esistenza, nel nostro ordinamento, di fattispecie lecite che, aventi caratteristiche strutturali simili a quelle del patto commissorio, sono state utilizzate nella prassi per aggirarne il divieto.  In particolare, si può fare riferimento alla recente figura del lease back nonché al più tradizionale istituto della vendita con patto di riscatto di cui all’articolo 1500 e ss c.c. Pertanto,  proprio in virtù di ciò, si è reso necessario ampliare la capacità applicativa del divieto di patto commissorio al fine di evitare elusioni del divieto stesso.

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