La circolazione giuridica, il commercio e la trasmissione dei beni culturali in ambito nazionale ed internazionale sono materie la cui disciplina è particolarmente delicata in un paese come l’Italia, la cui ricchezza artistica e culturale è ben nota.
L’inestimabile patrimonio culturale del nostro paese necessita di una serie di regole specifiche a tutela dell’integrità e del valore delle opere che lo formano, anche al fine di prevenire e scongiurare il commercio selvaggio e spesso illegale delle stesse.
Il Codice dei Beni culturali che regolamenta, nella sua parte II, al Titolo I, le forme di circolazione dei beni culturali con il preciso scopo di garantirne la protezione e conservazione.
I beni oggetto di tale disciplina sono tutti i beni mobili o immobili aventi particolare valore artistico, storico, archeologico, antropologico, archivistico, bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
La normativa di riferimento, all’art. 68, impone precisi limiti alla circolazione dei beni culturali, stabilendo in particolare:
– l’imposizione di un vincolo temporale al trasferimento, circolazione o trasmissione delle opere culturali in possesso di cittadini privati;
– l’introduzione di una soglia di valore al di sotto della quale l’opera (mobile o immobile) non può circolare;
Attraverso tali imposizioni il legislatore tenta da un lato di limitare la fuoriuscita dal nostro paese di beni ed opere che sono parte della sua ricchezza culturale e della sua storia, e dall’altra di determinare la quantità e qualità delle opere che vengono trasferite e che restano in Italia.
Di recentissima approvazione sono le modiche introdotte al Codice dei Beni culturali con riferimento alla circolazione degli stessi, dall’articolo 53 del DDL Concorrenza del 3.05.2017, rubricato “Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali”.
Ed infatti, la disciplina contenuta nel sopra citato articolo modifica la temporalità del vincolo e la soglia di valore originariamente previsti a limitazione del trasferimento delle opere d’arte.
Quanto alla temporalità del vincolo alla circolazione:
– la normativa precedente fissava in 50 anni, dalla data della creazione dell’opera, l’operatività del vincolo;
– oggi, a seguito dell’introduzione delle citate modifiche, la soglia temporale per il vincolo delle opere in possesso di privati viene spostata da 50 a 70 anni dalla data della creazione dell’opera in caso di artista defunto;
– permane comunque la possibilità per il Ministero dei beni culturali di vincolare la circolazione delle opere anche di oltre 70 anni e di autore non più vivente se d’interesse culturale eccezionale per il patrimonio italiano.
Quanto, invece, alla soglia di valore:
– l’originaria disciplina prevedeva differenti soglie di valore in rapporto alla tipologia e qualità dell’opera artistico-culturale oggetto di circolazione;
– oggi, invece, la scelta del legislatore quella di fissare un valore unico, pari ad €. 13.500,00, per tutte le opere culturali per le quali si intenda presentare apposita domanda per l’autorizzazione al trasferimento.
Pertanto, qualora il valore dell’opera sia inferiore ad €. 13.500,00, la stessa potrà liberamente circolare, senza bisogno alcuno di autorizzazione ministeriale.
Le suesposte modifiche fanno comprensibilmente sorgere dubbi e perplessità in riferimento alla irrinunciabile esigenza di tutelare il nostro patrimonio culturale.
La nuova normativa, infatti, costruisce un sistema di circolazione delle opere sempre meno “pubblico” e “controllato” e sempre più “privato” e regolato dal “mercato libero” della domanda e dell’offerta, in linea con la tendenza europea. In tale nuova ottica si favorisce pertanto il privato nello scambio di opere a discapito forse, ma solo con il tempo si potrà effettivamente verificare, della protezione delle opere stesse.
Studio Legale Salata
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