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Data Aggiornamento: Marzo 2025

La tabella unica nazionale e l’incidenza sulle cause di responsabilità medica e RCA

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 12, emanato il 13 gennaio 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, segna una svolta decisiva nel sistema giuridico italiano in tema di risarcimento del danno alla persona derivante da lesione del bene salute.

Questo provvedimento giuridico completa finalmente un percorso normativo che ha visto l’Italia in attesa per oltre venti anni, regolamentando in modo definitivo la liquidazione delle lesioni gravi, in particolare quelle cosiddette “macrolesioni”.

Tali lesioni, con un’invalidità biologica compresa tra i dieci e i cento punti, sono frequentemente causate da eventi illeciti come incidenti stradali e errori sanitari.

L’introduzione della Tabella Unica Nazionale (TUN) avrà effetto a partire dal 5 marzo 2025, garantendo la certezza nelle valutazioni dei danni.

La Tabella Unica Nazionale: un passo cruciale per l’uniformità del risarcimento

Il DPR che sancisce l’introduzione della Tabella Unica Nazionale rappresenta una realizzazione concreta dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del Codice delle assicurazioni private. Dopo l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2024 e il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso il 15 ottobre dello stesso anno, la TUN diventa legge dello Stato.

La sua applicazione si estende, di fatto, alla liquidazione dei danni derivanti da macrolesioni, consentendo un trattamento uniforme a livello nazionale.

La TUN sostituirà le tabelle locali che, fino a oggi, sono state adottate da diverse giurisdizioni, contribuendo a un sistema risarcitorio più omogeneo e prevedibile.

Questa novità legislativa si inserisce in un contesto di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di risarcimento, garantendo ai danneggiati un processo di liquidazione più equo e trasparente. L’obiettivo primario della riforma è quello di superare le disparità tra le varie corti, favorendo una maggiore uniformità nella valutazione e liquidazione del danno biologico.

Applicazione della Tabella Unica Nazionale e Regole per l’Entrata in Vigore

L’introduzione della Tabella Unica Nazionale, pur rappresentando un passo importante per la giurisprudenza italiana, prevede alcune specificità per quanto riguarda la sua applicazione.

In particolare, l’articolo 1, comma 18, della Legge n. 124/2017 stabilisce che la TUN potrà essere applicata esclusivamente ai sinistri stradali e agli eventi sanitari che si verificheranno a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, fissata al 5 marzo 2025. Tuttavia, la giurisprudenza, in particolare per quanto concerne la retroattività delle tabelle per le microlesioni (ex articolo 139 del Codice delle Assicurazioni), ha già affermato che il principio di uniformità nel risarcimento dovrebbe prevalere sulla data di accadimento del danno, con conseguente applicazione retroattiva delle tabelle di legge anche nei procedimenti in corso.

Un altro punto di rilevante importanza riguarda la scelta, operata dal legislatore, di adottare il modello di liquidazione consolidato dal Tribunale di Milano.

Il provvedimento, in ottemperanza ai principi giuridici previsti dalla normativa vigente, adotta il sistema del “punto variabile”, secondo il quale il valore monetario del punto deve diminuire all’aumentare dell’età del danneggiato, seguendo le tavole di mortalità fornite dall’Istat, con un tasso di rivalutazione uguale all’interesse legale, che funge da demoltiplicatore demografico per il valore base del punto.

Deve, invece, aumentare all’incremento della percentuale di invalidità, utilizzando un moltiplicatore biologico del valore base del punto. Inoltre, l’impatto della lesione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato dovrà crescere in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale attribuito alla lesione.

Per rendere operativi questi principi, sono stati definiti specifici coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori, elaborati dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con la collaborazione dell’IVASS.

All’interno del sistema previsto dalla Tabella Unica Nazionale, permane la possibilità di applicare la “personalizzazione” del risarcimento, come stabilito dall’articolo 138, comma 3, del Codice delle assicurazioni private. In particolare, si prevede che, qualora la menomazione accertata influenzi in modo significativo determinati aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, il risarcimento per il danno biologico possa essere incrementato.

Questa personalizzazione si applica esclusivamente nei casi in cui tali effetti siano adeguatamente documentati e oggettivamente verificabili, aumentando la quantificazione del danno biologico fino a un massimo del 30%. È fondamentale sottolineare che il limite di incremento è fissato per legge, rendendo questo tetto non solo indicativo ma imperativo e vincolante.

La Cassazione, con la sentenza n. 2433/2024, ha confermato questa impostazione, precisando che l’importo complessivo del risarcimento riconosciuto secondo le disposizioni normative è esaustivo e non è soggetto ad ulteriori aumenti.

Pertanto, anche nel caso di personalizzazione, il risarcimento totale non potrà mai eccedere il limite massimo stabilito dalla legge, garantendo certezza e uniformità nella liquidazione del danno

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