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Data Aggiornamento: Giugno 2021

Naturopata: chi è? di cosa si occupa?

Il naturopata è un trainer, un consulente della salute il cui compito è quello di aiutare la persona a prendersi cura di sé stessa. Si tratta di una figura professionale che si occupa di aiutare la persona che vi si rivolge a ritrovare il proprio benessere, tanto del corpo quanto dello spirito.

La sua funzione benefica viene realizzata principalmente attraverso l’utilizzo di strumenti della natura (quali cristalli, erbe, sali, ecc…) ovvero attraverso l’utilizzo di supporti e materiali assolutamente non invasivi e finalizzati alla conoscenza della persona ed alla scoperta delle origini del suo malessere.

Considerato che l’obiettivo del naturopata è quello di contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone al fine di mantenere o ripristinare il loro stato di salute, tale figura professionale potrebbe essere confusa con quella del medico.

A ben vedere però le differenze tra le due categorie professionali sono nette quanto macroscopiche.

Naturopatia e medicina

È necessario innanzitutto sottolineare che il naturopata non è un medico o un professionista della medicina.

In primis, è certamente differente il percorso di studi e professionale che caratterizza la figura del naturopata, che non prevede la laurea in medicina, ma un’intensa attività pratica di apprendimento diretto e la possibilità di sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso la frequenza di corsi di abilitazione accreditati.

La principale differenza tra le due figure professionali risiede nell’ambito di competenza in cui rispettivamente operano.

Infatti, il naturale campo di lavoro del naturopata consiste nelle aree non mediche, operando in maniera interdisciplinare tra maglie di altre discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fisica, la chimica, la biologia, la psicologia e l’antropologia. Non si confonda però il naturopata con il biologo, il fisico, il chimico, lo psicologo o l’antropologo, che sono professioni a sé.

L’assoluta esclusione della medicina e delle conoscenze mediche tra le discipline di competenza del naturopata comporta che lo stesso:

  • non effettua diagnosi, prognosi, esami clinici;
  • non cura malattie o patologie, ma si occupa di ristabilire il benessere interiore ed esteriore della persona, curando squilibri, disagi, stati d’animo, sensazioni di malessere;
  • non prescrive farmaci o esami clinici;
  • non può interrompere, modificare, integrare una prescrizione o terapia indicata dal medico;

Esercizio abusivo della professione medica

Nonostante le evidenti differenze tra le figure del naturopata e del medico tradizionale, accade frequentemente che il primo venga percepito dalla propria clientela (clienti e non pazienti! N.d.r.) come un vero e proprio medico, con medesime qualifiche e responsabilità.

Ebbene, in tali ipotesi vi è un elevato rischio che tale percezione sorga a causa dell’utilizzo da parte del naturopata di elementi identificativi propri della professione medica, tanto materiali quanto immateriali, quali ad esempio l’uso del camice, l’utilizzo del foglio delle prescrizioni o addirittura la presenza, nel proprio ambiente di lavoro, di un’insegna, di timbri, che identificano il naturopata come “dottore”.

Tutti elementi, questi, perfettamente idonei ad integrare il reato di esercizio abusivo della professione medica.

La giurisprudenza è stata più volte chiamata ad occuparsi del delicato tema dell’esercizio della professione non regolamentata di naturopata con caratteri del tutto simili a quelli della professione medica. Conseguentemente si è sviluppata una folta casistica di pronunce giurisprudenziali che aiutano a fare chiarezza sui criteri distintivi tra le figure professionali in parola.

Sul punto è stato sancito che “per la sussistenza del reato di abusivo esercizio della professione medica deve aversi riguardo al concreto svolgimento di atti tipici, cioè di atti riservati a detta professione, dovendo negarsi che possa avere rilievo, per escluderne la configurabilità, la circostanza che l’agente non si presenti come “medico”, ma come esercente un’attività alternativa alla medicina tradizionale.”  (Cass. sez. VI penale, sent. n. 8885/2016). Più specificamente “ciò che caratterizza l’attività medica, per la quale è necessaria una specifica laurea ed un altrettanto specifica abilitazione, è la diagnosi, cioè l’individuazione di un’alterazione organica o di un disturbo funzionale, la profilassi ossia la prevenzione della malattia, e la cura […], sicché non ha rilievo la circostanza che queste tre componenti della professione medica siano effettuate in base a tecniche o metodi non tradizionali, come quelli omeopatici o naturopati, in quanto ciò che rileva è che siano poste in essere da soggetti che non hanno conseguito la prescritta abilitazione medica” (Cass. sez. VI penale, sent. n. 8885/2016; già in Cass. sez. VI penale, sent. n. 43658/2011, Cass. sez. VI penale, sent. n. 34200/2007, Cass. sez. VI penale, sent. n. 16626/2005).

Alla luce di quanto evidenziato, va certamente ribadita l’assoluta libertà della persona di rivolgersi al professionista che ritenga più adeguato per la “cura” del proprio benessere, ma è al tempo stesso necessario conoscere a fondo le qualità professionali, le capacità e le competenze della figura a cui ci si rivolge, pienamente consapevoli del tipo di aiuto che si può ricevere.

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