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Data Aggiornamento: Agosto 2021

Omogenitorialità compatibile con l’ordinamento italiano.

Con la sentenza del 30 settembre 2016 n. 19599, la prima Sezione civile della Corte di Cassazione, ancora una volta, ha orientato la propria decisione al perseguimento del superiore interesse del minore.

Nello specifico la Cassazione ha confermato il riconoscimento in Italia dell’atto di nascita di un bambino nato in Spagna da due donne sposate e successivamente divorziate. La prima, spagnola, l’aveva partorito, la seconda, italiana aveva donato gli ovuli.

In particolare, la Corte ha escluso che l’atto fosse contrario all’ordine pubblico e quindi ha affermato, da questa particolare angolazione, la piena compatibilità dell’omogenitorialità con i principi fondamentali del nostro ordinamento.

La pronuncia è ricca di spunti ed ognuno di essi meriterebbe una trattazione approfondita. Tuttavia, si richiama, nello specifico, il passaggio in cui, una volta accertata la compatibilità dell’atto di nascita con l’ordine pubblico, la Corte analizza la compatibilità dell’atto di nascita con la “tutela dell’interesse superiore del minore, anche sotto il profilo della sua identità personale e sociale, e in generale del diritto delle persone di autodeterminarsi e formare una famiglia, valori […] già presenti nella Carta costituzionale (artt. 2, 3, 31 e 32 Cost.) e la cui tutela è rafforzata dalle fonti sovranazionali che concorrono alla formazione dei principi di ordine pubblico internazionale” L’interesse del minore, ricostruito alla luce della normativa interna e internazionale che lo disciplina, consiste nel caso di specie – secondo la Corte – nel “diritto a conservare lo status di figlio” nei confronti di entrambe le madri, come riconosciuto dall’atto di nascita estero di cui si chiede  appunto la trascrizione. Tale diritto risulta direttamente connesso con il diritto alla vita privata e all’identità, non solo fisica, ma anche personale e sociale del minore, come affermato nell’interpretazione che la Cedu ha dato dell’articolo 8 della Convenzione.

Inoltre, secondo la Corte, l’eventuale diniego di trascrizione, negando continuità dello status di figlio rispetto alla madre di nazionalità italiana, impedirebbe al minore l’acquisto della cittadinanza italiana. Nello specifico la Corte asserisce che “il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione, legalmente e pacificamente esistente in Spagna, tra [il minore e la madre che non lo ha partorito, ma ha donato l’ovulo poi fecondato e impiantato nell’utero della moglie], determinerebbe una «incertezza giuridica» già stigmatizzata dalla Corte EDU [il riferimento della Corte va al caso Mennesson c. Francia, del 26 giugno 2014] ovvero una «situazione giuridica claudicante» (Corte federale tedesca del 2014, cit.), che influirebbe negativamente sulla definizione dell’identità personale del minore, in considerazione delle conseguenze pregiudizievoli concernenti la possibilità, non solo di acquisire la cittadinanza italiana e i diritti ereditari, ma anche […] di circolare nel territorio italiano e di essere rappresentato dal genitore nei rapporti con le istituzioni italiane, al pari degli altri bambini e anche di coloro che, nati all’estero, abbiano ottenuto il riconoscimento negato” Correlativamente, negare al minore la continuità della relazione giuridica con entrambe le madri violerebbe l’art. 24, par. 3, della Carta dei diritti dell’UE, che sancisce il diritto a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, indipendentemente dal loro orientamento sessuale.

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