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Data Aggiornamento: Luglio 2021

Papà penalizzati dalla Cassazione

Nonostante nei Tribunali si stia affermando con maggiore frequenza l’applicazione delle regole sull’affidamento condiviso, la Corte di Cassazione continua a penalizzare i papà in materia di affidamento dei figli, prediligendo la conservazione del vecchio schema mono genitoriale.

Le più rilevanti pronunce della Cassazione che hanno penalizzato la figura dei papà

Una delle più rilevanti sentenze della Corte, che conferma l’indirizzo sopra indicato, è la sentenza del 14 settembre 2016 numero 18087. Questa ha stabilito che finché i figli frequentano la scuola devono essere collocati preferibilmente presso la madre, sebbene il padre dimostri doti di accudimento e capacità di prendersi cura dei propri figli. Viene invece privilegiato il padre esclusivamente nell’ipotesi in cui la madre si riveli inadeguata ad accudire i figli.

La vicenda da cui trae origine la sentenza ha avuto come protagonista una donna che, dopo aver vinto il concorso in magistratura, era stata assegnata ad una sede molto distante dalla città nella quale, fino a poco tempo prima, aveva vissuto con i figli e aveva deciso di trasferirsi unitamente a questi ultimi. La Suprema Corte con tale decisione sembra quasi voler dire che la regola di privilegiare la tutela del miglior interesse dei minori coincide quasi sempre con quello di stare con la madre, in particolare quando i figli sono ancora in età prescolare o scolare.

Sulla stessa scia, con conseguente penalizzazione per i papà, si pone l’ordinanza della Cassazione n. 24937 del 7 ottobre 2019, che riproduce pedissequamente i criteri e le misure dell’affidamento esclusivo invertendo la dovuta regola dell’equilibrio tra i genitori con l’eccezione della prevalenza del collocamento a favore della madre, regola che viene adottata a priori e che, ancora una volta, arreca un evidente pregiudizio al papà.

La Corte di Cassazione conferma il suo orientamento che di fatto penalizza i papà con la sentenza del 19 settembre 2019 – 21 gennaio 2020, n. 1191, che si caratterizza per un’impostazione di dubbia coerenza rispetto alla Legge 54/2006Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.

Con tale sentenza la Corte continua a confermare il proprio orientamento contro i papà e a ritenere come modello consigliabile, preferenziale, di partenza, la prevalenza di un genitore (la mamma) senza curarsi minimamente di verificare se sia possibile operare diversamente sancendo la collocazione prevalente presso il papà.

Si evidenzia che la preferenza della Suprema Corte per l’esistenza di un genitore “collocatario” si colloca anche sulla acritica interpretazione della individuazione della “residenza abituale”, introdotta nel Codice civile dal D. Lgs. n. 154/2013 “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219” in assenza di espressa delega, comunemente intesa nella giurisprudenza di merito come l’abitazione del genitore prevalente, mentre tale definizione dovrebbe tenere conto solo del vissuto precedente e rispondere esclusivamente alla necessità di individuare il giudice competente nell’ipotesi di trasferimenti unilaterali dei figli attuati senza accordo con l’altro genitore o in mancanza dell’autorizzazione del giudice.

Si auspica una maggiore criticità della Corte di Cassazione in ordine alla posizione dei papà e ci si augura che, in un futuro prossimo, la genitorialità del padre non venga lesa da aprioristiche posizioni e valutazioni.

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