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Data Aggiornamento: Novembre 2021

Permessi di lavoro

I lavoratori dipendenti possono beneficiare, in alcune circostanze, di periodi di astensione dell’obbligo della prestazione lavorativa usufruendo di permessi di lavoro.

I permessi di lavoro si dividono in due macro categorie:

  • Permessi di lavoro retribuiti: al contrario delle ferie di legge, sono un diritto che spetta al lavoratore dipendente solo se previsto nel CCNL applicato al rapporto di lavoro, che ne disciplina l’ammontare, le modalità di fruizione e le modalità di maturazione.
  • I permessi di lavoro non retribuiti: danno il diritto all’esonero dall’adempimento della prestazione lavorativa e comportano una riduzione del salario, proporzionata al numero di ore di assenza.

Permessi di lavoro retribuiti

I principali permessi di lavoro retribuiti sono:

  1. ROL (Riduzione orario di lavoro)

Sono permessi che vengono maturati ogni mese dal dipendente.

Per capire di quanti ROL ha disposizione, il lavoratore deve consultare la propria busta paga nella quale è presente nel dettaglio la situazione dei ROL del mese di riferimento, quelli maturati, goduti e residui.

Il lavoratore che intende utilizzare tale permesso deve darne comunicazione preventiva al datore di lavoro, il quale provvederà ad annotare la fruizione sul libro paga.

I ROL scadono dopo 12 o 24 mesi dalla maturazione, a seconda del CCNL applicato. Tuttavia, anche se il lavoratore non può più beneficiarne, il datore di lavoro è obbligato a liquidare i premessi scaduti nella busta paga successiva.

  1. Ex festività o festività soppresse.

Per ex festività si intendono quelle giornate che fino a qualche anno fa erano considerate festive, mentre oggi non sono più riconosciute dal nostro ordinamento come tali.

Le ex festività sono:

  • San Giuseppe (19 marzo)
  • Santi Pietro e Paolo (29 giugno)
  • Ascensione (39 giorni dopo la Pasqua);
  • Corpus domini (60 giorni dopo la Pasqua)
  • Festa dell’Unità Nazionale (4 novembre

Come i ROL, anche le ex festività vengono convertite in permessi retribuiti se non godute dal lavoratore e di cui potrà usufruire in caso di necessità.

  1. Permessi per lutto e grave infermità

I lavoratori, sia pubblici che privati possono fruire di speciali permessi retribuiti (3 giorni lavorativi) per eventi particolari come il decesso o la grave malattia del coniuge o del convivente o di un parente entro il II° grado.

Nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento della prestazione lavorativa.

  1. Permessi retribuiti per i donatori di sangue e di midollo osseo

I donatori di sangue e di midollo osseo hanno diritto di astenersi dal lavoro nel giorno del prelievo. Le tempistiche e le modalità di preavviso a cui il lavoratore è tenuto variano a seconda del CCNL applicato.

Per quanto riguarda la donazione del sangue la giornata di riposo è di 24 ore, che iniziano a decorrere dal momento del prelievo.

Nel caso di donazione di midollo osseo il permesso vale per il tempo necessario per effettuare il prelievo.

  1. Permessi di studio

I lavoratori studenti, oltre a particolari agevolazioni nei turni di lavoro e sul lavoro straordinario, hanno diritto a permessi giornalieri per sostenere prove d’esame presso ogni ordine e grado di scuole.

I lavoratori in genere hanno la possibilità di utilizzare 150 ore di permesso annuale per formazione.

  1. Permessi a titolo di handicap

I lavoratori con handicap gravi hanno diritto in alternativa:

  • a 2 ore di permesso giornaliero retribuito;
  • a 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa.

Spettano 3 giorni di permesso mensile retribuito anche ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare disabile in condizione di gravità che non sia ricoverato a tempo pieno.

  1. Permessi per matrimonio

Il lavoratore che contrae matrimonio ha diritto a un periodo di congedo matrimoniale di 15 giorni.

Permessi di lavoro non retribuiti

I principali permessi di lavoro non retribuiti sono quelli spettanti a:

  • i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali che hanno diritto, oltre ai permessi retribuiti previsti dall’art. 23 dello Statuto dei lavoratori, a 8 giorni di permesso non retribuito per partecipare a convegni, congressi e iniziative sindacali in genere;
  • i lavoratori eletti a ricoprire cariche pubbliche, sindacali nazionali o provinciali, hanno diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita pari alla durata del mandato.

I vari CCNL possono prevedere la concessione di permessi non retribuiti per motivi personali, relativi alla situazione personale o familiare.

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