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Data Aggiornamento: Giugno 2021

Permesso di soggiorno per lavoro

Nell’ultimo trentennio l’Italia è stata attraversata da diversi flussi migratori alla ricerca di opportunità lavorative. I primi furono i cittadini polacchi, poi seguirono gli albanesi, i rumeni, i lavoratori del bangladesi. Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un’impennata delle richieste di permesso di soggiorno a scopo lavorativo provenienti dal nord Africa.

Senza voler entrare nel merito delle cause alla base di tali movimenti migratori, abbiamo deciso d’indagare circa la procedura che i datori di lavoro italiani dovrebbero seguire per assumere personale extracomunitario.

La normativa di riferimento può essere rinvenuta nel Testo Unico dell’Immigrazione.

Dove si presenta la domanda?

E’ necessario richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l’immigrazione della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l’impresa richiedente o quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa.

Quanti lavoratori extracomunitari è possibile assumere?

Il numero massimo di lavoratori extracomunitari che è possibile assumere è fissato con cadenza annuale con il cosiddetto “decreto flussi”.

Requisiti della domanda nel caso si conosca il lavoratore da assumere

  • Richiesta motivata di nulla osta;
  • Documentazione che certifichi l’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa in Italia;
  • Proposta di contratto di soggiorno contenente i requisiti del contratto di lavoro e l’impegno del datore di lavoro a pagare i costi del viaggio di ritorno del lavoratore verso il suo paese di origine al termine del contratto;
  • L’impegno del datore di lavoro a comunicare all’autorità preposta tutte le variazioni concernenti il rapporto di lavoro;

Requisiti della domanda nel caso in cui NON si conosca il lavoratore da assumere

Se non si conosce si conosce il lavoratore da assumere, facendo riferimento alla documentazione anzidetta, sarà possibile richiedere il nulla osta per uno o più lavoratori iscritti nelle liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane che hanno sottoscritto appositi accordi con il nostro Paese.

Tali liste sono suddivise per paese di origine, qualifica professionale, grado di conoscenza della lingua italiana, tipo di rapporto di lavoro ricercato, indicazione del programma formativo svolto e settore lavorativo di destinazione.

La funzione dello Sportello Unico per il lavoro

Lo Sportello Unico acquisisce il parere:

  1. della questura circa eventuali motivi ostativi al rilascio del nulla osta;
  2. della Direzione Territoriale del Lavoro circa la genuinità del contratto di lavoro su cui si basa la richiesta;
  3. della Direzione Territoriale del Lavoro circa la capacità reddituale del datore di lavoro;

Nel caso in cui uno dei pareri acquisiti sia negativo, rigetta l’istanza.

Nel caso in cui i pareri siano tutti positivi, lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto di lavoro. Quest’ultimo viene poi trasmesso per via telematica agli uffici consolarti del luogo di provenienza del lavoratore.

Il datore di lavoro dovrà avere cura di spedire al lavoratore una copia del nulla osta.

Il lavoratore dovrà recarsi con il nulla osta ricevuto presso la nostra rappresentanza diplomatica presente nel suo paese. Il quella sede gli verrà comunicata la proposta contrattuale che, se accettata gli darà la possibilità di vedersi rilasciare un visto d’ingresso valido per 30 giorni. Il Visto sarà comunicato anche al Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro, all’INPS e all’INAIL.

Entro e non oltre 8 giorni dal suo ingresso in Italia, il lavoratore deve recarsi presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla Osta per sottoscrivere il contratto di soggiorno e presentare richiesta di permesso di soggiorno. Ove non facesse quanto appena riportato, allora la sua presenza sul suolo italiano sarebbe considerata irregolare.

N.B. –> Entro 6 mesi dal rilascio del nulla osta, il lavoratore extracomunitario deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello Unico e sottoscrivere il contratto di lavoro. Pertanto è consigliabile far partire i 30 giorni del visto ingresso quando si è effettivamente pronti a portare a termine l’intera procedura.

E’ lo Sportello Unico per l’immigrazione che:

  1. Verifica la veridicità del visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
  2. Consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale;
  3. Assiste il lavoratore nella sottoscrizione del contratto di soggiorno;
  4. Riceve il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla questura competente.

Terminati gli adempimenti presso lo Sportello Unico, il lavoratore dovrà poi recarsi presso un ufficio Postale dove potrà spedire la modulistica per il permesso di soggiorno che avrà acquisito presso lo Sportello Unico. L’ufficio postale gli rilascerà una ricevuta con i codici identificativi, username e password per controllare online lo stato della sua pratica.

Successivamente, la questura competente convocherà il lavoratore una prima volta per i rilievi fotodattiloscopici ed una seconda volta per la consegna del permesso di soggiorno.

E’ possibile convertire il permesso di soggiorno?

Sì, il lavoratore extracomunitario che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno valido per studio, tirocinio o per lavoro stagionale, può chiedere la conversione del proprio permesso di soggiorno allo Sportello Unico della provincia nella quale ha la residenza, per la verifica della disponibilità di quote di ingressi per lavoro subordinato.

Quanto dura il permesso di soggiorno lavoro?

  • 2 anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;
  • 1 anno se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Per legge, il permesso di soggiorno dovrebbe essere rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda all’ufficio postale.

Nella realtà però i tempi di attesa della consegna solo molto lunghi, in alcuni casi superano l’anno. Per tale motivo diventa essenziale la ricevuta che l’ufficio postale rilascia al momento della consegna dei documenti.

Si può rinnovare il permesso di soggiorno?

Sì, al massimo per la stessa durata del primo. La domanda di rinnovo può essere proposta presso la questura della provincia dove il lavoratore dimora. Per il rilascio del rinnovo vengono presi in considerazione 3 requisiti: temporali, reddituali e giudiziari.

Sui requisiti temporali:

La richiesta possa essere presentata nel termine ultimo di 60 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno valido (in realtà, al verificarsi di determinate condizioni, è possibile presentarla anche dopo ma la situazione si complica). La giurisprudenza ha definito il termine ordinatorio, ma è meglio rispettarlo.

E’ inoltre previsto, ma non succede quasi mai, che la pubblica amministrazione risponda entro 20 giorni dalla domanda.

Sui requisiti reddituali:

Le questure chiamate a valutare la capacità reddituale del soggetto richiedente dovranno prendere in considerazione i parametri previsti per l’assegno sociale, la storia lavorativa del soggetto esaminato e la sua prospettiva futura.

Addirittura, in alcuni casi, si riesce a far rientrare in tale valutazione anche eventuali redditi da lavoro nero. E’ invece escluso il cumulo con i redditi familiari.

Inoltre, si evidenzia come la diminuzione del reddito per causa di infortunio o malattia professionale impediscano il rinvio nel paese di origine.

Sui requisiti giudiziari:

Al omento della richiesta, la questura verificherà la sussistenza di eventuali reati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. In caso di esito positivo la questura sarà chiamata ad emettere un parere circa l’attualità e concretezza circa la pericolosità sociale del richiedente. Il parere della questura dovrà essere slegato dalla valutazione di legami familiari, del periodo di permanenza in Italia.

Quanto costa il permesso di soggiorno per motivi di lavoro?

Oltre alla consulenza del professionista che ti assiste, sarà necessario prevedere i seguenti costi:

  • marca da bollo da €. 16,00;
  • ricevuta del versamento di €. 30,46 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico;
  • pagamento di €. 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione;
  • pagamento del contributo che può essere calcolato come segue:
  1. Permesso di soggiorno da 3 mesi a 1 anno: €. 40,00;
  2. Permesso di soggiorno superiore ad 1 anno e inferiore o pari a 2 anni: €. 50,00;
  3. Permesso di soggiorno oltre 2 anni e dirigenti d’azienda: €. 100,00

Se sei un imprenditore e hai necessità di assumere dipendenti extracomunitari, rivolgiti al nostro Studio per una consulenza preliminare gratuita.

-Studio Legale Salata

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