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Data Aggiornamento: Agosto 2021

Proposta di Legge in Materia di abusi sessuali sui minori: spunti di riflessione

Nei giorni scorsi è stata presentata una proposta di legge della presidente della commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti in materia di abusi sessuali sui minori.

Il fenomeno dei maltrattamenti e degli abusi nei confronti dei minori viene costantemente monitorato a livello sia nazionale sia internazionale. Le cifre sono sbalorditive: più di 91 mila le vittime nel nostro Paese, secondo una stima di Terres des Hommes, una delle fondazioni attive nel campo della tutela dei diritti dei minori; mentre altre indagini, come quella recentemente condotta da Telefono Azzurro, parlano di 70-80 mila bambini vittime in Italia di maltrattamenti e abusi. Numeri che comunque restano inaccettabili.

Nel nostro Paese la metà dei bambini maltrattati subisce violenze fisiche e psicologiche. L’abuso sessuale riguarda circa il 10% dei casi. Tra le vittime, più numerose (oltre il 65%) le bambine, come emerge dalle richieste di aiuto ricevute da Telefono Azzurro. In crescita il numero delle preadolescenti (11-14 anni) oggetto di abusi, che è passato dal 22,3% del 2013 al 33,3% del 2015.

Con tale proposta di legge si intende superare una profonda incongruenza al livello normativo, ovvero eliminare la differenza sulla base dell’età del minore, nella perseguibilità dell’abuso sul minore, in quanto “per la gravità di situazioni che coinvolgono i minori è indispensabile evitare intoppi burocratici o interpretativi di giurisprudenza”.

Il codice penale prevede che si può procedere d’ufficio solo in due casi: se il minore ha meno di 10 anni perché l’abuso è considerato alla stregua di una violenza sessuale aggravata, oppure se rientra nella fascia d’età tra i 14 e i 18, perché in questo caso il reato configurabile è quello della prostituzione minorile. Se però la vittima ha tra i 10 e i 14 anni è indispensabile la querela. Rispetto a tale aspetto, secondo alcuni studi statistici, soprattutto tra le bambine, i numeri indicano un progressivo aumento allarmante: in due anni i casi di abuso sono cresciuti del dieci per cento.

Non v’è alcuna ragione per differenziare le norme di procedibilità: dove si verifica lo sfruttamento del minore è necessario agire subito.

Ciò ha delle conseguenze inaccettabili poiché si creano delle situazioni in cui, nonostante la flagranza del reato e le prove evidenti, non si può perseguire il colpevole perché i genitori della vittima hanno paura di denunciare o semplicemente perché non ci sono, come accade nelle ipotesi di minori stranieri sbarcati in Italia da soli; in questo caso, infatti, è necessaria la nomina di un curatore speciale e i tempi di conseguenza si allungano.

Quindi tale evidente e irragionevole incongruenza giuridica deve essere corretta soprattutto perché volta ad una tutela diretta e migliore dei minori. La proposta di legge, composta di un solo articolo  che va a modificare il codice penale, elimina dai casi di perseguibilità a querela stabiliti dalle norme in vigore, il riferimento agli atti sessuali con minorenni.

 

Di seguito si riporta il testo della proposta di legge:

 

PROPOSTA DI LEGGE

 d’iniziativa dei deputati

 FERRANTI, ERMINI, VERINI, MORANI, AMODDIO, GIUSEPPE GUERINI, ROSSOMANDO, ZAN, MARCO DI MAIO, CINZIA MARIA FONTANA, MARANTELLI, MARIANI, MARCHI, CAUSI, GHIZZONI, ZAMPA, SBROLLINI, VICO, D’OTTAVIO, GIACOBBE, IACONO, ALBINI, CHAOUKI, NARDUOLO, CAROCCI, CARRESCIA, LUCIANO AGOSTINI, GIOVANNA SANNA, MONGIELLO, RUBINATO, ZANIN, LODOLINI, CARDINALE, SENALDI, CULOTTA, VENITTELLI, BECATTINI

Modifiche all’articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne

presentata il 26 maggio 2016

Onorevoli Colleghi! — Alcuni gravi casi di cronaca hanno evidenziato quello che si può definire un vuoto legislativo, un passaggio importante che riguarda la normativa sugli abusi sessuali in danno di minori. Nelle ipotesi, infatti, in cui siano commessi atti sessuali in cambio di un corrispettivo nei confronti di un minore di età compresa tra dieci e quattordici anni non si può procedere in mancanza di querela di parte. Per quanto riguarda, infatti, i delitti previsti dagli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (violenza sessuale aggravata) e 609-quater (atti sessuali con minorenne) del codice penale, essi sono punibili a querela, ma si procede, invece, d’ufficio in una serie di ipotesi tra cui: a) la violenza sessuale nei confronti di persona minorenne; b) gli atti sessuali con minorenne di età inferiore a dieci anni; la prostituzione minorile prevista dall’articolo 600-bis è procedibile d’ufficio quando l’atto sessuale con minorenne riguarda il minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni.

      Ne consegue, dunque, che:

          per la fascia di età da quattordici a diciotto anni, il reato che si configura è quello della prostituzione minorile e si procede d’ufficio;

          per la fascia di età sotto i dieci anni il reato è parificato alla violenza sessuale aggravata e si procede dunque d’ufficio;

           per la fascia di età da dieci a quattordici anni la pena è la stessa della violenza sessuale ma si procede, invece, a querela di parte. In questi casi, dunque, per i minori di quattordici anni la querela deve essere presentata dal genitore o dal tutore (articolo 120, secondo comma, del codice penale); se, nel caso di un minore di quattordici anni, non vi è chi ne abbia la rappresentanza o chi la esercita si trovi in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale (articolo 121 del codice penale).

      Si può arrivare, dunque, a situazioni limite nelle quali, nonostante la flagranza del reato, la testimonianza del minore e prove schiaccianti, abusi sessuali nei confronti, ad esempio, di un tredicenne, non possono essere perseguiti perché i genitori hanno paura di presentare la denuncia o, nel caso di minori stranieri non accompagnati, il genitore non c’è ed è necessario attivare la lunga procedura della nomina del curatore speciale.

      La legge, peraltro, non consentendo al minore di proporre querela autonomamente, fa sì che la perseguibilità di tali terribili reati sia rimessa per questa «fascia di mezzo» di minori, di età compresa tra dieci e quattordici anni, alla decisione degli adulti che hanno la responsabilità genitoriale, adulti che non sempre è possibile identificare con tempestività: inoltre, a volte, i medesimi adulti, per paura o addirittura, nei casi peggiori ma purtroppo non così rari, per coinvolgimento e per interesse, non denunciano gli abusi.

      Se poi consideriamo il caso dei minori stranieri non accompagnati, che arrivano in Italia da soli, in fuga da guerre o dalla fame, il genitore non c’è ed è necessario che sia nominato dal giudice un curatore speciale, su richiesta del pubblico ministero, con una procedura la cui attuazione richiede tempi non brevissimi.

      La pedofilia presenta, inoltre, un alto tasso di recidiva e, contemporaneamente, gravi difficoltà di individuazione e questa lacuna nel sistema, che non permette di tutelare completamente il minore in casi anche di gravissimi abusi, deve essere corretta.

      Con la presente proposta di legge si interviene, pertanto, sull’articolo 609-septies del codice penale, che disciplina i casi di perseguibilità a querela di parte, eliminando il riferimento all’articolo 609-quater, relativo agli atti sessuali con minorenne.

 

PROPOSTA DI LEGGE

 Art. 1.

 All’articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;

 b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

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