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Data Aggiornamento: Maggio 2023

La Responsabilità Professionale dell’Estetista

I centri estetici sono sempre più affollati e l’attività dell’estetista risulta essere di gran voga.

Conseguentemente, si sente spesso discutere di casi legati alla cattiva esecuzione delle prestazioni richieste dal cliente all’estetista.

Appare pertanto opportuno segnalare la disciplina in tema di responsabilità e di risarcimento del danno nelle ipotesi di non corretta esecuzione dei trattamenti estetici che possono provocare al cliente un danno estetico, ovvero cagionare lesioni.

La disciplina dell’attività di estetista si rinviene nella Legge 1/1990 “disciplina dell’attività di estetista”.

L’art. 1 statuisce espressamente che 1.” L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. 2. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla presente legge, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. 3. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico”.

Attività dell’estetista e disciplina del contratto d’opera – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La prestazione che l’estetista rende al cliente rientra nell’ambito del contratto d’opera, fattispecie contrattuale che rinviene la propria disciplina negli art. 2222 e seguenti del codice civile.

Con il contratto d’opera una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Se un’estetista non esegue correttamente la prestazione richiesta, cagionando danni al cliente, si configura una responsabilità contrattuale del soggetto (estetista o centro estetico) con il quale il contratto d’opera è stato stipulato (cfr. Corte d’Appello L’Aquila, 14 gennaio 2015, n. 48, Tribunale Lecce, sentenza 9 aprile 2008).

Alla responsabilità di tipo contrattuale si aggiunge, ricorrendo determinati presupposti, anche la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. quando l’attività cagioni al cliente una lesione del diritto alla salute, diritto tutelato costituzionalmente dall’art. 32 Cost.

La tutela di tale fondamentale diritto calza con la diligenza richiesta dall’art. 1176 cod. civ. che statuisce, con una regola di portata generale, che nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla “natura dell’attività esercitata”.

La diligenza ha quindi una duplice valenza: oltre ad individuare le modalità richieste per l’esecuzione della prestazione incide quale criterio della responsabilità ex art. 1218 cod. civ.

Le due forme di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) possono coesistere.

In ordine al nesso causale, la giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di responsabilità per colpa professionale ed in tema di individuazione del nesso causale tra inadempimento della prestazione dedotta in contratto e danno patito, ha statuito il principio della probabilità degli effetti prodotti: il criterio per il quale il rapporto causale può e deve essere riconosciuto esiste quando l’inadempimento delle prestazioni, alla luce della realizzazione dell’interesse perseguito, si presenta in termini non necessariamente di assoluta certezza ma in termini di “ragionevole probabilità” di una eventuale e diversa evoluzione della situazione creatasi (cfr.  Cass. Civ., 21 gennaio 2000 n. 632).

Precisiamo che anche se il trattamento è stato eseguito dal singolo estetista, qualora lo stesso operi all’interno di una struttura, alla responsabilità di questi si aggiunge e si affianca anche la responsabilità del titolare/gestore del centro estetico che sarà chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, per il fatto dei propri preposti.

La responsabilità penale dell’estetista

Accanto alla responsabilità civile può configurarsi anche una responsabilità penale nelle ipotesi in cui l’attività dell’estetista cagioni al cliente delle lesioni personali.

La norma di riferimento è l’art. 590 del codice penale (lesioni personali colpose).

L’estetista professionale è titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, co. 2 c.p. a tutela della incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico, sia in virtù del principio del “neminem laedere”, sia della sua qualità di custode del prodotti cosmetici e degli apparecchi elettromagnetici utilizzati per i trattamenti, il cui uso potrebbe dar luogo ad attività da qualificarsi pericolosa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2050 cod. civ. (cfr. Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, 28 maggio 2015, n. 22835).

Oltre alla responsabilità dell’estetista che ha materialmente eseguito il trattamento potrà anche in tale ipotesi configurarsi la responsabilità del titolare del centro estetico, atteso che su quest’ultimo incombe l’obbligo di controllo sull’attività che viene posta in essere all’interno del proprio centro. La sua responsabilità potrà sussistere tutte le volte in cui si accerti che non ha adeguatamente vigilato sulle attività poste in essere dai propri dipendenti (Cassazione Penale, sez. IV, n. 52/2010).

Onere della prova

In caso di inadempimento dell’estetista il cliente dovrà provare l’inadempimento, il nesso causale e il danno subito.

E’, invece, onere dell’estetista convenuto, conformemente alla disciplina della responsabilità contrattuale, dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione in maniera esatta e con la diligenza e la perizia richiesta.

In sede penale, previa presentazione di atto di denuncia-querela presso le competenti Autorità, in fase di dibattimento, sarà onere del cliente danneggiato costituirsi parte civile richiedendo il risarcimento dei danni sofferti (lesioni colpose).

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