Top
blog immagine
Data Aggiornamento: Giugno 2021

Reti d’impresa con finalità solidaristiche

Le reti d’impresa

Le reti d’impresa sono validi strumenti che consentono di sviluppare la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese. Operano attraverso forme di aggregazione di imprenditori intorno ad un progetto comune. Consentendo la creazione di sinergie, la stabilizzazione e/o la trasformazione di reti già esistenti, siamo in grado di gestire situazioni di crisi massimizzando i profitti.

Contratto di rete d’impresa con finalità solidaristiche

L’articolo 43-bis della legge 77/2020 di conversione del decreto rilancio (D.L 34/2020) ha integrato la disciplina in materia di reti d’impresa, inserendo una fattispecie che consente di ricorrere al contratto di rete anche per finalità solidaristiche, ossia con l’intento per le imprese facenti parte della rete di conservare i livelli di occupazione nelle filiere in crisi.

Tale articolo ha stabilito che il contratto di rete “può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. [ … ] Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete”.

Con questa innovazione il legislatore ha dunque previsto l’utilizzo delle reti d’impresa per fronteggiare le pesanti conseguenze occupazionali legate alla pandemia da Coronavirus.

Così come statuito dall’articolo 43-bis della Legge 77/2020, rientrano tra le finalità del contratto di rete “l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi”. 

Tali finalità possono essere raggiunte utilizzando la codatorialità e lo strumento del “distacco semplificato”.

Tale distacco non richiede la specificazione dell’interesse del distaccante in quanto si ritiene che tale interesse sia insito.

Gli obiettivi dovranno essere perseguiti sulla base di un programma condiviso dagli aderenti, nel quale saranno sinteticamente indicati i diritti e gli obblighi di ciascuna impresa partecipante.

Forma del contratto di reti d’impresa con finalità solidaristiche

In deroga alle regole generali contenute nel D.L 5/2009, il contratto di rete d’impresa con finalità solidaristiche può essere costituito mediante un accordo sottoscritto digitalmente dalle parti con l’assistenza delle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL.

Chi può fare parte della rete

Possono far parte della rete tutte le imprese “di filiera” che risultino colpite da crisi economiche, indipendentemente da requisiti dimensionali, da specifiche forme giuridiche o dalla collocazione territoriale.

Si specifica che il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 2/V del 9 ottobre 2020 ha precisato che le imprese retiste non devono necessariamente tutte appartenere a filiere dichiarate in crisi ma una condizione necessaria è la presenza di una situazione di crisi o di uno stato di emergenza, come epidemie, calamità naturali, catastrofi e crisi di indotto industriale. Tali situazioni devono, essere dichiarate con un provvedimento delle autorità competenti (esempio: una deliberazione del Consiglio dei ministri, decreto del ministero dello sviluppo economico).

Quali sono i requisiti indispensabili per il contratto di rete con finalità solidaristiche

Il provvedimento delle autorità competenti è il presupposto necessario per la stipula del contratto di rete ma non vincola la durata dell’accordo che verrà stabilita considerando il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi proposti.

Si prevede un limite temporale alla possibilità di stipulare l’accordo e la circolare ministeriale n. 2/V del 9 ottobre 2020, chiarisce che l’ultima sottoscrizione elettronica ai contratti in questione dovrà essere apposta entro il 31/12/2020 (data da dimostrarsi mediante marche temporali oppure, in mancanza delle stesse, mediante l’avvenuta registrazione fiscale entro la medesima data) ed i contratti in parola dovranno essere depositati per l’iscrizione presso il registro delle imprese entro trenta giorni dalle suddette date.

Quali sono i vantaggi del contratto di rete d’impresa con finalità solidaristiche

L’attuale situazione sanitaria, il perdurare dei provvedimenti governativi che limitano le attività economiche, la crisi che attanaglia l’economia sono circostanze che fanno del contratto di rete una grande opportunità per le aziende in difficoltà.

Con tale contratto le imprese facenti parte della rete potranno, oltre ai normali vantaggi delle reti, conservare i livelli di occupazione nelle filiere in crisi.

Se vuoi migliorare le prestazioni della tua azienda non esitare a contattarci per una valutazione preliminare gratuita.

Studio Legale Salata

#dallapartedelleimprese

Contattaci per una consulenza preliminare gratuita

Articoli correlati

Sono già state affrontate nel nostro blog le tematiche riguardanti l’usucapione con gli approfondimenti di seguito riportati ed ai quali rimandiamo: Usucapione Usucapione ordinaria e acquisto della proprietà Usucapione di […]

Il trust è un istituto giuridico di stampo anglosassone, che sta prendendo sempre più piede in Italia. Per tale motivo riteniamo possa essere utile una sintetica disamina della sua natura […]

Cos’è il patto di non concorrenza? L’obbligo di non concorrenza, che grava sull’ex agente dopo la cessazione del rapporto, non è un elemento essenziale del contratto di agenzia, pertanto affinché […]