Il c.d. Superbonus è un’agevolazione prevista dal c.d. Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi ovvero attraverso la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Il modello da inviare entro la data del 15.10.2020 è quello approvato con il provvedimento dell’8.08.2020 dell’Agenzia delle Entrate recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”. (La scadenza del 15.10.2020 sarà probabilmente prorogata)
Possono richiedere il Superbonus:
– I Condomìni: sul punto si segnala che il decreto legge, risolvendo una dibattuta questione sulla maggioranza necessaria in assemblea per deliberare il via ai lavori ha stabilito che una volta identificata l’impresa a cui affidare i lavori la decisione può essere approvata in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei condomini che rappresentino almeno un terzo dei millesimi e con un quorum ridotto: basta infatti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell’edificio;
– Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento: si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.
– Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
– Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
– Le Onlus e associazioni di volontariato;
Le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
– I soggetti Ires e gli imprenditori e professionisti per i lavori di cui sopra ma solo in relazione alle spese per interventi trainanti, che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e quelli antisismici. effettuati sulle parti comuni di edifici; esclusi invece gli altri lavori
Sono escluse dalla fruizione dei nuovi superbonus 110% le altre tipologie di enti non commerciali (ad esempio, la detrazione non potrà essere fatta valere per i lavori effettuati da un’associazione culturale) e le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile); A/8 (abitazioni in ville); A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici).
Non può beneficiare dell’ecobonus e del sismabonus con aliquota al 110% il contribuente comproprietario, con il coniuge ed i figli, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, ognuna autonomamente accatastata.
Il Superbonus è riconosciuto per i seguenti interventi:
– interventi di isolamento termico sugli involucri ossia interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (vengono inclusi i tetti inclinati) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni ossia interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi (assemblati in fabbrica) o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Anche se nel testo si parla di sostituzione dell’impianto, l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che è sufficiente la sostituzione del generatore di calore per godere della detrazione al 110%.
– Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti ossia interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (ad esempio le villette a schiera) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
– interventi che incidono sulla prestazione energetica dell’edificio.
– installazione di impianti solari fotovoltaici: le spese ammissibili alla detrazione 110% riguardano l’acquisto della stazione di ricarica, l’installazione della stazione di ricarica, l’aumento della potenza del contatore (fino a un massimo di 7 kW).
– infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
L’art. 121 ha previsto la possibilità di optare, in luogo alla fruizione in 5 anni della detrazione fiscale, per due alternative:
– lo sconto in fattura, effettuato direttamente dal fornitore fino all’ammontare complessivo della spesa;
– la cessione del credito, effettuata dal contribuente che ha effettuato l’intervento, ha maturato la detrazione fiscale del 110% e intende “venderla” ad un istituto di credito per ricevere immediatamente la liquidità necessaria per effettuare gli interventi.
Tali opzioni possono essere esercitate a fine lavori o per stato di avanzamento (non più di due per ciascun intervento complessivo e con ciascuno stato di avanzamento riferito ad almeno il 30% del medesimo intervento)
Oltre alla normale documentazione prevista per la fruizione delle nuove detrazioni fiscali, il Decreto Rilancio ha previsto due nuove dichiarazioni necessarie per poter optare per le due alternative previste dall’art. 121:
– il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
– l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
– Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) ancora da emanare. Nelle more la norma prevede che si possa fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Di seguito si riportano alcuni chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate relativi a casi particolari e consultabili sul sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1.
1) In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue del superbonus 110% non utilizzato interamente dall’avente diritto si trasmettono, per intero, all’erede qualora conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Il passaggio del superbonus è previsto in misura analoga per i lavori di efficientamento energetico, trainanti o trainati, e per i lavori di adeguamento antisismico.
2) In caso di vendita o donazione dell’immobile sul quale sono stati effettuati lavori ammessi alla maxi-detrazione del 110%? Una delle FAQ dell’Agenzia delle Entrate specifica che: “in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119.”
3) Il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi (salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento – autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento – applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41).
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