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Data Aggiornamento: Giugno 2021

TRUST: uno strumento a tutela del patrimonio

Il TRUST è un istituto giuridico di origine anglosassone che viene introdotto nel nostro ordinamento sotto la spinta dell’Unione Europea ed ha come scopo la separazione di alcuni beni dal patrimonio personale di un soggetto (beni mobili o immobili) i quali vengono destinati ad un terzo, per il conseguimento di una finalità specifica.

Il TRUST è un vero e proprio contratto che coinvolge tre soggetti:

  • Il costituente ovvero colui che conferisce in trust taluni beni facenti parte del proprio patrimonio, ponendoli sotto il controllo del trustee e privandosi del potere di godere e di disporre degli stessi per tutta la durata del trust.
  • Il trustee, invece, è il soggetto a cui è conferito il potere di amministrare tali beni e di gestirli, secondo le istruzioni ricevute dal costituente ed in vista dello scopo da questi determinato.
  • Il beneficiario, infine, è il soggetto nel cui interesse i beni vengono gestiti ed al cui patrimonio sono destinati i risultati utili di tale gestione.

Il TRUST, sul piano delle conseguenze giuridiche, crea in capo al trustee una posizione giuridica di controllo, ovvero di proprietà vincolata allo scopo per cui il Trust stesso è stato istituito. Infatti, ai sensi dell’art. 11, l. n. 364/1989, sui beni conferiti in Trust si costituisce un vincolo reale di destinazione, per cui:

  1. a) i beni in Trust rimangono distinti dal restante patrimonio del disponente e del trustee;
  2. b) i creditori personali del disponente e del trustee non possono aggredire i beni oggetto del Trust che diventano, pertanto, impignorabili;
  3. c) tali beni non entrano a far parte della massa ereditaria in quanto vengono automaticamente trasferiti in capo al beneficiario.

Ciò comporta per lo stesso trustee l’assunzione di obblighi e responsabilità, sia civili, che penali, ma in particolare egli è investito di obbligazioni fiduciarie: da qui il termine “Trust”, ossia “fiducia”, che deve esplicarsi nell’esercizio di attività svolte in assenza totale di conflitto di interesse, assoluta buona fede, ad esclusivo vantaggio del beneficiario.

Si possono distinguere diverse categorie di Trust che si differenziano in ragione degli interessi perseguiti dal disponente:

  1. TRUST a tutela di soggetti deboli. È lo strumento adeguato per tutelare, sia dal punto di vista patrimoniale che personale, i soggetti deboli come minori, disabili e anziani, essendosi rivelati inadeguati gli altri strumenti di diritto interno predisposti a tal scopo. Con la Legge Dopo di Noi” 112 del 2006, il legislatore ha introdotto un complesso di norme volte a disciplinare misure di assistenza in favore delle persone con disabilità grave che siano attualmente nell’impossibilità di essere assistite dalla propria famiglia o in vista del momento in cui l’assistenza familiare verrà meno. A tal fine, ha previsto la possibilità di istituire un Trust attribuendo così, per la prima volta, legittimazione a tale istituto nell’ambito del nostro ordinamento giuridico. In tali circostanze, gli obblighi del trustee consisteranno nel tutelare il patrimonio conferito in Trust e provvedere al mantenimento, alla cura e all’assistenza del soggetto svantaggiato anche quando i disponenti (solitamente i genitori) non ci saranno più. Il disponente può anche prevedere che l’operato del Trustee sia controllato da un Protector, individuato ad esempio in una Onlus, che si occuperà di vigilare sul corretto svolgimento delle attività poste in essere dal trustee nell’interesse esclusivo del beneficiario. Fummo tra i primi operatori del settore ad occuparsi del tema, leggi il nostro contributo “Legge sul dopo di noi: prima osservazioni”.
  2. TRUST fund è lo strumento che consente all’imprenditore di disporre della propria attività in vita, in modo da evitare le conseguenze pregiudizievoli della successione. Difatti, tale tipologia di Trust attribuisce al disponente, in funzione del concreto assetto organizzativo dell’impresa e della specifica composizione familiare, il potere di trasferire l’impresa ad un beneficiario (magari individuando tra i figli quello abbia le migliori capacità imprenditoriali) per il tramite dell’attività svolta dal trustee il quale avrà il compito di traghettarla oltre la morte del titolare, assicurando immediata stabilità al complesso produttivo dopo la sua morte. Inoltre, il meccanismo della segregazione del Trust fund, consente di mantenere l’impresa insensibile alle vicende personali e patrimoniali del disponente oltre che del trustee, rendendola non aggredibile dai creditori personali dell’uno o dell’altro soggetto.
  3. TRUST a scopo beneficiario. Il disponente potrebbe anche scegliere di destinare alcuni beni del suo patrimonio al conseguimento di scopi benefici. In questa circostanza attribuirà al trustee il compito di amministrare tali beni perseguendo la predetta finalità sociale, anche dopo la sua morte. A beneficiare dei beni, in tal caso, sarà un’associazione senza scopo di lucro;

Ad oggi il Trust può essere istituito anche nell’ambito di una procedura di amministrazione di sostegno al fine di destinare alcuni beni dell’amministrato a specifiche finalità ed escluderli dalla disponibilità e dalla gestione dell’amministratore. Sul punto consigliamo la lettura del nostro contributo “Amministratore di sostegno”.

L’istituzione di un TRUST può anche determinare un “vantaggio di natura fiscale”, tuttavia occorre che tale finalità non costituisca l’unica e principale motivazione che ha spinto il soggetto ad istituire un Trust, in tali casi, infatti, esso potrà essere considerato illegittimo, pertanto revocato e soggetto a sanzioni.

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