Nella Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge n. 132 del 1° dicembre 2018, di conversione del decreto legge n. 113/2018 con le disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica entrata in vigore il 4 dicembre 2018. Art. 93.
In particolare, tra gli emendamenti al Decreto sicurezza approvato dal Senato, è stata inserita una norma che vieta, a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni, di circolare sul territorio nazionale con veicoli di targa estera (art. 93, comma 1 bis, CdS).
Dunque, l’intestatario dei un veicolo immatricolato all’estero deve richiedere al competente ufficio della motorizzazione civile (previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere) il rilascio del foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.
Le uniche due eccezioni sono disposte dal comma 1-ter dell’articolo in esame:
oppure
In questi casi sarà necessario custodire a bordo del veicolo un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.
Nel caso di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione Europea si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 250,00 a €. 1.000,00.
Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni.
Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’art. 214 c.d.s., in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi 60 giorni dall’accertamento della violazione.
In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3 C.s.d., ovvero da €. 705,00 ad €. 3.526,00 con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
L’art. 132 C.d.s. prevede che gli autoveicoli, i motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
La modifica introdotta dalla legge in oggetto prevede l’obbligo di rimpatrio del veicolo, nel caso sia scaduto il termine di un anno e il veicolo non sia immatricolato in Italia.
In tale ipotesi, inoltre, l’intestatario chiede al competente ufficio della Motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvederà alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.
Secondo il nuovo testo del predetto articolo, per le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di violazione dell’art. 84 C.d.s. (locazione veicolo senza conducente) risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all’articolo 94 C.d.s. (trasferimento proprietà dei veicoli) comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo.
Inoltre, nei casi suindicati ovvero veicolo concesso in leasing o in comodato ad un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in uno Stato membro dell’Unione Europea, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso sia avvenuta contro la sua volontà.
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