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Data Aggiornamento: Giugno 2021

Volo cancellato e rimedi risarcitori

La cancellazione improvvisa di un volo programmato è una circostanza che crea forti disagi al passeggero.volo cancellato shock

Infatti, il trasporto aereo rappresenta in genere solo una parte del pacchetto vacanze acquistato dal turista con la conseguenza che, in tali ipotesi, la mancata fruizione del servizio di trasporto finisce per danneggiare l’intera vacanza.

Già dal 2004, con l’entrata in vigore del Regolamento comunitario n. 261, l’Unione Europea ha regolamentato il fenomeno dei voli cancellati o ritardati, creando una disciplina ad hoc finalizzata alla protezione del passeggero ed alla tutela dei suoi diritti.

I diritti del passeggero

Il citato Regolamento Europeo ha introdotto precise regole in tema di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di prolungato ritardo nella partenza.

Quanto all’ipotesi di cancellazione del volo, l’art. 5 del citato Regolamento stabilisce espressamente che ai passeggeri:

  • è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’art. 8 del Regolamento, ovvero al passeggero è offerta:
  • la possibilità di richiedere il rimborso, entro sette giorni, del biglietto al prezzo pieno di acquisto;
  • l’imbarco su di un volo con destinazione verso il punto di partenza iniziale, il prima possibile;
  • l’imbarco su di un volo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;
  • l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

Al passeggero è altresì offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 2, ovvero:

  • il passeggero ha diritto, a titolo gratuito, a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
  • alla sistemazione in albergo: — qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o — qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
  • al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro);
  • inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;

Infine, al passeggero spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7 del citato Regolamento, così quantificata:risarcimento volo cancellato

  • €. 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;
  • €. 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
  • €. 600,00 per le tratte aeree che non rientrano nelle precedenti;

Esonero dal diritto alla compensazione pecuniaria

Il medesimo Regolamento si preoccupa poi di definire, accanto alle ipotesi di diritto al rimborso, i casi in cui i passeggeri non ne hanno diritto, ovvero quando:

  • siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
  • siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
  • siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

Inoltre, il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

La tutela del passeggero

Lo Studio Legale Salata si occupa anche di tutelare i passeggeri ingiustamente danneggiati dalla cancellazione di un volo aereo. Richiedi una consulenza preliminare gratuita per verificare se hai diritto ad indennizzi o rimborsi.

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