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Data Aggiornamento: Giugno 2021

Il mantenimento dei figli

Tra i principali doveri dei genitori vi è quello di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle rispettive sostanze e capacità economiche.

Tale dovere trova origine dal fatto stesso della procreazione e non si esaurisce necessariamente con il raggiungimento della maggiore età, essendo i genitori obbligati a mantenere i figli:

  • minorenni;
  • maggiorenni non economicamente sufficienti;
  • maggiorenni affetti da handicap grave.

L’obbligo di mantenimento in caso di separazione

L’obbligo di provvedere al sostentamento della prole sussiste anche in caso di scioglimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

L’assegno di mantenimento è lo strumento con cui i coniugi (in caso di separazione consensuale), o il Giudice (in caso di separazione giudiziale) assicurano il mantenimento della prole.

L’ammontare dell’assegno di mantenimento

Salva l’ipotesi in cui vi sia accordo delle parti per quanto concerne l’importo da corrispondere al genitore collocatario o convivente a titolo di mantenimento del figlio, sarà onere del giudice quantificare l’ammontare di tale assegno tenendo conto dei seguenti criteri:

  1. le esigenze del figlio;
  2. il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori;
  3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  4. le possibilità economiche di ciascun genitore;
  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Quali spese comprende l’assegno di mantenimento?

Né il codice civile né la legge divorzile specificano quali spese rientrano all’interno dell’assegno di mantenimento. Pertanto, la prassi e la giurisprudenza hanno da tempo formulato una distinzione pratica tra spese ordinarie, sempre ricomprese nell’assegno di mantenimento, e spese straordinarie da considerarsi al di fuori.

Le spese ordinarie ricomprendono tutte le erogazioni destinate a soddisfare i bisogni e le esigenze quotidiane del figlio.

L’assenza di una disciplina ad hoc sul punto ha determinato il proliferare di Protocolli d’intesa redatti tra tribunali civili ed i fori degli avvocati territorialmente presenti (in allegato il Protocollo-intesa-Tribunale-Roma-spese-straord-figli), sulla base dei quali i coniugi sono invitati a formulare le richieste di mantenimento.

Le spese ordinarie

Salvo le specificità di ogni singolo Protocollo d’intesa, generalmente rientrano in tale categoria:

  • il materiale scolastico di cancelleria;
  • le tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie);
  • le spese per l’abbigliamento;
  • le spese destinate alle visite mediche di controllo;
  • le visite pediatriche;
  • la mensa scolastica;
  • le spese di trasporto urbano;
  • le spese per farmaci e medicinali da banco.

Tali spese sono interamente ricomprese nella somma che il genitore obbligato paga con l’assegno di mantenimento e non sono soggette a rimborso.

Le spese straordinarie

Le spese straordinarie consistono in quelle spese imprevedibili e rilevanti, che esulano dalle abituali spese destinate al quotidiano.

All’interno di tale categoria, è possibile distinguere le spese straordinarie che devono essere previamente concordate tra le parti e quelle che non devono essere oggetto di accordo.

Tra queste ultime vi sono:

  • le spese obbligatorie perché conseguenza diretta di scelte già concordate (come ad esempio i libri scolastici);
  • le spese a carattere urgente (quali ad esempio spese mediche determinate da una improvvisa malattia);

Le spese straordinarie da concordare

Le spese straordinarie che devono essere oggetto di accordo tra le parti derivano dai bisogni del figlio connessi alla sua crescita, all’educazione e alla salute.

L’accordo impone al genitore che abbia affrontato singolarmente la spesa straordinaria di documentare tale spesa al fine di chiederne il rimborso all’ex coniuge; in mancanza il rimborso è escluso.

Nell’ambito delle spese straordinarie da concordare, da attribuire a ciascun genitore nella misura del 50%, vi sono:

  • i viaggi di istruzione;
  • l’attività sportiva o ludica;
  • spese mediche non effettuate tramite il SSN;

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