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Data Aggiornamento: Settembre 2025

Testamento revocato e Imposta di Successione: quando NON si è tenuti a pagare

Nel caso di testamento revocato e mancata accettazione dell’eredità, non sorge alcun obbligo di pagamento dell’imposta di successione. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 14063/2025, che conferma l’illegittimità della pretesa fiscale avanzata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un soggetto mai divenuto erede.

Cosa succede se ricevi una richiesta di pagamento per un’imposta di successione basata su un testamento revocato?

Se non hai mai accettato l’eredità — né in forma espressa né tacita — non sei tenuto a pagare.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 14063/2025, che ha respinto le pretese dell’Agenzia delle Entrate.

Questa decisione fa chiarezza su un punto cruciale: non si diventa eredi solo perché si è nominati in un testamento, soprattutto se quel testamento è stato successivamente revocato.

Testamento revocato: niente imposta di successione per l’erede originario!

Nel contesto delle controversie fiscali in materia successoria, la Corte di Cassazione, con la citata sentenza, ha fornito un importante chiarimento riguardo all’obbligo di versamento dell’imposta di successione in presenza di un testamento revocato.

Il caso analizzato dalla Suprema Corte vede protagonista un contribuente inizialmente designato come erede universale in un primo testamento. Tuttavia, prima del decesso, la de cuius ha redatto due nuovi testamenti, con i quali ha revocato espressamente il precedente, nominando un’altra persona come erede.

La decisione della Cassazione si basa su tre elementi fondamentali:

  1. Revoca del testamento originario: il primo testamento è stato formalmente revocato, rendendo inefficace la chiamata ereditaria ivi contenuta. Di conseguenza, il contribuente non aveva più alcun titolo successorio.
  2. Mancata accettazione dell’eredità: il soggetto indicato nel testamento revocato non ha mai accettato l’eredità, né attraverso dichiarazione esplicita né mediante comportamenti concludenti. Non avendo acquisito la qualità di erede, non può essere considerato soggetto passivo ai fini fiscali.
  3. Errore dell’Agenzia delle Entrate: nonostante l’assenza di titolo ereditario e di accettazione, l’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di liquidazione dell’imposta di successione,

individuando erroneamente il contribuente come soggetto obbligato in base al primo testamento, ormai privo di effetti giuridici.

La sentenza n. 14063/2025 conferma un principio fondamentale: l’imposta di successione è dovuta solo da chi acquisisce effettivamente la qualità di erede. In assenza di accettazione e in presenza di una revoca testamentaria valida, non si può configurare alcun obbligo tributario.

È lecito pagare l’imposta di successione se non si è eredi?

No, perché in assenza di accettazione dell’eredità e in presenza di un testamento revocato, non si perfeziona il presupposto impositivo previsto dal D.lgs. 346/1990.

Il contribuente ha quindi presentato ricorso e ottenuto ragione in giudizio, poiché non avendo mai acquisito la qualifica di erede, non era tenuto al pagamento dell’imposta.

Il giudice ha precisato che la sola designazione testamentaria non comporta alcun obbligo fiscale se il testamento è stato annullato e l’eredità non è stata accettata.

Infine, la Corte di Cassazione ha confermato che non sorge alcun obbligo tributario senza accettazione dell’eredità, chiarendo che in caso di testamento revocato e mancata accettazione, l’imposta di successione non è dovuta e ogni pretesa dell’Agenzia delle Entrate è illegittima e impugnabile.

L’Agenzia delle Entrate può pretendere l’imposta anche senza accettazione?

No. L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la soggettività passiva del contribuente permane fino a un’eventuale rinuncia.

Ma la Cassazione ha smentito questa tesi, chiarendo che: “La soggettività passiva dell’imposta non dipende dalla rinuncia, ma dalla validità della chiamata ereditaria e dalla successiva accettazione”.

Se il testamento è revocato, la chiamata all’eredità cessa di esistere e non si diventa eredi.

Cosa dice la legge sulla revoca del testamento e sull’imposta di successione?

Secondo il Codice Civile:

  • Art. 459 c.c.: l’eredità si acquista solo con accettazione;
  • Art. 587 e 679 c.c.: la revoca del testamento è un atto unilaterale che annulla ogni effetto del testamento precedente.
  • Secondo il D.lgs. 346/1990 (Testo Unico sulle Successioni):
  • Art. 7, comma 4: l’imposta si calcola solo sui chiamati all’eredità che non hanno rinunciato, ma solo se la chiamata è valida;
  • Artt. 27 e 33: l’imposta è liquidata sulla base della dichiarazione di successione. Se questa si fonda su un testamento successivamente revocato, non è fiscalmente valida.

Quando non si paga l’imposta di successione?

1) Quando il testamento che ti indica come erede è stato revocato;

2) Quando non hai mai accettato l’eredità, né espressamente né con comportamenti che valgano come accettazione tacita;

3) Quando non sussiste una valida chiamata all’eredità.

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