Nel panorama delle misure a sostegno dei familiari di persone con disabilità, una delle più rilevanti – ma anche fraintese – è il congedo straordinario retribuito, disciplinato dall’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 151/2001 e collegato alla Legge 104/1992, relativa ai congedi straordinari previsti per l’assistenza ai familiari con disabilità grave.
In molti casi, si riscontra ancora la convinzione secondo la quale il lavoratore (o la lavoratrice, naturalmente) avrebbe diritto a usufruire di questo congedo una sola volta, per una durata massima di due anni complessivi nell’arco della propria vita lavorativa.
Secondo quanto si legge nel sito dell’INPS, “è possibile richiedere fino ad un periodo massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. Infatti, non è previsto il cosiddetto “raddoppio”.
L’interpretazione per cui il congedo possa essere fruito per una sola volta e per un massimo di due anni complessivi, tuttavia, non trova fondamento né nella normativa vigente, né nelle indicazioni applicative fornite dall’INPS, che con la Circolare n. 32 del 6 marzo 2012 ha fornito una precisazione fondamentale: il limite dei due anni non è da riferire al lavoratore, ma alla singola persona disabile assistita.
La finalità del congedo straordinario è quella di consentire ai familiari di prestare assistenza personale, costante e diretta a un proprio congiunto con disabilità grave riconosciuta (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992). Interpretare la norma nel senso di un limite fisso e unico di due anni per ogni lavoratore, indipendentemente dal numero di familiari con disabilità da assistere, significherebbe andare contro la logica stessa della tutela, penalizzando proprio le famiglie con una pluralità di soggetti fragili.
Al contrario, secondo una lettura più coerente con lo spirito della legge, deve considerarsi pienamente legittimo che un genitore con più figli affetti da disabilità grave possa richiedere un congedo straordinario distinto per ciascuno di essi, arrivando così a superare i due anni totali nell’arco della carriera lavorativa. Naturalmente, questi congedi devono essere fruiti in periodi separati e non contemporanei.
La Circolare INPS 32/2012 ha messo nero su bianco un concetto chiave: il limite dei due anni di congedo straordinario retribuito va calcolato per ciascun soggetto con disabilità, e non per
ciascun lavoratore. Questo approccio consente di tutelare in maniera più equa quelle famiglie che si trovano ad affrontare più situazioni di bisogno assistenziale grave e prolungato.
In questo modo, il sistema di tutele pubbliche riconosce che l’assistenza familiare è un diritto e un dovere che può presentarsi più volte nella vita di una persona, specialmente in contesti dove più componenti del nucleo familiare sono affetti da gravi condizioni di salute.
A titolo esemplificativo, dunque, un padre di più figli in situazione di disabilità grave certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/1992, può chiedere uno congedo straordinario di due anni per ciascuno dei medesimi, evidentemente in intervalli distinti e non sovrapposti.
Il lavoratore, quindi, potrà legittimamente superare i due anni di totale congedo lavorativo nella propria carriera, a patto che si tratti di assistenze in favore di disabili differenti.
Naturalmente, l’ottenimento del congedo straordinario resta condizionato al rispetto di precisi criteri, sia formali che sostanziali, consultabili nella versione più recente sul sito dell’INPS, che attualmente sono così riassumibili:
· il lavoratore deve essere convivente con il familiare da assistere oppure risiedere nello stesso domicilio (salvo eccezioni previste dalla normativa);
· deve essere l’unico familiare richiedente il congedo per quel determinato soggetto disabile in quel periodo;
· l’assistenza prestata deve essere effettiva, diretta e continuativa, come richiesto dalla natura stessa della misura.
Inoltre, ogni periodo richiesto deve essere adeguatamente documentato e programmato in accordo con il datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali e delle necessità dell’assistito.
È fondamentale avere la piena consapevolezza della disciplina sul congedo straordinario, superando vecchie letture restrittive e non più in linea con l’evoluzione normativa e amministrativa. Riconoscere il diritto al congedo per ciascun familiare disabile, nei limiti previsti, significa rafforzare concretamente il sostegno alla disabilità e promuovere un modello di welfare basato su solidarietà, equità e cura.
Il nostro Studio è a disposizione per ogni dubbio o assistenza sul tema del congedo straordinario.
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