Il contratto di lavoro part-time (o a tempo parziale) è una forma contrattuale in cui l’orario di lavoro è ridotto rispetto a quello previsto per il tempo pieno, pari normalmente a 40 ore settimanali.
Il contratto di lavoro part-time deve avere la forma scritta.
Il part-time, a seconda di come è organizzato, può essere
L’orario di lavoro deve essere riportato all’interno della lettera di assunzione e/o del contratto di lavoro. Anche i singoli contratti collettivi (CCNL) possono specificare quali siano gli elementi da indicare (durata della prestazione lavorativa, collocazione temporale dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, altre eventuali condizioni concordate etc.)
In linea generale, l’orario di lavoro nel contratto part-time non può essere variato, proprio in quanto la normativa punta a garantire ai Lavoratori una certezza in termini di organizzazione dei tempi, nonché di eventuale reperimento di altri lavori, come confermato anche dalla recente giurisprudenza (Cass. n. 11333 del 29 aprile 2024 e la 13475 del 15 maggio 2024).
Qualora il Datore di lavoro intenda sottoporre a turnazione e/o introdurre variazioni della collocazione temporale dell’orario di lavoro, sarà opportuno inserire nei contratti di lavoro part-time apposite clausole, “relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche clausole relative alla variazione in aumento della durata della prestazione”
Le clausole elastiche, e le cosiddette clausole flessibili, sono disposizioni contrattuali che permettono una variazione dell’orario di lavoro rispetto a quanto inizialmente pattuito. In particolare:
Tali clausole devono essere espressamente pattuite per iscritto e con il consenso del Lavoratore. Senza tale accordo, il Datore di lavoro non può imporre modifiche unilaterali all’orario.
Le clausole elastiche sono regolate dal Decreto Legislativo 81/2015, che stabilisce alcuni limiti fondamentali:
Inoltre, è previsto il diritto di rifiuto da parte del lavoratore in caso di gravi motivi familiari o personali.
Dal lato del Datore di lavoro, le clausole permettono al Datore di Lavoro di gestire picchi di lavoro senza dover ricorrere a nuovi contratti, e comunque di adattarsi al variare delle esigenze produttive.
Per quanto riguarda il Lavoratore, le clausole possono rappresentare un’opportunità di incrementare il proprio reddito e la loro regolare applicazione non impedisce l’organizzazione dei tempi. D’altra parte, un utilizzo improprio da parte del Datore, l’assenza di adeguata programmazione ed il mancato rispetto dei tempi di preavviso possono generare incertezza ed instabilità.
Il contratto part-time, arricchito dalla possibilità di inserire clausole elastiche e flessibili, rappresenta una forma contrattuale versatile ed adattabile.
Tuttavia, l’efficacia dipende direttamente dalla corretta applicazione delle regole e dalla gestione equilibrata dello strumento stesso.
E’ fondamentale, pertanto, che il Datore di Lavoro operi nella piena consapevolezza dei benefici, dei costi e delle utilità in termini organizzativi. Dati, tutti, che variano a seconda delle dimensioni aziendali, del tipo di attività e delle esigenze dell’impresa.
D’altra parte, è necessario che anche il Lavoratore conosca i propri diritti e doveri e che agisca nella piena consapevolezza della portata del contratto e delle obbligazioni che assume con la firma delle clausole elastiche.
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