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Data Aggiornamento: Maggio 2025

DTA e cessione dei crediti fiscali: guida legale e operativa

Nel panorama fiscale italiano, le DTA (Deferred Tax Asset) rappresentano uno strumento tecnico-contabile spesso sottovalutato, ma di fondamentale importanza per imprese e professionisti. Quando convertite in crediti fiscali, queste attività possono essere cedute, monetizzate o utilizzate per abbattere il carico tributario. In questo articolo analizziamo le regole vigenti nel 2025 sulla cessione dei crediti fiscali derivanti da DTA, con un taglio sia pratico che legale.

Cosa sono le DTA?

Le DTA sono attività per imposte anticipate: poste attive di bilancio che derivano da differenze temporanee tra valore civilistico e fiscale, da perdite riportabili o da deduzioni come l’ACE. In pratica, rappresentano un credito futuro verso l’erario che potrà essere utilizzato per ridurre le imposte nei prossimi esercizi.

Esempi comuni di DTA includono:

  • Perdite fiscali riportabili negli anni successivi;
  • Eccedenze ACE non ancora utilizzate;
  • Svalutazioni o accantonamenti fiscalmente deducibili in modo differito.

Quando una DTA diventa un credito d’imposta?

La normativa italiana consente, in casi specifici, la trasformazione della DTA in credito d’imposta. Questo avviene in presenza di eventi che rendono incerto o impossibile l’utilizzo futuro della DTA (es. liquidazione, perdite durevoli, cessione NPL, operazioni straordinarie).

In particolare:

  • DL 225/2010 e successive modifiche hanno introdotto la trasformazione automatica per DTA “qualificate” (perdite ed ACE) al verificarsi di determinati eventi, previo esercizio di una opzione con pagamento di un canone annuale;
  • DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) ha previsto, per un periodo limitato, la conversione delle DTA a fronte di cessione di crediti deteriorati (NPL);
  • Legge di Bilancio 2021 e 2022 ha consentito, sempre in via temporanea, la trasformazione delle DTA in seguito a fusioni, scissioni e conferimenti tra soggetti indipendenti.

Ad aprile 2025, le uniche trasformazioni attive sono quelle previste dalla disciplina generale, valida per tutte le imprese che abbiano esercitato l’opzione DTA e pagato il relativo canone.

È possibile cedere i crediti fiscali da DTA?

Sì. I crediti d’imposta derivanti da DTA possono essere ceduti.

Una volta trasformata, la DTA diventa un credito fiscale vero e proprio: liquido, esigibile e liberamente trasferibile.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

  • Art. 43-bis e 43-ter del DPR 602/1973;
  • Art. 2, co. 57 del DL 225/2010, che esplicitamente consente l’utilizzo del credito in compensazione o la cessione a terzi.

A chi si possono cedere questi crediti fiscali?

Al contrario di quanto accade per i crediti da Superbonus 110%, non è richiesto che il cessionario sia un soggetto qualificato. Il credito fiscale da DTA può essere ceduto:

  • a una società del gruppo;
  • a qualsiasi soggetto terzo, inclusi soggetti non vigilati (es. altre imprese o investitori istituzionali);
  • anche più volte, senza limiti di passaggi stabiliti dalla legge.

L’unico vincolo è che il credito sia ceduto al valore nominale (ossia il valore fiscale riconosciuto), anche se il prezzo di cessione può essere pattuito liberamente tra le parti.

Modalità operative della cessione

Per realizzare la cessione di un credito fiscale da DTA, occorre:

  1. Formalizzare un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c.c.;
  2. Comunicare la cessione all’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal DPR 602/1973;
  3. L’acquirente, una volta accettato il credito, potrà utilizzarlo in compensazione tramite F24 o chiederne il rimborso.

Non è necessario passare per la piattaforma online utilizzata per i bonus edilizi, rendendo la procedura più snella e flessibile.

Differenze con i crediti da Superbonus 110%

A differenza dei crediti edilizi:

  • Non esistono tetti massimi di cessione;
  • Non sono imposti limiti al numero di cessioni;
  • Non è necessaria la qualificazione del cessionario;
  • Non è obbligatorio l’uso della piattaforma telematica;
  • Il credito è immediatamente fruibile e può essere utilizzato per compensare ogni tipo di tributo o contributo.

Conclusioni e vantaggi per le imprese

La cessione dei crediti fiscali derivanti da DTA rappresenta una valida opportunità di liquidità e pianificazione fiscale. Il regime vigente nel 2025 è chiaro e favorevole: i crediti possono essere ceduti senza vincoli, utilizzati in compensazione o richiesti a rimborso.

Per imprese in liquidazione, in difficoltà finanziaria o soggette a operazioni straordinarie, è fondamentale valutare:

  • la presenza di DTA in bilancio;
  • la possibilità di trasformarle in crediti d’imposta;
  • l’eventuale convenienza della cessione.

Lo Studio Legale Salata è a disposizione per analizzare il bilancio dell’impresa, verificare la convertibilità delle DTA e assistere nella redazione dei contratti di cessione e nelle comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate. Contattaci!

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