La gestione del condominio, con la sua complessa rete di rapporti giuridici e obblighi, si confronta spesso con la necessità per i creditori di individuare i soggetti debitori degli oneri insoluti. In tale contesto, un quesito di frequente emersione riguarda la possibilità di agire giudizialmente nei confronti del condominio stesso al fine di ottenere la lista dei condomini morosi.
Una recente pronuncia giurisprudenziale, Sentenza del Tribunale di Catania n. 3040 pubblicata il 10 giugno 2025, ha chiarito in modo l’inammissibilità di una simile azione, sottolineando la distinzione fondamentale tra la figura del condominio e quella dell’amministratore.
Secondo l’ordinamento giuridico italiano, e in particolare l’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile, l’amministratore di condominio è tenuto a fornire ai creditori che ne facciano richiesta i dati dei condomini morosi.
Questo obbligo legale è strumentale a consentire ai creditori di agire direttamente contro i singoli condomini inadempienti, secondo il principio della sussidiarietà. Spesso, tuttavia, si verifica una situazione in cui l’amministratore rifiuta o ritarda la comunicazione di tali dati.
In tali circostanze, il creditore si trova costretto di dover ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere le informazioni necessarie. La prassi consolidata, seppur errata in punto di diritto, ha talvolta condotto all’instaurazione di azioni legali direttamente contro il condominio, inteso come persona giuridica, per ottenere la condanna alla consegna della lista dei morosi e, in alcuni casi, all’imposizione di una penale giornaliera per il ritardo nell’adempimento.
La giurisprudenza, come dimostrato dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 3040 del 10 giugno 2025, ha chiarito inequivocabilmente che un’azione di tal genere è inammissibile se promossa nei confronti del condominio. Sebbene la pretesa del creditore di ottenere i nomi dei morosi sia considerata fondata in diritto, l’azione non può essere rivolta contro l’ente condominiale in quanto privo di legittimazione passiva in relazione a tale specifica domanda.
La legittimazione passiva si riferisce alla capacità di un soggetto di essere convenuto in giudizio rispetto a una determinata pretesa. In questo caso, il condominio, pur essendo un soggetto di diritto distinto dai singoli condomini, non è il debitore dell’obbligo di fornire i dati dei morosi.
Il nucleo della questione risiede nella natura dell’obbligo imposto dall’articolo 63, comma 1, delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile. Tale disposizione contempla un dovere legale autonomo che grava direttamente sulla persona fisica dell’amministratore.
Si tratta di un’obbligazione di facere, ossia un obbligo di compiere una determinata azione (la comunicazione dei dati), e non di dare, cioè di pagare una somma di denaro o consegnare un bene. L’amministratore, nell’adempimento di tale obbligo, non agisce in rappresentanza del condominio o come suo organo, ma agisce in qualità di soggetto individualmente e autonomamente responsabile. La responsabilità che deriva da un eventuale inadempimento o ritardo nell’adempimento di questo dovere ha, pertanto, una natura extracontrattuale, non potendo essere ricondotta al rapporto di mandato che lega l’amministratore al condominio. L’obbligo è funzionale alla tutela del terzo creditore, garantendo un’azione efficace contro i condomini morosi, in ossequio al principio di sussidiarietà.
È fondamentale distinguere l’azione volta a ottenere i nomi dei morosi dalle azioni dirette al recupero dei crediti nei confronti dei condomini. Mentre quest’ultime possono essere promosse contro il condominio (che poi recupererà le somme dai singoli condomini, o in via sussidiaria direttamente dai singoli condomini), la richiesta di ottenere i dati dei morosi non si configura come una pretesa economica diretta verso l’ente condominiale.
L’obiettivo della domanda giudiziale è, invece, quello di imporre all’amministratore l’adempimento di un suo specifico dovere di cooperazione, la cui omissione o il cui ritardo rappresentano una mancanza ascrivibile alla persona fisica dell’amministratore.
In definitiva, l’azione giudiziale volta a ottenere la lista dei condomini morosi deve essere rivolta direttamente contro l’amministratore in carica, quale persona fisica, e non contro il condominio quale soggetto giuridico.
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