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Il superminimo è un elemento accessorio della retribuzione che indica un compenso aggiuntivo ai minimi salariali stabiliti dal contratto collettivo e che contribuisce integralmente al calcolo dell’importo lordo della retribuzione imponibile spettante al lavoratore, e quindi una condizione migliorativa per quest’ultimo.
Ciò precisato in linea generale, si possono individuare due tipologie di superminimo:
Con il presente contributo, si svolgeranno alcune riflessioni unicamente sul superminimo individuale.
La finalità del superminimo individuale, pattuito solitamente dalle parti nel contratto individuale di lavoro, è quella di integrare la retribuzione in senso migliorativo, trattandosi della corresponsione di un compenso superiore ai minimi contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Più nel dettaglio, si tratta di un elemento accessorio alla retribuzione base, così come determinata dal contratto collettivo di settore, che – come anticipato – concorre in modo pieno alla determinazione dell’ammontare della retribuzione imponibile lorda spettante al lavoratore.
Il superminimo individuale, tra l’altro, ha rilevanza sia ai fini previdenziali sia ai fini fiscali nonché ai fini del calcolo del TFR e degli importi riferibili alle altre forme di retribuzione differita quali tredicesima e quattordicesima ed è anche normalmente rinegoziabile tra le parti così come soggetto – a determinate condizioni – al meccanismo dell’assorbimento.
L’assorbibilità del superminimo si riferisce alla possibilità che il compenso extra venga ridotto o annullato da eventuali aumenti salariali successivi, come quelli derivanti dai rinnovi contrattuali. In linea generale, il superminimo individuale è considerato assorbibile, a meno che non venga espressamente escluso nel contratto di assunzione o nel patto tra le parti. Questo principio è supportato dalla giurisprudenza, come dimostrato dalla sentenza della Cassazione n. 24643/2015, che stabilisce che, di norma, il superminimo pattuito viene assorbito dagli aumenti salariali collettivi, riducendo l’importo percepito dal lavoratore.
Ad esempio, quando avviene un aumento salariale in seguito a un rinnovo contrattuale, il superminimo non si somma ai nuovi minimi tabellari, ma viene assorbito da questi ultimi. La stessa regola vale anche se un lavoratore riceve un aumento di livello, con il superminimo che viene assorbito dai miglioramenti salariali legati al nuovo inquadramento.
Tuttavia, è importante verificare la formulazione della clausola sul superminimo, al fine di verificare se, nel caso di specie, le parti abbiano, ad esempio escluso, in talune ipotesi, la possibilità di procedere all’assorbimento del superminimo.
Sebbene l’assorbibilità del superminimo sia la regola generale, la giurisprudenza ha individuato delle eccezioni. Il superminimo non sarà assorbito se:
In questi casi, qualsiasi aumento salariale derivante dal rinnovo contrattuale non influenzerà l’importo del superminimo, che rimarrà invariato. Inoltre, se il superminimo è legato a fattori particolari, come l’abilità del lavoratore o la difficoltà delle mansioni, esso non subirà variazioni neppure in seguito a aumenti salariali derivanti da incrementi tabellari.
Il superminimo individuale rappresenta una componente importante della retribuzione, che mira a migliorare le condizioni economiche del lavoratore. Tuttavia, la sua gestione dipende fortemente dalla sua assorbibilità, che è la regola generale nel nostro ordinamento, ma che può essere esclusa o modificata in specifici casi contrattuali o in base alla prassi adottata dal datore di lavoro. Pertanto, è fondamentale per entrambe le parti – datore di lavoro e lavoratore – definire chiaramente le modalità di gestione del superminimo nel contratto di lavoro, per evitare controversie legate a cambiamenti retributivi successivi.
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