Lo squilibrio contrattuale nei rapporti commerciali tra imprese rappresenta una problematica crescente nell’economia moderna. Mentre la disciplina consumeristica offre tutele specifiche per i rapporti B2C, i contratti tra operatori economici richiedono un’analisi più articolata, fondata sui principi generali del diritto contrattuale e sulla giurisprudenza consolidata.
L’articolo 1341 del Codice Civile disciplina il regime delle condizioni generali di contratto, prevedendo che le clausole vessatorie debbano essere oggetto di specifica approvazione per iscritto. La norma trova applicazione ogniqualvolta un contratto sia unilateralmente predisposto da una parte, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei contraenti (professionisti o imprese), ed è quindi pienamente operativa anche nei rapporti B2B (business to business).
Nel contesto della contrattualistica commerciale, assumono particolare rilievo alcune tipologie di clausole potenzialmente vessatorie, suscettibili di alterare in modo significativo l’equilibrio contrattuale tra le parti.
Le clausole che attribuiscono facoltà di recesso ad nutum esclusivamente a una parte, senza prevedere alcuna forma di indennizzo o preavviso, integrano una grave disparità contrattuale. Tali previsioni risultano spesso contrarie ai principi di parità negoziale e buona fede, costituendo una tipica ipotesi di vessatorietà.
Le pattuizioni che impongono a una parte obblighi rigidi — come il mantenimento di una capacità produttiva riservata o prezzi fissi nel tempo — in assenza di obblighi minimi di acquisto da parte del committente, determinano uno squilibrio contrattuale ingiustificato. Ciò si pone in contrasto con l’art. 1375 c.c. (esecuzione secondo buona fede) e con il principio generale dell’equilibrio sinallagmatico.
L’art. 9 della L. n. 192/1998 disciplina l’abuso di dipendenza economica, definendola come la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare nei rapporti commerciali con un’altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi.
La Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 27420/2024 ha chiarito che per accertare tale abuso il giudice deve verificare non solo la mera esistenza di uno squilibrio contrattuale, ma che questo sia “eccessivo” e che l’impresa dipendente sia effettivamente priva di alternative economiche sul mercato.
L’abuso di dipendenza economica è una forma di abuso del diritto che si verifica quando un’impresa dominante sfrutta in modo scorretto la posizione di debolezza economica di un’altra azienda, violando i principi di buona fede e correttezza.
I requisiti per l’abuso di dipendenza economica sono:
Questa pratica è vietata perché compromette la concorrenza e mina l’equilibrio nei rapporti commerciali.
Nei rapporti contrattuali connotati da una marcata asimmetria economica tra le parti, è di fondamentale importanza prevedere clausole di riequilibrio contrattuale idonee a garantire la conservazione dell’equilibrio sinallagmatico nel tempo e a prevenire l’insorgenza di condizioni eccessivamente onerose o squilibrate.
Il ricorso a strumenti contrattuali correttivi consente di ridurre il rischio di contenziosi e assicura la sostenibilità dell’accordo, anche in contesti economici mutevoli. Tra le clausole più rilevanti in tale prospettiva si segnalano:
1. Clausole sugli Obblighi Minimi di Acquisto
L’inserimento di obblighi minimi di acquisto all’interno dei contratti di fornitura o distribuzione a lungo termine costituisce una tecnica contrattuale di stabilizzazione del rapporto economico.
2. Clausole di Revisione Prezzi e Hardship
Le clausole di hardship e le clausole di revisione automatica dei prezzi sono meccanismi contrattuali volti a riequilibrare il rapporto obbligatorio in presenza di circostanze sopravvenute straordinarie, che alterino in modo significativo l’equilibrio economico del contratto.
Tali clausole consentono alle parti di adeguare le condizioni contrattuali in caso di:
a) Aumenti imprevedibili dei costi delle materie prime, dell’energia o della logistica;
b) Mutamenti strutturali del contesto economico nazionale o internazionale;
c) Sbalzi inflazionistici, crisi di approvvigionamento o altri eventi straordinari e imprevedibili.
La funzione di queste clausole è quella di prevenire l’eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., riducendo il rischio di risoluzione contrattuale e promuovendo un assetto equo e sostenibile del rapporto.
Contattaci per una consulenza preliminare gratuitaNel dinamico e complesso panorama fiscale italiano, l’acquisizione e l’utilizzo dei crediti d’imposta rappresentano una leva finanziaria di notevole interesse per le imprese. Tuttavia, questo strumento può nascondere insidie significative, […]
Il presente contributo si propone di analizzare in dettaglio gli effetti del pignoramento presso terzi, una procedura disciplinata dall’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, con una specifica attenzione […]
Quando un imprenditore opera nel mercato dei beni e servizi, si trova inevitabilmente di fronte a possibili contestazioni da parte dei consumatori. Il Codice del Consumo tutela i diritti dei […]