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Data Aggiornamento: Giugno 2022

Gli accordi di separazione e le agevolazioni fiscali

In tema di separazione personale dei coniugi uno degli aspetti più delicati è sicuramente legato all’ambito economico e alla regolamentazione delle agevolazioni fiscali conseguenti alla separazione.

Vediamo alcuni esempi:

L’assegno di mantenimento all’ex coniuge:

  1. chi versa l’assegno può dedurre il mantenimento in quanto tale corresponsione rappresenta una spesa che la legge fiscale consente di detrarre interamente dall’imponibile;
  2. l’ex coniuge che riceve l’assegno è invece tenuto a dichiarare tale importo. Infatti, l’assegno di mantenimento costituisce una risorsa che, a differenza dell’assegno per concorrere al mantenimento dei figli, il beneficiario adopera per esclusivi personali interessi e pertanto, in tal caso, rappresenta una fonte di reddito.

L’assegno di mantenimento dei figli:

  1. tali importi non sono deducibili dal reddito imponibile;
  2. tuttavia, il genitore che dichiara i figli a carico può usufruire delle detrazioni e delle deduzioni per le spese per loro sostenute (ad esempio spese di istruzione, spese mediche, assicurazione).

Bonus Prima Casa:

  1. una particolare ipotesi di agevolazione concerne il c.d. bonus prima casa, che permane quando la cessione dell’immobile avviene in esecuzione degli accordi stabiliti in sede di separazione consensuale omologata.

Sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11458 del 2005 (e successive pronunce), ha esteso alla procedura di separazione le esenzioni previste dalla Legge sul divorzio statuendo che la norma speciale contenuta nell’art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 deve essere interpretata nel senso che l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti del matrimonio “si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Agevolazioni fiscali anche sul mutuo contratto per dare esecuzione agli accordi di separazione:

  1. in materia di agevolazioni fiscali sul mutuo contratto per dare esecuzione agli accordi di separazione si segnala una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate, che con la risposta ad interpello n. 260 dell’11 maggio 2022, si è nuovamente occupata delle intese in sede di separazione tra i coniugi e ha espressamente riconosciuto l’applicazione dell’agevolazione di cui all’articolo 19 della legge n.74 del 1987 al mutuo contratto al fine di dare esecuzione agli accordi per giungere alla soluzione della crisi coniugal

Fornendo, dunque, chiarimenti fondamentali relativi all’applicazione dell’esenzione per gli atti di separazione prevista dall’art. 19 della legge n. 74/1987, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione relativa all’inclusione del mutuo contratto per l’esecuzione degli accordi di separazione nell’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui al citato articolo e ha riconosciuto che atteso che la stipula del mutuo rappresenta una condicio sine qua non per dare esecuzione agli accordi di separazione, il contratto di mutuo sottoscritto dall’ex coniuge può rientrare tra i contratti della crisi coniugale a cui si applica l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro o di ogni altra tassa.

La condizione deve essere, però, inserita nelle clausole contenute nell’accordo di separazione omologato dal giudice così come deve essere determinata in tale provvedimento la cifra stabilita.

Dunque, il punto di partenza di ogni chiarimento è il testo dell’articolo 19 della legge n. 74 del 1987 che stabilisce che :“Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

L’Agenzia delle Entrate giunge alla inclusione del contratto di mutuo in tale portata ripercorrendo la Giurisprudenza della Cassazione in materia e, sulla scorta di essa,  ritenendo che “la ratio della L. n. 74 del 1987, articolo 19, (…) è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede (…) ed, infatti (…) la L. n. 74 del 1987, articolo 19, dispone in via assolutamente generale l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte Cost. n. 154 del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi». (cfr. ordinanza del 21 marzo 2019, n. 7966; anche risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019).

L’Agenzia delle Entrate, analizzando il caso specifico, giunge a tale importante definizione e ricomprende il mutuo “tra i contratti della crisi coniugale, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi” e includendolo tra i contratti che la Cassazione, con ordinanza n. 4144/2021, considera “atti realizzativi degli accordi coniugali che debbono dunque farsi rientrare nella nozione di atti relativi al procedimento di separazione o divorzio”.

Nel segnalare l’importanza pratica di tale risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, lo Studio Salata offre servizi di assistenza e consulenza per la definizione consensuale della crisi coniugale. L’interdisciplinarietà del nostro Studio consente di curare gli interessi dei nostri assistiti a tutto tondo!

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