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Data Aggiornamento: Agosto 2021

Il Rafforzamento della cooperazione Europea in materia di famiglia

Un altro passo in avanti nell’ambito del diritto di famiglia e delle successioni è stato fatto con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 luglio di due regolamenti.

Il primo (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016 attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e il secondo (UE) 2016/1104 del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. I Regolamenti potranno ritenersi in vigore nel nostro ordinamento dal 29 gennaio 2019.

Entrambi i regolamenti si occupano della giurisdizione, della legge applicabile e del riconoscimento delle sentenze e degli atti pubblici. Va sin da subito chiarito che viene  precisata la portata universale della legge applicabile con la possibilità di scegliere la legge da applicare anche se non si tratta di quella di uno Stato membro. Inoltre viene specificata la nozione di autorità giurisdizionale che “comprende non solo le autorità giurisdizionali strictu sensu che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche, ad esempio, i notai di alcuni Stati membri che, in taluni casi riguardanti il regime patrimoniale tra coniugi, esercitano funzioni giudiziarie come le autorità giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in un dato caso legato al regime patrimoniale tra coniugi per delega di competenza di un’autorità giurisdizionale”. Quindi nelle ipotesi in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro venga adita in merito alla successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti il regime patrimoniale tra coniugi o tra componenti dell’unione registrata correlate alla causa di successione. Quanto prescritto ha una portata considerevole in materia di cooperazione tra gli stati, in particolar modo in un settore dove tale cooperazione è ancora in fase di costruzione, a causa delle differente permanenti dei singoli sistemi giuridici.

È opportuno anche sottolineare che il regolamento 2016/1103, in conformità all’articolo 81TFUE, dovrebbe applicarsi nel contesto di regimi patrimoniali tra coniugi con implicazioni transfrontaliere.

Al fine di consentire alle coppie sposate di poter fondare le loro scelte sulla certezza del diritto in merito ai profili patrimoniali della famiglia, si è ritenuto opportuno riunire in un unico strumento tutte le norme applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi.

Si è inoltre ritenuto necessario che l’ambito di applicazione del regolamento comprendesse tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, sia in merito alla gestione quotidiana dei beni dei coniugi sia in merito alle modifiche del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. Il Regolamento, infine, non trova applicazione rispetto ad una serie di aspetti tra cui, a titolo esemplificativo, si richiamano le questioni relative alla capacità giuridica generale dei coniugi e dei partner e le questioni riguardanti l’esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio e di un’unione registrata, che sono disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri.

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