Il licenziamento per giusta causa è disciplinato dall’art. 2119 c.c. ed è l’atto con cui il datore di lavoro pone fine unilateralmente il rapporto di lavoro, a prescindere dalla volontà del dipendente. Questa è la forma più grave di licenziamento poiché dipende da un grave inadempimento posto in essere dal lavoratore. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono configurare ipotesi di licenziamento per giusta causa le seguenti condotte:
La Naspi è l’indennità di disoccupazione introdotta per tutti gli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2015. In particolare, tale emolumento spetta ai lavoratori subordinati che hanno perso l’impiego in modo involontario. Sono ricompresi:
Il sussidio di disoccupazione viene erogato a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto, a patto che la domanda sia inoltrata all’INPS entro tale data.
Per le richieste inviate successivamente (a decorrere dal nono giorno successivo alla cessazione) la Naspi avrà decorrenza dal giorno successivo quello di inoltro dell’istanza.
A prescindere che si tratti di licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo oppure giustificato motivo oggettivo, per motivi economici o altro ancora, comunque l’ammontare della Naspi è pari al 75% dell’imponibile medio mensile percepito dal dipendente nei ultimi 4 anni.
Dunque, anche il licenziamento per giusta causa, se ricorrono i requisiti appena elencati, dà diritto alla Naspi, poiché si tratta di una fattispecie di perdita involontaria del lavoro, ma in questo caso la Naspi decorre dal 30° giorno dalla presentazione della domanda.
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