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Data Aggiornamento: Novembre 2021

Licenziamento: quanti tipi ne conosci?

Le motivazioni che sorreggono l’atto di licenziamento possono essere raggruppate in due grandi macro categorie:

  • Licenziamento per giusta causao per giustificato motivo soggettivo, attinenti la condotta del lavoratore;
  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivolicenziamento collettivo, attinenti l’attività produttiva e l’organizzazione dell’azienda.

Le tipologie di licenziamento si distinguono quindi per la ragione che le determina. Mentre i primi due tipi (giusta causa e giustificato motivo soggettivo) vengono comminati per ragioni inerenti alla condotta del lavoratore, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il licenziamento collettivo sono adottati per motivi attinenti alla vita e alla salute aziendale.

Analizziamo ora nel dettaglio le tipologie più frequenti di licenziamento:

Il licenziamento disciplinare

Il Licenziamento disciplinare è intimato per motivi connessi alla condotta del lavoratore così gravi da determinare la lesione del vincolo fiduciario che lo lega al datore di lavoro. Questo può essere determinato da:

  • Licenziamento per giusta causa

Il licenziamento per giusta causa è previsto dall’art. 2119 c.c. e dall’art. 1 L. 604/66. Detto tipo di licenziamento scaturisce da un comportamento del lavoratore subordinato talmente grave da non consentire nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto. Le caratteristiche della giusta causa sono la gravità e l’immediatezza. In questi casi il datore di lavoro può recedere dal rapporto senza preavviso;

  • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

L’art. 3 Legge 604/66 regolamenta il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Quest’ultimo scaturisce da un notevole e ripetuto inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal lavoratore. Questo tipo di motivazione non è grave come quella della giusta causa, non determina un immediato venir meno della fiducia sottostante il rapporto di lavoro. Pertanto, in questi casi, il datore di lavoro dovrà concedere al lavoratore il preavviso previsto dal contratto collettivo applicato al caso di specie.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è adottato per motivi riguardanti “la vita” dell’impresa all’interno della quale il lavoratore opera. Diverse possono essere in concreto le motivazioni che inducono a tale provvedimento: da una riorganizzazione aziendale ad una crisi che costringe il datore di lavoro ad un taglio dei costi.

La motivazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non può essere costituita da un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma deve essere sostenuta dalla necessità di procedere alla soppressione della figura professionale o del reparto cui è addetto il lavoratore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è di frequente attuato in seguito all’esternalizzazione di servizi utili alla produzione. In tempi di crisi gli imprenditori preferiscono differenziare il rischio d’impresa, scaricandolo in parte su soggetti esterni.

Nell’anno 2020 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid -19 il Governo ha previsto il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, caduto dopo diverse proroghe, il 30 giugno 2021. Il D.l 73/2021 “Sostegno bis”, che ha introdotto un meccanismo di opt-in per poter usufruire di un nuovo e speciale istituto di cassa integrazione, ha stabilito che resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Il licenziamento collettivo

Il licenziamento collettivo si rende necessario in casi di riorganizzazione strutturale ed irreversibile, ovvero quando si è costretti a fare a meno dei lavoratori in esubero.

Particolari tutele scattano per quelle azienda che occupano più di quindici dipendenti e ne vogliano licenziare più di 5. In questi casi è necessario eseguire una delicata procedura che si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori licenziati. Questi ultimi verranno quindi iscritti in un’apposita lista al fine di agevolarne il reimpiego e beneficiano, in determinati casi, di specifiche indennità. I lavoratori licenziati hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi. Tale diritto di precedenza scatta solo nel caso in cui l’azienda assuma lavoratori con la medesima qualifica di quelli licenziati.

Il licenziamento di un dipendente è un atto molto delicato, può condurre ad ingenti sanzioni per l’azienda. Pertanto è sempre consigliabile farsi assistere da un professionista durante tutta la procedura.

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