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Data Aggiornamento: Giugno 2021

Negoziazione assistita: via libera al trasferimento di immobili senza notaio

Pratico ed efficiente strumento di composizione bonaria delle controversie, la procedura di negoziazione assistita è frequentemente utilizzata dai coniugi che intendono definire la propria situazione matrimoniale in tempi rapidi ed a costi contenuti. L’art. 6, L. 132/2014 prevede infatti che “la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti del matrimonio, di scioglimento del matrimonio […], di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.

Come noto, l’accordo di separazione o la sentenza di divorzio costituiscono i tipici strumenti attraverso cui regolare e disciplinare tutti gli aspetti, patrimoniali e non, relativi alla vita matrimoniale delle parti. Allo stesso modo, la convenzione di negoziazione assistita assolve la funzione di permettere ai coniugi, attraverso l’ausilio dei propri legali, di disciplinare qualsivoglia ambito della vita coniugale. Ben possono infatti essere inserite, all’interno della convenzione di negoziazione, disposizioni aventi ad oggetto profili economici, così come clausole e condizioni riguardanti le necessarie decisioni in tema di affidamento dei figli, casa coniugale, riparto degli oneri economici nei confronti degli stessi e così via.

Ebbene, tale elenco è inesorabilmente destinato ad aumentare in conseguenza della recentissima pronuncia del Tribunale di Pordenone che, con decreto del 16 marzo 2017, ha esteso la portata applicativa della convenzione di negoziazione assistita stipulata dai coniugi. Il giudizio instaurato dinnanzi al predetto Tribunale sorgeva in seguito al rifiuto, da parte della Conservatoria dei registri immobiliari, di trascrivere la cessione di un immobile disposta all’interno della convenzione di negoziazione assistita raggiunta dai coniugi. L’ufficio pubblico aveva, infatti, negato la trascrizione sul presupposto della inidoneità del titolo presentato, non essendo stato oggetto di alcuna validazione o autenticazione da parte del pubblico ufficiale, notaio.

Il citato Tribunale ha correttamente delineato ed inquadrato l’oggetto della controversia, osservando come “le perplessità riguardano non la trascrivibilità di tali cessioni concordate in sede di negoziazione, bensì la circostanza che l’autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale di accordo non sarebbe stata effettuata da un pubblico ufficiale all’uopo autorizzato”. Se, pertanto, non vi è dubbio alcuno sulla possibilità per i coniugi di inserire nell’accordo negoziale disposizioni riguardanti il trasferimento di immobili, ciò che deve essere valutato è la validità di accordi di tal genere privi, però, dell’autenticazione notarile generalmente necessaria in tema di trasferimento della proprietà di beni immobili.

Muovendo dal principio equiparazione tra i provvedimenti giudiziali emanabili in ambito familiare e lo strumento della convenzione di negoziazione, i giudici hanno affermato che, poiché i primi non richiedono, ai fini della trascrizione delle cessioni immobiliari in essi contenute, alcuna autenticazione da parte di ulteriori pubblici ufficiali, “risulta evidente che neppure gli accordi di negoziazione dovranno essere soggetti a tale adempimento, pena la vanificazione della predetta espressa equiparazione ai provvedimenti giudiziali ed il conseguente irriducibile contrasto con i canoni costituzionali di coerenza e ragionevolezza”.

La ratio del ragionamento condotto dal Tribunale è evidente: esigere l’intervento di una figura professionale ulteriore rispetto a quella dell’avvocato, in ogni caso indispensabile per la conclusione di tali tipologie di accordi, si porrebbe in contrasto con i principi di efficienza e funzionalità della giustizia, traducendosi nella necessità di adempimenti e lungaggini del tutto inutili. Senza considerare poi che, ricorrendo a diverse figure professionali per i diversi possibili adempimenti oggetto di accordo coniugale, si finirebbe per svuotare di contenuto le caratteristiche di celerità, semplicità ed economicità della procedura di negoziazione assistita.

Evidenti le implicazioni pratiche di tali conclusioni che consentono ai coniugi che intendono separarsi di rivolgersi ad un’unica figura professionale, l’avvocato, del tutto in grado di garantire la piena tutela delle rispettive prerogative.

Studio Legale Salata

 

Di seguito il testo integrale del Decreto emesso dal Tribunale di Pordenone il il 17.3.2017

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

riunito nella persona dei seguenti magistrati:

– dott. Gaetano Appieno Presidente rel

– dott.ssa Maria Paola Costa Giudice

– dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice

Nello sciogliere la riserva formulata in udienza, premette:

– che le parti, unite in matrimonio concordatario celebrato a Fontana fredda il 10.9.1989 (atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di quel Comune al n. 17, parte 2, serie A dell’anno 1989), decidevano di formalizzare la loro separazione personale avvalendosi dell’istituto della Negoziazione Assistita;

– che pertanto gli stessi, unitamente ai rispettivi legali, sottoscrivevano in data 15.6.2016 una Convenzione di Negoziazione ed in pari data (15,6.2016) un Accordo di Negoziazione (all. 2) ai sensi degli arti. 2 e 6 D.L. n. 132/2014:

– che tra le condizioni di separazione le parti concordemente prevedevano il trasferimento tra loro della quota di proprietà di un bene immobile ovvero in particolare la cessione da parte del signor Ar. è in favore della signora (…) a della quota del 50% di proprietà di un’unità immobiliare sita in Fontanafredda (PN), in modo che la signora la, prima solo comproprietaria, ne divenisse proprietaria esclusiva;

– che in data 16.6.2016 detto Accordo era depositato presso la locale Procura della Repubblica al fine di ottenere il prescritto nullaosta ex art. 6. comma 2. D.L. n. 132/2014. non essendo presenti figli minori o soggetti a questi equiparati ai sensi della medesima disposizione;

– che in data 16.6.2016 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone concedeva il nullaosta:

– che in data 6.10 2016 l’Accordo veniva trascritto/annotato dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fontana fredda negli appositi Registri ;

– che tale Accordo veniva depositato presso l’Ordine degli Avvocati di Pordenone che in data 4,11.2016 ne rilasciava copia conforme all’originale;

– che l’Accordo medesimo veniva quindi presentato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone per la trascrizione della cessione immobiliare di cui sopra e tuttavia il Conservatore dei Registri Immobiliari di Pordenone in data 18.11.2016 rifiutava dì procedere alla trascrizione sollevando dubbi sull’idoneità del titolo, asseritamene privo di valida autenticazione ai finì della trascrivibilità.

Tutto ciò premesso, si osserva:

non può seriamente dubitarsi della possibilità di addivenire ad una cessione immobiliare, quale quella in oggetto, nell’ambito di una procedura di Negoziazione Assistita; l’ammissibilità di tali trasferimenti non solo discende dal combinato disposto degli arti. 5 e 6 D.L. n. 132/2014, ma è stata altresì confermata – in termini univoci – dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16.7.2015 (che ha altresì ribadito l’esenzione di tali atti da imposte e tasse ex art. 19 L. n. 74/1987).

Le perplessità del Conservatore di Pordenone riguardano, infatti, non la trascrivibilità – in sé ed in via generale – di tali cessioni concordate in sede di Negoziazione, bensì la circostanza che, nella concreta fattispecie, l’autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale di accordo non sarebbe stata effettuata da un “pubblico ufficiale” all’uopo autorizzato. La trascrizione è stata, infatti, negata “… mancando l’autenticazione prevista dalla legge”.

Va ricordato, invero, che l’art. 5 del D.L. n. 132/2014, di portata generale, dopo aver stabilito al 2° comma che in tutti i casi di Negoziazione Assistita “Gli avvocati certificano l’autografia delle firme…” delle parti, al 3° comma precisa che per potersi procedere alla trascrizione di un atto soggetto a tale formalità “…la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Ulteriori e dirimenti considerazioni, tuttavia, portano ad escludere, all’interno di una prospettiva esegetica costituzionalmente orientata, che l’intervento del predetto “pubblico ufficiale a ciò autorizzato” sia necessario in un procedimento di Negoziazione Assistita in materia di famiglia, regolato in forma specifica dall’art. 6 D.L. n. 132/2014. Infatti ai sensi del 3° comma di tale ultima disposizione, in materia di famiglia, l’accordo raggiunto a seguito della convenzione va sottoposto al Procuratore della Repubblica per la concessione dell’autorizzazione o (come nel caso in esame) per il rilascio del nulla osta ed infine “…produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono…i provvedimenti di separazione giudiziale…”.

Poiché i provvedimenti giudiziali – sentenze, ordinanze e decreti – non richiedono autenticazioni delle sottoscrizioni da parte di ulteriori “pubblici ufficiali a ciò autorizzati” ai fini della trascrizione delle cessioni immobiliari in essi eventualmente contenute, risulta evidente che neppure gli Accordi di Negoziazione dovranno essere soggetti a tale adempimento, pena la vanificazione della predetta espressa equiparazione ai provvedimenti giudiziali ed il conseguente irriducibile contrasto con i canoni costituzionali di coerenze e ragionevolezza.

Il Conservatore, nella motivazione a sostegno del rifiuto dì trascrivere l’atto che ci occupa, riporta il contenuto dell’art. 2657 c.c. secondo cui “La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Ma per quanto riguarda la “…sentenza…”, è indubitabile che la medesima efficacia abilitante alla trascrizione è da attribuirsi non solo ad altri provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che non rivestono la forma di “Sentenza” (come ad esempio il Decreto di trasferimento del bene espropriato ex art. 586 c.p.c. o l’Ordinanza che dichiara esecutivo il progetto divisionale ex art. 789 c.p.c.), ma anche ad altri ani ai quali la legge riconosce i medesimi effetti. E’ il caso – che presenta alcune analogie con la Negoziazione Assistita sotto il profilo qui considerato – dei Lodo arbitrale, al quale la legge espressamente attribuisce “… gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria” (art. 824 bis c.p.c.) e che, reso esecutivo con Decreto del Tribunale (che non ha certo la funzione di autenticare le sottoscrizioni degli arbitri – non apposte alla presenza del Tribunale – bensì quella di accertare la regolarità formale del Lodo), “…è soggetto a trascrizione” (art. 825 c.p.c.) senza necessità di ulteriori “autenticazioni”. Allo stesso modo, quindi, l’accordo di Negoziazione Assistita munito del nullaosta o dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica (che non ha certo il compito di autenticare le sottoscrizioni delle parti, ma ha ad oggetto il contenuto dell’atto) …produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali, e tra tali effetti non può non essere ricompreso anche quello di costituire titolo per la trascrizione.

In definitiva, aita sostanziale inutilità di ulteriori “autenticazioni” deve necessariamente pervenirsi valorizzando:

– la lettera della legge che espressamente equipara l’Accordo di Negoziazione (munito di nullaosta/autorizzazione) ai “provvedimenti giudiziali”;

– l’inquadramento sistematico dell’art. 6 citato, nel più ampio compendio relativo alla natura, struttura e formazione degli atti oggetto di trascrizione.

A sostegno della predetta esegesi il sintomatico rilievo che, mentre in ambito extra-familiare gli Accordi di Negoziazione possono essere validamente conclusi con l’assistenza di un unico avvocato per entrambe le parti, in materia di famiglia è necessariamente richiesta – proprio per la particolare delicatezza dei diritti, degli interessi coinvolti e delle conseguenze inferite – la presenza di almeno un avvocato per parte.

Appare, allora, evidente che esigere l’intervento di un’ulteriore figura professionale in caso di atti soggetti a trascrizione contenuti in “negoziazioni familiari”, contrasterebbe con la “…finalità di assicurare una maggior funzionalità ed efficienza della giustizia civile” espressamente enunciata nel Preambolo del medesimo D.L. n. 132/2014, addossando alle parti ulteriori formalità e costì aggiuntivi, con effetti del tutto disincentivanti nei confronti della Negoziazione Assistita, incompatibili con i dichiarati intenti di semplificazione ed efficienza perseguiti dal Legislatore.

P.Q.M.

ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pordenone di procedere alla trascrizione del trasferimento immobiliare sopra indicato, accettato che in materia di famiglia ex art. 6 D.L. n. 132/2016 non è richiesti necessari a. ai fini della trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare eventualmente contenuti in un Accordo di negoziazione Assistita, l’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un “pubblico ufficiale a ciò autorizzato” dì cui all’art. 5, 3° comma del medesimo D.L..

Così deciso in Pordenone il 16 marzo 2017.

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2017.

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