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Data Aggiornamento: Ottobre 2025

Responsabilità medica in équipe: perché il controllo reciproco tra medici è oggi un dovere giuridico?

La responsabilità sanitaria è un tema di costante attualità, soprattutto quando si parla dell’operato di un’équipe medica.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 32556 del 14 dicembre 2024 fornisce chiarimenti essenziali sui doveri di diligenza di ogni singolo componente dell’équipe, inclusi i ruoli non apicali come il secondo operatore, e sulle modalità di ripartizione della responsabilità in caso di danni al paziente.

Questa pronuncia, dunque, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per pazienti, medici e strutture sanitarie.

In questo articolo, lo Studio Legale Salata, che ha già approfondito in altri contributi tematiche connesse alla scelta del medico in ambito chirurgico, alla tabella unica nazionale e al danno da malasanità, (cfr, Fonte 1; Fonte 2; Fonte 3) analizza nel dettaglio questa recente pronuncia e le sue implicazioni pratiche per medici e  strutture sanitarie.

Responsabilità medica in équipe: la svolta della Cassazione

La Cassazione ribadisce un principio cardine: ogni membro di un’équipe chirurgica ha un proprio e ineludibile obbligo di diligenza, a prescindere dalla sua posizione gerarchica, che sia sovraordinata o subordinata. Questo significa che la responsabilità non ricade solo sul primario o sul capo équipe

Non si tratta di un’estensione generica della responsabilità, ma di una precisa posizione di garanzia, fondata sull’appartenenza a un’équipe e sull’obbligo di cooperazione clinica.

L’obbligo di diligenza va oltre la corretta esecuzione delle mansioni direttamente assegnate e si estende a un più ampio controllo sull’operato e sugli errori altrui.

Tale controllo è richiesto laddove gli errori siano evidenti e rilevabili con le comuni conoscenze di un professionista medio.

Quali sono gli obblighi legali del medico in équipe?

La Cassazione ha individuato tre obblighi fondamentali che ogni medico deve rispettare quando partecipa a un’attività sanitaria condivisa, come un intervento chirurgico o una procedura complessa:

  1. Esame preventivo della cartella clinica: Ogni sanitario è tenuto a leggere con attenzione la documentazione clinica del paziente. Questo serve a valutare la correttezza dell’indicazione terapeutica, la compatibilità con le condizioni cliniche e la congruità delle scelte operative.
  2. Obbligo di dissenso motivato: Se un medico non condivide le scelte fatte dal primario o da altri colleghi, deve manifestare apertamente e formalmente il proprio dissenso.

Il silenzio, in questi casi, può comportare una corresponsabilità per l’evento dannoso, anche se non direttamente coinvolto. Nel caso specifico analizzato dalla Corte, la responsabilità di un funzionario di I livello, è stata accertata proprio per l’omessa verifica della condizione clinica della paziente e l’omesso dissenso rispetto a una scelta chirurgica considerata “improvvida ed intempestiva” e si è accertato il suo inadempimento agli obblighi di diligenza e perizia.

  1. Vigilanza sull’atto medico e sulla condizione del paziente: Il dovere di controllo si estende all’intera procedura: dall’esecuzione dell’intervento, al monitoraggio post-operatorio, fino alla valutazione delle terapie successive. La mancata vigilanza, se collegata causalmente al danno, può costituire colpa.

Medico e struttura: come si ripartisce la responsabilità?

La diversa gravità delle colpe e l’efficienza causale delle singole condotte assumono rilevanza cruciale ai fini della ripartizione interna del risarcimento tra i coobbligati. La Corte ha richiamato il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma secondo, e 2055, comma terzo, del codice civile.

Nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico deve essere ripartita in misura paritaria (50% alla struttura e 50% al medico), a meno che non vi sia una condotta inescusabilmente grave del sanitario.

Per quanto riguarda la ripartizione tra i diversi medici coinvolti questa viene effettuata in misura egualitaria se non vi è prova di una diversa efficacia causale delle singole condotte.

La struttura non è responsabile solo per il fatto del medico, ma anche per eventuali carenze organizzative, come errori nei protocolli, nella gestione del personale o nella logistica. Anche in assenza di un rapporto diretto tra medico e struttura (ad esempio se il medico è libero professionista), quest’ultima può essere responsabile ex art. 1228 c.c..

Una responsabilità sempre più condivisa: verso un nuovo modello sanitario

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 32556/2024 è un riferimento fondamentale per la responsabilità sanitaria d’équipe e la responsabilità della struttura ospedaliera. Essa rafforza il principio che la diligenza professionale è un dovere individuale che grava su ogni componente dell’équipe medica, dal capo al secondo operatore.

Per i pazienti che subiscono un danno da malasanità, questa pronuncia consolida le basi per richiedere il risarcimento del danno a tutti i membri dell’équipe coinvolti e alla struttura sanitaria, beneficiando della responsabilità solidale.

Hai dubbi su un caso di responsabilità medica? Affidati allo Studio Salata

Lo Studio Legale Salata, da anni punto di riferimento in materia di responsabilità sanitaria e contenzioso medico-legale, offre assistenza specializzata per medici, strutture e pazienti. Se sei coinvolto in un caso complesso di responsabilità medica in équipe o desideri una valutazione legale approfondita, contattaci.

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