In base agli accordi raggiunti il 22.1.1983 tra Governo e Parti Sociali per incentivare l’occupazione e garantire ai dipendenti maggior tempo libero, è riconosciuta ai lavoratori subordinati la possibilità di ridurre l’orario di lavoro fino a 40 ore all’anno senza intaccare la retribuzione. Stiamo parlando di permessi retribuiti di matrice contrattuale! Le modalità di fruizione dei ROL sono disciplinate dai singoli Contratti Collettivi Nazionali.
Le ore di permesso maturano mensilmente ed esclusivamente in caso di prestazione effettiva o assenza retribuita.
Le ore di ROL vengono generalmente considerate come monte ore individuale di permessi retribuiti, da godere a gruppi di 4 o 8 ore ciascuno. In alcuni casi i permessi possono essere utilizzati in maniera collettiva per ridurre l’orario di lavoro, giornaliero o settimanale, di tutti i dipendenti.
Pur sempre rimandando alla disciplina del singolo Contratto Collettivo, si evidenzia come la fruizione dei permessi in parola debba normalmente avvenire nell’anno di maturazione. Si tratta di un diritto disponibile, quindi è mera facoltà del lavoratore farne richiesta. La mancata fruizione dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro non è sanzionabile.
La malattia sopraggiunta durante la fruizione di ROL non lo sospende. Infatti il lavoratore non ha diritto all’indennità di malattia, né può recuperare il giorno di permesso in altra data.
Certamente sì!
La giurisprudenza ha considerato le ore di permesso in parola assorbite da:
Si precisa che le pause per ragioni fisiologiche e per la refezione non possono essere assorbite nei ROL.
Altri tipi di permessi di cui ci siamo occupati in passato:
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