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Data Aggiornamento: Agosto 2025

Tabella Unica Nazionale e risarcimento del danno

La Cassazione apre alla valutazione equitativa anche per i sinistri precedenti

In altro articolo abbiamo analizzato la disciplina e l’introduzione della Tabella Unica Nazionale (TUN) e l’incidenza sulle cause di responsabilità medica e RCA.

La tabella è stata approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025.

Con la sentenza n. 11319/2025, la Corte di Cassazione – Sez. III Civile ha riconosciuto la possibilità di applicare in via indiretta la Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno alla persona, anche per eventi dannosi avvenuti prima del 5 marzo 2025.

Sebbene l’art. 5 del decreto limiti formalmente la portata applicativa della TUN ai soli sinistri verificatisi successivamente, la Suprema Corte non esclude il ricorso alla tabella nazionale come strumento orientativo, se utilizzato all’interno di una valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Nel caso di specie, così si legge in motivazione in merito all’applicazione “applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non sarebbero altrimenti d’ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell’articolo 5 del citato D.P.R. circa l’applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un’applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011).

L’utilizzo della TUN come parametro di liquidazione equitativa del danno: un cambio di paradigma per il risarcimento del danno

La Corte di Cassazione ha chiarito che TUN, pur non avendo valore vincolante diretto, può essere utilizzata come criterio orientativo per la quantificazione del risarcimento del danno in tutti quei casi che non rientrano espressamente nell’ambito di applicazione della normativa vigente.

Già prima del recente orientamento espresso dalla Cassazione, alcuni tribunali (Tribunale Palmi, sentenza n. 124/2025, Tribunale Perugia sentenza n. 424/2025) avevano anticipato tale approccio applicando la TUN per il risarcimento del danno non patrimoniale anche in relazione a sinistri stradali avvenuti prima del 5 marzo 2025. In entrambi i casi, la TUN è stata ritenuta lo strumento più idoneo a garantire l’equità risarcitoria, rispetto ad altre tabelle locali o parametri disomogenei.

Queste pronunce confermano la crescente tendenza giurisprudenziale ad adottare la TUN come riferimento unitario per la valutazione economica del danno alla persona, rafforzando l’importanza della coerenza applicativa su tutto il territorio nazionale.

Le Tabelle di Milano: origine giurisprudenziale e uso consolidato

Fino all’introduzione della TUN, il riferimento per la liquidazione dei danni alla persona era rappresentato dalle Tabelle del Tribunale di Milano.

Queste tabelle, elaborate sin dal 1995, sono divenute col tempo uno standard applicativo nazionale, aggiornato regolarmente e riconosciuto anche dalla stessa Cassazione (Cass. Civ. 12408/2011).

Nel 2021, le Tabelle milanesi sono state riviste per conformarsi ai rilievi della Suprema Corte (Cass. Civ. 25161/2020), che aveva segnalato l’assenza di una voce autonoma per il danno morale.

Da qui è nata la distinzione tra Danno biologico (lesione psicofisica permanente) e Danno morale soggettivo (sofferenza interiore, ansia, depressione)

Nel 2024, le tabelle sono state ulteriormente aggiornate con l’inserimento della rivalutazione monetaria, a conferma del loro dinamismo e aggiornamento continuo.

Verso un nuovo equilibrio tra diritto vivente e normativa positiva

La giurisprudenza è ormai orientata verso un uso complementare della TUN rispetto alle Tabelle milanesi. In particolare:

  • Per i sinistri post-5 marzo 2025, l’applicazione della TUN è obbligatoria e automatica
  • Per i sinistri pre-5 marzo 2025, la TUN può essere impiegata come parametro comparativo, se coerente con l’equità

Quali scenari per il futuro del risarcimento danni in Italia

Alla luce della nuova pronuncia della Cassazione, il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale si arricchisce di una nuova interpretazione estensiva.

È probabile che nel prossimo futuro si assista a una progressiva convergenza verso l’utilizzo della TUN come standard nazionale unificato

In attesa di ulteriori chiarimenti dalla Suprema Corte, è fondamentale per avvocati, liquidatori e giuristi monitorare l’evoluzione applicativa della TUN e motivare adeguatamente ogni scelta metodologica.

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