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Data Aggiornamento: Novembre 2022

Adeguati Assetti Organizzativi

Successivamente all’entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza (di seguito CCII) ex  D.lgs. n. 14/2019, gli imprenditori devono dotarsi di “un  assetto  organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi  dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il  recupero  della continuità aziendale”(Art. 2086 cod. civ.).

Cosa significa assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati?

Un adeguato assetto deve consentire un costante monitoraggio della situazione finanziaria aziendale, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale con un orizzonte temporale di almeno 12 mesi.

La finalità è quella di anticipare qualsiasi tipologia di difficoltà finanziaria.

Il codice della Crisi non ha previsto una definizione specifica degli assetti, ma nella prassi si fa riferimento alla scienza aziendalistica:

  • Assetto organizzativo: è l’insieme delle regole, responsabilità e controlli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi che dipendono dalle strategie e dalle risorse disponibili. L’assetto è adeguato quando è equilibrato con gli obiettivi e questi sono perseguibili.
  • Assetto amministrativo: “l’insieme delle procedure dirette a garantire l’ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi nelle quali le stesse si articolano”;
  • Assetto contabile: “il sistema di rilevazione (contabile) dei fatti di gestione”.

Come si verifica la presenza di segnali di allarme?

L’imprenditore è tenuto a verificare la presenza di segnali di allarme, indicati all’art. 3 comma 4 del CCII, ovvero:

  • debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni, pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni stesse;
  • debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • esposizioni scadute o sconfinate nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% cento del totale delle esposizioni;
  • verificare la presenza di una o più esposizioni che riguarda le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (i quali dovranno segnalare all’imprenditore la necessità di aderire alla Composizione Negoziata della Crisi). Le soglie di segnalazione dei creditori pubblici qualificati sono vigilate da Inps, Inail, Agenzia Entrate ed Agente Riscossore.

Contattarci per informazioni sugli adempimenti introdotti dal Codice della Crisi e per una valutazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della tua azienda.

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