Successivamente all’entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza (di seguito CCII) ex D.lgs. n. 14/2019, gli imprenditori devono dotarsi di “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”(Art. 2086 cod. civ.).
Un adeguato assetto deve consentire un costante monitoraggio della situazione finanziaria aziendale, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale con un orizzonte temporale di almeno 12 mesi.
La finalità è quella di anticipare qualsiasi tipologia di difficoltà finanziaria.
Il codice della Crisi non ha previsto una definizione specifica degli assetti, ma nella prassi si fa riferimento alla scienza aziendalistica:
L’imprenditore è tenuto a verificare la presenza di segnali di allarme, indicati all’art. 3 comma 4 del CCII, ovvero:
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