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Data Aggiornamento: Luglio 2022

Cattivo Pagatore e Segnalazione alla Centrale Rischi

Con l’espressione cattivo pagatore, oramai diventata di uso comune, si intende indicare il debitore che non essendo riuscito ad adempiere ai i propri debiti nei tempi previsti dal contratto, viene segnalato in una centrale rischi pubblica o in una SIC (società informazione crediti).

Le più rilevanti banche dati private delle Centrali Rischi dove sono registrati i c.d. cattivi pagatori sono quelle gestite da CRIF (Centrale Rischi Finanziaria), EXPERIAN e CTC (Consorzio Tutela Credito), mentre BANCA D’ITALIA gestisce la banca dati pubblica delle informazioni creditizie.

Essere definito cattivo pagatore significa essere iscritto in un registro informatico delle suindicate banche dati, dove vengono registrati i ritardi di pagamento dei finanziamenti con banche e finanziarie.

Questa iscrizione viene effettuata se il mancato pagamento della rata si prolunga per più di 2 mesi anche non consecutivi. Quindici giorni prima della trasmissione dei dati al registro dei cattivi pagatori, la Banca è tenuta ad avvisare il debitore dandogli la possibilità di regolarizzare la propria posizione, gravando a suo carico uno specifico onere.

In caso di mancata comunicazione la segnalazione è illegittima per assenza di preavviso di segnalazione (cfr. Arbitrato Finanziario Roma, 2/1172021, n. 22435).

Secondo il consolidato orientamento dell’Arbitrato Bancario finanziario, a fronte della contestazione da parte del cliente, è altresì onere dell’intermediario fornire la prova dell’invio del preavviso.

La mancanza di quest’ultimo rende illegittima la segnalazione eventualmente effettuata (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 3089/2012; ABF Napoli 18901/2018; ABF Bari, n. 11090/2017). In tal senso si è peraltro espresso anche il Garante della Protezione dei dati personali con Provvedimento del 26 ottobre 2017.

In seguito alla segnalazione e, conseguentemente, all’inserimento nei “sistemi informativi sulla posizione creditizia dei clienti che ricorrono al credito”, la persona segnalata, di fatto, viene ad essere minata nella sua credibilità commerciale ed è esposta al pericolo di perdita di affidabilità commerciale.

La Segnalazione alla Centrale Rischi – Problemi di privacy in caso di illecita segnalazione

Come stabilito dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” ossia il Decreto, legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi al mancato pagamento di una o più rate, rimangono visibili nei Sistemi di Informazioni Creditizie:

  1. per la durata di 12 mesi nel caso di ritardi nel pagamento di 1 o 2 rate;
  2. per il periodo di 24 mesi per ritardi nel pagamento di 3 o più rate;
  3. per un periodo di 36 mesi in caso di prestiti non rimborsati o con morosità gravi.

I termini decorrono dalla comunicazione di avvenuta messa in regola con i pagamenti. Nel caso di definitivo mancato pagamento, in ogni caso, entro 36 mesi il dato viene cancellato.

Una delle problematiche più frequenti in materia, riguarda l’illegittima segnalazione e la conseguente risarcibilità dei danni subiti dal cattivo pagatore segnalato illecitamente.

Sul punto intervengono l’art.15 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, e l’art. articolo 2050 c.c., che sanciscono che su colui che agisce per l’abusiva utilizzazione dei suoi dati personali incombe soltanto – seppure in via preliminare rispetto alla prova, da parte del danneggiante della mancanza di colpa – l’onere di provare il danno subito, siccome riferibile al trattamento del suo dato personale (Cass. Civ. 23/05/2016, n. 10638), tuttavia il danno, ed in particolare la “perdita”, deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell’interessato.

Infatti, se è vero che la segnalazione alla Centrale Rischi integra un illegittimo trattamento dei dati personali del cliente, con conseguente responsabilità dell’istituto di credito per i danni ingiusti cagionati allo stesso, è pacifico in giurisprudenza che tali danni debbano essere accertati ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., per effetto del rinvio operato dall’art. 15 del D. Lgs. n. 196/2003.

Quindi, il danno patrimoniale per mancato accesso al credito conseguente a un’errata segnalazione alla CRIF s.p.a. deve essere allegato e provato dal danneggiato, non essendo ammessa la risarcibilità di un danno “in re ipsa”.

La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che “In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato “in re ipsa” per il fatto stesso dello svolgimento dell’attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell’articolo 2050 c.c., il danno, e in particolare la “perdita”, deve essere sempre allegato e provato da parte dell’interessato.” (Cass. 25/1/2017, n. 1931) ed inoltre “In caso di illecito trattamento dei dati personali, nella fattispecie per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi…, il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere “in re ipsa”, ma deve essere allegato e provato da parte dell’attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dall’onere della prova più favorevole, come descritto all’articolo 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonchè dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità” (Cass. 5/3/2015, n. 4443).

Dunque, è fondamentale fornire prova del danno subito atteso che in caso di illegittima segnalazione della banca l’imprenditore, ingiustamente indicato come cattivo pagatore, non potrà avere automaticamente il risarcimento del danno, ma deve provarlo.

Per quanto riguarda la competenza, il foro del consumatore prevale su qualsiasi altro criterio, anche su quello della privacy. (cfr. Tribunale Reggio Calabria, 30/06/2020 n. 644).

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