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Data Aggiornamento: Agosto 2021

Clausole di salvaguardia e CMS nei contratti bancari: NOVITA’!

Nella querelle sull’usura assume notevole importanza la recente Sentenza n.12965 pronunciata dalla Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione il 22.6.2016 che tratta alcuni temi ampiamente dibattuti ai fini dell’individuazione del TEG. In particolare viene sviluppato l’argomento relativo alla c.d. “ clausola di salvaguardia” ed alla CMS.

Relativamente al primo onere appare opportuno evidenziare come tale clausola, che si trova in alcuni contratti di mutuo, preveda sostanzialmente un rientro automatico sotto la soglia, del TEG usurario. Già il Tribunale di Napoli con sentenza del 4.6.2014, si era pronunciato in merito stabilendo che “…la usurarietà del tasso di interesse moratorio rimane esclusa in conseguenza della pattuizione della cd. “clausola di salvaguardia”…”.

Ebbene la Cassazione sembra avere totalmente ribaltato tale interpretazione, sostenendo che “… Può dunque enunciarsi il principio per cui la clausola contenuta nei contratti di apertura di conto corrente, che preveda l’applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con una sua automatica riduzione in caso di superamento del c.d. tasso soglia usurario, ma solo mediante l’astratta affermazione del diritto di restituzione del supero in capo al correntista, è nulla ex art. 1344 cod. civ., perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari …”. Spesso infatti, gli istituti di credito si appellavano a tale clausola quando i clienti rilevavano pattuizioni usurarie nei contratti stipulati. Le banche sostenevano infatti che un superamento non avrebbe potuto esserci in quanto il TEG, in virtù della clausola, sarebbe automaticamente rientrato all’interno della soglia. Ebbene la Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha decretato l’illegittimità di tale onere.

In merito alla CMS, la Cassazione, dopo aver riportato una lunga ricostruzione storica delle sentenze che riguardano tale onere, rileva come permangano numerosi dubbi in merito all’inclusione di tale voce all’interno della formula del TEG, nel periodo ante legge n. 2 del 2009. Ebbene la Corte stabilisce a tale proposito che “ …assumendo dal valore percepito di periodo la CMS e riscontratane in ipotesi il superamento di percentuale rispetto a quella massima, vada ad aggiungere tale costo improprio e non dovuto all’interesse propriamente detto, verificando se, per tale via, non sia stato superato in modo indiretto il tasso – soglia per aver questo così oltrepassato lo spread del TEGM, addizionandosi ad un costo che, nella singola vicenda di finanziamento, abbia tuttavia operato non come CMS bensì come remunerazione sostanzialmente coincidente con l’interesse…”.

Pertanto la Corte prevede di sommare agli interessi solamente la quota di CMS che dovesse risultare superiore alla CMS media riportata in calce alle tabelle trimestrali del MEF e non l’intero onere addebitato. Si ricorda, a tale proposito, come numerose fossero le precedenti interpretazioni in materia, per esempio la previsione di inserire la CMS all’interno della voce interessi solo se quest’ultima fosse stata calcolata come percentuale sul massimo scoperto (Cassazione Civile Sez. III del 06 agosto 2002 n. 11772) e la versione del Bollettino di vigilanza di Banca d’Italia.

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