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Data Aggiornamento: Maggio 2024

Contrasto al lavoro irregolare: ultime notizie!

Con l’obiettivo di far fronte al dilagante fenomeno dei subappalti irregolari di manodopera, l’art. 29 del D.L. n. 19/2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” ha reintrodotto il reato di somministrazione illecita di manodopera, introducendo una serie di misure che inaspriscono le conseguenze del ricorso all’interposizione illecita a carico dei datori di lavoro.

L’intervento legislativo trova una sua giustificazione nella circostanza che la sanzione amministrativa non rappresentava più un efficace deterrente contro il dilagante fenomeno della somministrazione abusiva di personale.

Più che di vere e proprie novità, in realtà si tratta di un parziale ritorno al passato, in quanto sono state reintrodotte alcune contravvenzioni che erano state in passato depenalizzate ad opera del D.lgs. n.8/2016.

Con il presente contributo vedremo alcune delle novità introdotte con il D.L. n. 19/2024.

Somministrazione abusiva e utilizzazione illecita di manodopera

L’art. 29, comma 4 del citato decreto-legge va a modificare l’art. 18 del D.lgs. n. 276/2003 (legge “Biagi”) compiendo una ri-penalizzazione delle sanzioni previste.

  • Il primo periodo del comma 1 è stato sostituito dal seguente “L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.”

Quindi, in assenza degli elementi essenziali che caratterizzano l’appalto c.d. “genuino”, si realizza la fattispecie della somministrazione abusiva in capo all’appaltatore e la conseguente utilizzazione illecita in capo al committente, con conseguente applicazione della contravvenzione suindicata.

  • Il quarto periodo è stato sostituito dal seguente “Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da euro 600 a euro 3.000.”, in luogo del previgente regime sanzionatorio che prevedeva la sola pena dell’ammenda da 500 a 2.500 euro.

Esercizio abusivo dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale

Sono inoltre apportate delle modifiche al sesto periodo dell’art. 18 del D.lgs. n. 276/2003, laddove viene prevista la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 900 a 4.500 euro per l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale (l’attuale regime sanzionatorio prevede la pena dell’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro).

Il periodo immediatamente successivo prevede però la pena dell’arresto fino a 45 giorni o dell’ammenda da 300 a 1.500 euro nelle ipotesi di esercizio non autorizzato (abusivo) delle predette attività svolte senza scopo di lucro.

Utilizzo di personale somministrato da parte di soggetti non autorizzati

La norma oggetto del presente contributo ha altresì previsto un inasprimento delle sanzioni previste per l’utilizzatore di personale somministrato da parte di soggetti non autorizzati, con l’applicazione della pena dell’arresto sino ad un mese ovvero dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Rispetto alla previgente previsione vi è stato un aumento dell’importo dell’ammenda per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione che era pari a 50 euro.

Somministrazione fraudolenta

Il nuovo comma 5-ter dell’art. 18 del D.lgs. n. 276/2003, ha reintrodotto la fattispecie della somministrazione fraudolenta.

Con detta terminologia, si fa riferimento all’ipotesi di somministrazione posta in essere con lo specifico intento di eludere le norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.

Il regime sanzionatorio applicabile al ricorrere della predetta fattispecie consiste nella pena – prevista sia per il somministratore che per l’utilizzatore – dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione (in luogo della previgente pena della sola ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione).

 Regime intertemporale

Trattandosi di un intervento legislativo in malam partem (che prevedono un trattamento di sfavore), ovviamente le nuove sanzioni penali non sono applicabili retroattivamente, ma si applicano esclusivamente ai fatti commessi nelle giornate lavorative a partire dal 2 marzo 2024.

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