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Data Aggiornamento: Dicembre 2023

Contratto di Appalto e Superbonus

Una delle questioni più spinose, connesse al mancato rispetto delle tempistiche poste dalla disciplina del Superbonus, concerne la responsabilità dell’Appaltatore in caso di inadempimento.

Nel contributo “Superbonus e inadempimento dell’appaltatore” abbiamo analizzato le poche sentenze in materia.

Oggetto del presente approfondimento è l’analisi della disciplina codicistica in materia di appalto in caso di inadempimento dell’Appaltatore.

Disciplina generale del contratto di appalto

Il contratto di appalto è disciplinato dall’art. 1655 cod. civ..

L’appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Ai sensi dell’art. 1668 cod. civ., il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore.

Se però le difformità o i vizi dell’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Il recesso è disciplinato dall’art. 1671 cod. civ. secondo cui il committente può recedere dal contratto, anche se si sia già dato avvio all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio, purché si tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Gli artt. 1655 e seguenti cod. civ. non contemplano analoga facoltà di recesso per l’appaltatore, salvo particolari pattuizioni e salvo ricorso ai princìpi generali.

L’inesatto adempimento viene disciplinato dunque nella cosiddetta garanzia per vizi nell’appalto.

La garanzia per difformità e vizi dell’opera, si applica se l’appaltatore ha compiuto per intero l’iter esecutivo dei lavori e l’opera risulti eseguita in difformità delle regole di perizia, diligenza, o delle indicazioni contenute nel progetto.

Se l’opera non è ultimata, e si trova in uno stadio di esecuzione parziale, la garanzia per difformità e vizi non si può applicare, e si applicano le norme di carattere generale relative all’inadempimento della prestazione.

Valgono in tali ipotesi le disposizione dell’art. 1218 del codice civile in tema di risarcimento del danno e dell’art. 1453 e seguenti del codice civile in riferimento alla risoluzione del contratto.

Quando si può eccepire la nullità del contratto? Quando si può agire per la sua risoluzione?

Per l’ipotesi di nullità del contratto e/o di annullabilità/rescissione valgono i princìpi generali previsti dagli artt. 1418 e seguenti e 1425 e seguenti cod. civ.

Esemplificativamente un contratto di appalto può essere nullo per contrarietà a norme inderogabili come nel caso di violazione di norme imperative in materia urbanistica.

Tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall’origine al contratto di produrre effetti e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell’art. 1423 cod. civ., con la conseguenza che l’appaltatore non può pretendere il corrispettivo dovuto ovvero l’indennizzo per il recesso del committente.

L’esistenza di tale ipotesi di nullità deve essere accertata con l’introduzione di un relativo giudizio civile all’interno del quale troveranno ingresso le domande di accertamento di eventuali corresponsabilità e le relative domande di risarcimento del danno.

Per l’ipotesi della risoluzione per inadempimento valgono invece gli artt. 1453 e seguenti cod. civ., con la conseguenza che l’inadempimento per provocare la risoluzione del contratto deve essere grave e in tale ipotesi si possono richiedere i danni.

Accanto alla disciplina codicistica le ipotesi possono essere anche contrattualmente tipizzate.

Ad esempio si può eccepire l’inadempimento e chiedere la risoluzione se nel contratto stipulato tra committente privato ed impresa e/o i professionisti incaricati dell’asseverazione e del visto di conformità, sia stata contemplata la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto quando l’impresa e/o il professionista si sia reso responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera o nell’ipotesi in cui non abbia ottemperato  alle condizioni del contratto (ferma restando l’applicazione delle norme codicistiche in tema di inadempimento e risoluzione ex artt. 1455 cod. civ. sopra richiamate).

Il committente può domandare l’esatto adempimento oppure, in via subordinata e alternativa, la risoluzione del contratto?

Si segnala sul punto la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1245/2023.

Un condominio committente di lavori per l’efficientamento energetico rientranti nel super bonus 110% conveniva in giudizio il proprio General Contractor lamentando la sospensione del cantiere e sollecitando l’esecuzione per il completamento dei lavori e, in subordine, per l’ipotesi di accertamento dell’impossibilità di esecuzione del contratto, formulava domanda di risoluzione con conseguente richiesta di risarcimento del danno.

Il Giudice ha escluso la possibilità di ottenere entrambi i rimedi richiesti richiamando l’articolo 1453 Codice civile relativo alla risoluzione del contratto per inadempimento che statuisce che “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.

La risoluzione può quindi essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento, ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata chiesta la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Il Giudice, con la citata sentenza, ha  accolto la domanda principale svolta con condanna della ditta appaltatrice alla corretta esecuzione del contratto e al completamento delle opere.

Ha inoltre statuito una condanna risarcitoria collegata alla refusione dei danni connessi al ritardo nella esecuzione dei lavori, relativi ai maggiori costi sostenuti per le utenze, costi che non sarebbero stati sostenuti ove vi fosse stata la pronta installazione dell’impianto fotovoltaico.

Lo Studio Salata ha comprovata esperienza in tema di redazione di contratti d’appalto e responsabilità per inadempimento.

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