L’istituto trova la sua collocazione sistematica all’interno dell’art. 1678 c.c., il quale espressamente prevede che il vettore si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire (persone) o cose da un luogo ad un altro.
Il contratto di trasporto fa parte della categoria dei contratti di risultato. Ciò significa che, come lo stesso art. 1678 c.c. lascia intendere, è lo stesso vettore ad assumersi il rischio e la responsabilità del trasporto, essendo, invece, irrilevante se il vettore svolga il servizio richiesto con il proprio lavoro o avvalendosi di una organizzazione e di mezzi altrui.
La responsabilità del vettore è strettamente legata alle obbligazioni che allo stesso fanno capo in virtù del contratto di trasporto concluso. Si possono ritenere adempiute le sue obbligazioni solo quando la cosa trasportata viene consegnata integra e dei termini prestabiliti.
Innanzitutto in capo al vettore sussiste la responsabilità derivante da perdita o avaria disciplinata dall’articolo 1693 c.c..
La perdita consiste nella mancata consegna della merce, imputabile a diversi eventi (smarrimento o distruzione).
L’avaria della merce nel contratto di trasporto riguarda il mutamento di qualità della merce con una conseguente diminuzione del valore della stessa.
Trattandosi di una responsabilità contrattuale, il vettore può liberarsi dimostrando l’assenza di colpa e di aver eseguito la sua prestazione con diligenza. Pertanto, è esclusa la sua responsabilità qualora l’evento sia dovuto a caso fortuito, sia dipeso dalla natura o da vizi delle cose trasportate o dal loro imballaggio, dal comportamento imputabile al mittente o a quello del destinatario.
Questa forma di responsabilità sorge quando il trasporto non sia stato eseguito, vi sia stato ritardo o sia stato parziale. In detta ipotesi, troveranno applicazione gli art. 1218 e 1223 c.c., in virtù dei quali si riconosce la responsabilità del vettore salvo la prova che l’inadempimento sia stato determinato dall’impossibilità della prestazione per causa ad esso non imputabile.
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