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Data Aggiornamento: Febbraio 2024

Contratto di trasporto

Il Contratto di trasporto: cos’è?

L’istituto trova la sua collocazione sistematica all’interno dell’art. 1678 c.c., il quale espressamente prevede che il vettore si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire (persone) o cose da un luogo ad un altro.

In che categoria contrattuale è riconducibile?

Il contratto di trasporto fa parte della categoria dei contratti di risultato. Ciò significa che, come lo stesso art. 1678 c.c. lascia intendere, è lo stesso vettore ad assumersi il rischio e la responsabilità del trasporto, essendo, invece, irrilevante se il vettore svolga il servizio richiesto con il proprio lavoro o avvalendosi di una organizzazione e di mezzi altrui.

Quali sono le caratteristiche del contratto di trasporto?

  • È un contratto bilaterale: i soggetti contraenti sono il vettore ed il mittente. Il primo può essere inteso come debitore della prestazione del contratto, ossia colui che deve eseguire o fa eseguire il trasporto assumendosene i relativi rischi.
  • È un contratto avente natura consensuale: il perfezionamento dello stesso avviene con il raggiungimento dell’accordo. Infatti, la consegna delle cose al vettore così come il caricamento delle stesse sul veicolo riguardano la fase di esecuzione e non il perfezionamento.
  • È un contratto a titolo oneroso: circostanza questa deducibile non solo dallo stesso disposto letterale dell’art. 1678 c.c. laddove espressamente recita “il vettore si obbliga, verso corrispettivo”, ma è altresì evincibile dalla scelta da parte del legislatore di tenere distinte le fattispecie di cui al suddetto articolo da quella di cui all’art. 1681, comma 3 c.c., ossia il c.d. trasporto gratuito.
  • È un contratto che non richiede particolari formalità per la stipulazione. Tuttavia, nella prassi per esigenze probatorie, il vettore è solito rilasciare la c.d. lettera di vettura. Questo documento, contenente tutte le informazioni necessarie del contratto, tra cui l’oggetto del trasporto, viene rilasciato e sottoscritto dal mittente al vettore su richiesta dello stesso ed il quale a sua volta ne sottoscrive al primo un duplicato.

Quali sono le fasi di esecuzione del contratto di trasporto?

  1. Consegna: indica il momento in cui la cosa da trasportare viene consegnata dal mittente al vettore, che la prende in carico (se pur non espressamente prevista nel codice, si tratta di una fase implicita nella fattispecie contrattuale in oggetto);
  2. Trasporto: comprende il trasferimento della cosa da un luogo ad un altro;
  3. Riconsegna: rappresenta il passaggio della detenzione materiale della cosa trasportata dal vettore al destinatario.

Responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce

La responsabilità del vettore è strettamente legata alle obbligazioni che allo stesso fanno capo in virtù del contratto di trasporto concluso. Si possono ritenere adempiute le sue obbligazioni solo quando la cosa trasportata viene consegnata integra e dei termini prestabiliti.

Innanzitutto in capo al vettore sussiste la responsabilità derivante da perdita o avaria disciplinata dall’articolo 1693 c.c..

·         Cosa si intende per perdita della merce nel contratto di trasporto?

La perdita consiste nella mancata consegna della merce, imputabile a diversi eventi (smarrimento o distruzione).

·         Cosa si intende per avaria della merce nel contratto di trasporto?

L’avaria della merce nel contratto di trasporto riguarda il mutamento di qualità della merce con una conseguente diminuzione del valore della stessa.

Trattandosi di una responsabilità contrattuale, il vettore può liberarsi dimostrando l’assenza di colpa e di aver eseguito la sua prestazione con diligenza. Pertanto, è esclusa la sua responsabilità qualora l’evento sia dovuto a caso fortuito, sia dipeso dalla natura o da vizi delle cose trasportate o dal loro imballaggio, dal comportamento imputabile al mittente o a quello del destinatario.

Responsabilità del vettore per inadempimento, ritardo o parziale adempimento della prestazione

Questa forma di responsabilità sorge quando il trasporto non sia stato eseguito, vi sia stato ritardo o sia stato parziale. In detta ipotesi, troveranno applicazione gli art. 1218 e 1223 c.c., in virtù dei quali si riconosce la responsabilità del vettore salvo la prova che l’inadempimento sia stato determinato dall’impossibilità della prestazione per causa ad esso non imputabile.

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