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Data Aggiornamento: Luglio 2023

Cosa succede quando muore una persona?

Lo scopo di questo articolo è spiegare come è opportuno muoversi nell’ipotesi di morte di un parente, spiegando sinteticamente cos’è l’apertura della successione e le prime attività da compiere per tale adempimento.

Cosa significa successione al de cuius?

Con la morte di una persona (de cuius) si apre la fase della successione ereditaria ossia quella fase che ha la funzione di fare subentrare gli eredi nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius e quindi a trasferire loro il patrimonio ereditario del defunto.

Quando si apre la successione?

L’articolo 456 del codice civile statuisce che “la successione si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”.

Che differenza c’è tra successione legittima e testamentaria?

La successione può essere “legittima” o “testamentaria”.

La successione legittima.

Si parla di “successione legittima” quando il defunto non ha lasciato testamento: in questo caso è la legge a stabilire chi sono gli eredi e per quali quote tenendo conto del grado di parentela con il defunto. Gli articoli cui fare riferimento in questo caso sono gli articoli 565 e seguenti e seguenti del codice civile.

La successione testamentaria

Si ha “successione testamentaria” quando il defunto, attraverso un testamento olografo ovvero pubblico ha manifestato le proprie volontà in ordine ai propri beni e agli eredi cui attribuire il proprio patrimonio. Ovviamente in caso di testamento è opportuno verificare se vi sono eventuali violazioni della c.d. legittima.

Cosa si deve fare per aprire la successione?

Per aprire la successione si deve presentare la denuncia di successione all’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari nel termine di 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali si presente online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ai quali si accede con Spid, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi.

La dichiarazione può essere presentata sia da uno degli eredi ovvero  tramite un intermediario abilitato presso il competente Ufficio  dell’Agenzia delle Entrate.

Apertura della successione e accettazione dell’eredità coincidono?

Spesso si ritiene che debba essere concomitanza tra apertura della successione e l’accettazione dell’eredità. Così non è ! Infatti,  l’eredità deve essere accettata nel termine di 10 anni dalla morte del de cuius.

L’accettazione retroagisce al momento dell’apertura della successione.

Quindi con l’accettazione dell’eredità si acquista anche la la qualifica di erede e bisogna fare attenzione perché una volta acquisita la qualifica di erede non è possibile rinunciarci.

Proprio per questo motivo, prima di accettare l’eredità è importante effettuare un’attenta valutazione e accertarsi che non  vi siano pendenze ereditarie superiori ad un eventuale attivo e proprio per questo motivo si consiglia sempre di vedere effettivamente quali sono i debiti del de cuius prima di accettare la qualifica di erede. E’ fondamentale rivolgersi ad un professionista prima di compiere qualsiasi atto di disposizione dell’asse ereditario.

In tal senso è opportuno affidarsi a commercialisti ed avvocati che vi possano consigliare nella ricostruzione del patrimonio e nella valutazione dei rischi conseguenti ad un’eventuale accettazione.

In quanti modi si può accettare un’eredità?

L’accettazione dell’eredità può essere:

  • espressa se viene formalizzata attraverso un atto pubblico e una scrittura privata;
  • tacita se viene effettuata mediante atti e fatti concludenti ché un soggetto può porre in essere solo se effettivamente ha la qualità di erede in quanto sono atti e fatti che esprimono la volontà di accettare l’eredita ( empio pagamento debiti ereditaria o introduzione di un’azione volta ad ottenere la divisione giudiziale dell’eredità);
  • presunta (o accettazione ex lege): tale forma di accettazione è prevista dalla legge nel caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari e non provveda a redigere l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità. È infatti l’articolo 485 cod. civ che stabilisce il chiamato all’eredità che è nel possesso di beni ereditari a qualsiasi titolo deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità;
  • pura e semplice: in tal caso trattasi di accettazione senza riserve, che comporta la confusione del patrimonio ereditario con quello dell’erede. La conseguenza è che non vi sarà nessuna distinzione alcuna ed i beni acquistati in eredità non avranno più la qualifica di beni ereditari, ma di beni personali dell’erede;
  • con beneficio d’inventario: è una modalità di accettazione che ha lo scopo di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede. Quindi l’erede risponde di eventuali passività solo nei limiti di quanto ha ereditato.

Tale forma peraltro è l’unica forma di accettazione possibile per minori, interdetti, inabilitati e per le persone giuridiche.

L’accettazione con beneficio si formalizza con una dichiarazione ricevuta dal Notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cfr. il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni. La normativa di riferimento è contenuta negli art. 484 e seguenti del codice civile.

Cos’è la quota legittima?

La quota legittima identifica la parte del compendio ereditario che deve essere riservata a determinati soggetti chiamati i c.d. legittimari espressamente individuati dalle norme del codice civile.

La quota di legittima cambia in base al numero di legittimari che concorrono alla successione, e precisamente: il coniuge (o l’unito civile), i figli e gli ascendenti unicamente quando non vi sono figli. Per approfondimenti sul tema, consigliamo di leggere il nostro contributo “Successione e quota legittima”.

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