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Data Aggiornamento: Giugno 2021

Divieto di licenziamento per causa di matrimonio

Di recente abbiamo approfondito il caso di scuola di una lavoratrice subordinata che, in procinto di contrarre matrimonio, veniva licenziata. Il caso voleva che le pubblicazioni di nozze e l’invito al matrimonio esteso ai colleghi venissero a coincidere con una profonda quanto insanabile crisi aziendale. Tale crisi si mostrava talmente irreparabile da “costringere” parte datoriale a dover rinunciare proprio alla prestazione lavorativa di quella specifica lavoratrice. Sicché il datore di lavoro recapitava una lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, talmente grave da non poter nemmeno concedere il periodo di preavviso.

Purtroppo casi di questo genere non sono infrequenti nella pratica quotidiana e non sempre le lavoratrici hanno la forza di far valere i propri diritti in un momento tanto delicato della propria vita.

Forse non tutti sanno che già da oltre mezzo secolo il legislatore è dalla loro parte. Infatti, con Legge n. 7/1963 prima e con Decreto Legislativo n. 198/2006 (c.d. Codice delle Pari Opportunità) poi, lo Stato Italiano tutela la donna che contrae matrimonio.

L’art. 35 del citato codice è nomenclato proprio “Divieto di licenziamento per causa di matrimonio”  e prevede varie fattispecie che meritano di essere approfondite nel dettaglio.

E’ innanzi tutto prevista la nullità  di tutte le clausole contrattuali che,  a qualunque titolo,  prevedano la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio. Pertanto ove tali clausole fossero previste, anche se sbadatamente accettate dalla lavoratrice in difficoltà, dovranno ritenersi come non apposte.

E’ inoltre prevista la nullità categorica dei licenziamenti attuati a causa di matrimonio. Salvo alcuni casi specifici che vedremo di seguito, si “presume” che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, ad un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio. Pertanto detto licenziamento è nullo.

Del pari saranno nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo predetto, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese e presso Direzione Territoriale del Lavoro (DTL).

Si  è parlato sopra di “presunzione “ perché al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento, avvenuto dopo la richiesta delle pubblicazioni ed entro un anno dal matrimonio, sia stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti e tassative ipotesi:

a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;

c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

Pertanto, la lavoratrice illegittimamente licenziata potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria per vedere dichiarata la nullità del licenziamento comminato al di fuori dei predetti casi a), b) e c), nonché vedersi disposta la corresponsione a proprio favore della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.

Ma v’è di più. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’invito.

Studio Legale Salata

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